Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 487, quinto

comma, e 446, primo comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 27 maggio 1992 dal Tribunale di Bolzano nel

procedimento penale a carico di Mair Gregor, iscritta al n. 473 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 27 maggio 1992, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 487, quinto comma,

e 446, primo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in

cui non consentono all'imputato dichiarato contumace, che abbia

successivamente, prima della decisione, fornito la prova del suo

legittimo impedimento, di chiedere il patteggiamento".

Il remittente osserva che l'art. 487, quinto comma, del codice di

procedura penale, nell'ultima parte, prevede che se l'imputato

dimostra che la prova del legittimo impedimento è pervenuta con

ritardo senza sua colpa, è disposta la rinnovazione degli atti

rilevanti ai fini della decisione; non prevede però che l'imputato

sia riammesso nei termini e nelle condizioni di poter esercitare in

pieno i suoi diritti di difesa.

L'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale, a sua

volta, pone come limite per la richiesta del patteggiamento le

formalità di apertura del dibattimento e non tiene conto

dell'eventualità che a queste formalità di apertura del

dibattimento non sia presente l'imputato che, legittimamente

impedito, non abbia potuto, non per sua colpa, fornire tempestiva

prova di tale impedimento.

Le norme, ad avviso del remittente, contrastano con gli artt. 3 e

24 della Costituzione.

Vi è infatti disparità di trattamento tra l'imputato

legittimamente impedito che abbia potuto fornire la prova del suo

impedimento e l'imputato che nelle stesse condizioni di legittimo

impedimento non abbia potuto, non per sua colpa, fornire la stessa

prova. La discriminazione consiste nel fatto che nel primo caso non

sono compiute le formalità di apertura del dibattimento e l'imputato

è nei termini e nelle condizioni di richiedere il patteggiamento;

tale possibilità è invece preclusa nel secondo caso.

È indubbio, infine, che la richiesta di patteggiamento

costituisce una forma di difesa, come dimostrano i vantaggi che il

codice fa discendere dalla scelta di questo procedimento speciale.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che nel sistema tracciato dal

nuovo codice di procedura penale la contumacia rappresenta una

situazione del tutto residuale: a norma del primo comma dell'art. 487

persino la mera probabilità di una mancata conoscenza o di un

impedimento a presenziare è sufficiente ad impedirne la

dichiarazione.

Una volta però che non ricorrano le condizioni previste dal primo

comma dell'art. 487, e debba quindi legittimamente presumersi che

l'imputato, esercitando la facoltà riconosciutagli dalla legge,

abbia scelto di non presentarsi, non si può correre il rischio che

l'attività processuale compiuta possa essere in ogni momento

vanificata dalla prova tardiva dell'impossibilità a comparire. Ed è

proprio ciò - questa esigenza, cioè, di garantire il normale

svolgimento del processo - che giustifica la "diversità di

trattamento" fra l'imputato che fornisce la prova dell'impossibilità

a comparire prima della pronuncia dell'ordinanza dichiarativa della

contumacia e l'imputato che fornisce la stessa prova in un momento

successivo. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Bolzano ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 487, quinto comma, e 446,

primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

consentono che l'imputato contumace, il quale, prima della decisione

- essendo pervenuta la prova che l'assenza alla prima udienza fu

dovuta alle cause indicate nell'art. 487, quarto comma - dimostri che

la prova medesima è pervenuta con ritardo senza sua colpa, sia

restituito nel termine per poter formulare la richiesta di

applicazione di una pena di cui all'art. 444 del codice, termine

fissato "alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo

grado".

Tale mancata previsione violerebbe, ad avviso del remittente, da

un lato, il diritto di difesa dell'imputato, in quanto la richiesta

di patteggiamento costituisce una forma di difesa, e, dall'altro, il

principio di eguaglianza, per irrazionale disparità di trattamento

tra l'imputato che abbia potuto tempestivamente fornire la prova del

suo legittimo impedimento a comparire e l'imputato che tale prova

abbia fornito con ritardo ma incolpevolmente, in quanto solo nel

primo caso è previsto il rinvio del dibattimento (e, quindi, in

particolare, della dichiarazione di apertura del medesimo), con

conseguente perdurante facoltà di formulare la richiesta in esame.

2. - La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

Va premesso che questa Corte ha già avuto modo di affermare che

la richiesta di applicazione di una pena da parte dell'imputato

esprime una modalità di esercizio del diritto di difesa, in quanto

"costituisce efficiente strumento di tale diritto la possibilità

offerta all'imputato di avvalersi, con libera scelta, dell'istituto

in esame e di acquisire così una pena minima sottraendosi al rischio

di più gravi sanzioni" (sent. n. 313 del 1990, ord. n. 116 del

1992).

D'altro canto, è stato più volte ritenuto, con riferimento sia

al rito speciale ora in esame, sia al giudizio abbreviato, che

l'interesse dell'imputato ad accedere a detti riti trova tutela solo

in quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di una

sequenza procedimentale che, evitando il dibattimento (con

l'assunzione del relativo rischio da parte dell'imputato stesso) e

contraendo le possibilità di appello, permetta di raggiungere

quell'obiettivo di rapida definizione dei processi che il legislatore

ha inteso perseguire; per cui, una volta che tale scopo non può più

essere pienamente raggiunto, in quanto il dibattimento è già

iniziato, non troverebbe più razionale giustificazione consentire

ugualmente l'accesso ai riti medesimi e la concessione dei connessi

benefici (cfr. sentt. n. 277 e n. 593 del 1990, n. 316 del 1992;

ordd. n. 320, n. 355 e n. 420 del 1990, n. 5 e n. 3 del 1992). Sulla

base di tali premesse sono state ritenute legittime - sia in

riferimento all'art. 3 che all'art. 24 della Costituzione - le norme

transitorie che limitano l'ammissibilità dei riti speciali in

discussione ai soli procedimenti pendenti alla data di entrata in

vigore del nuovo codice per i quali non siano state ancora compiute

le formalità di apertura del dibattimento, nonché quelle che non

consentono l'accesso a tali riti in caso di nuove contestazioni ai

sensi degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale.

Ma le anzidette considerazioni non possono ritenersi valide in

ordine alla questione ora sottoposta all'esame della Corte, nella

quale - rispetto alle precedenti - non vengono in rilievo né la

discrezionalità di cui in generale il legislatore gode nel dettare

disposizioni di carattere transitorio, né alcun profilo di inerzia

dell'imputato e quindi di "addebitabilità" al medesimo delle

conseguenze della mancata instaurazione del rito differenziato.

Invero, almeno nei casi in cui risulti che la inosservanza del

termine per formulare - anche ovviamente a mezzo di procuratore

speciale - la richiesta di applicazione di una pena sia stata

determinata da un evento non evitabile dall'interessato, sarebbe

molto difficile negare che la impossibilità di ottenere i relativi

benefici concreti una ingiustificata compressione del diritto di

difesa.

3. - Tuttavia, va a questo punto rilevato che l'ordinamento

appresta in tali ipotesi un adeguato strumento di tutela, costituito

dall'istituto della "restituzione nel termine" di cui all'art. 175

del codice di procedura penale, il quale, in linea generale,

stabilisce (al primo comma) che "il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di

decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso

fortuito o per forza maggiore".

Premesso che l'istituto nel suo complesso ha subito un ampliamento

rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 183- bis del

codice abrogato, non sembra che alla sua applicabilità al termine

per la richiesta di "patteggiamento" si frappongano ostacoli

interpretativi. Tale non può essere considerato, in particolare, il

principio di tassatività dei termini perentori che il legislatore ha

ritenuto di introdurre nel nuovo codice (art. 173, primo comma),

ispirandosi - come è detto nella Relazione al progetto preliminare -

alla analoga disposizione del codice di procedura civile (art. 152,

secondo comma). Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione

formatasi in ordine a quest'ultima norma, infatti, detto principio

non impedisce di ritenere che un termine, per lo scopo che persegue e

per la funzione che è destinato ad assolvere, debba, pur in assenza

di un'espressa previsione in tal senso, essere rigorosamente

osservato e quindi considerato di carattere perentorio: e nessuno

dubita (ivi compreso ovviamente il giudice a quo) che quello in esame

abbia tale natura, essendo coessenziale alla funzione di deflazione e

di rapida definizione del processo tipica dell'istituto cui si

riferisce.

D'altro canto, va osservato che l'istituto dell'applicazione della

pena su richiesta delle parti, considerata anche la sua fondamentale

natura di "patteggiamento sulla pena o sul merito" più che di

"patteggiamento sul rito", non appare di per sé assolutamente

incompatibile con la fase dibattimentale in cui eccezionalmente

verrebbe ad inserirsi, conservando anche, in tal caso, sia pur

parzialmente, la propria efficacia deflattiva. Esso, tuttavia, deve

subire un inevitabile adattamento, ricavabile dal sistema. Invero,

tale evenienza certamente non può comportare alcuna sorta di

annullamento dell'attività legittimamente compiuta: ciò in ossequio

ad un generale principio di economia processuale che si rinviene in

varie disposizioni del codice, come, ad esempio, nell'art. 176, in

tema proprio di effetti della restituzione nel termine, e nell'art.

487, in materia di contumacia, i quali appunto prevedono soltanto la

possibilità di "rinnovazione" di alcuni atti, il che certamente non

implica invalidamento di quelli già compiuti.

Deve, pertanto, ritenersi, da un lato che nulla impedisce che il

rito speciale in esame, nella ipotesi di restituzione nel termine ai

sensi dell'art. 175 del codice di procedura penale, trovi

collocazione nel corso del dibattimento e, dall'altro, che in tal

caso esso non possa non operare alla luce della istruzione

dibattimentale svoltasi sino a quel momento, con la conseguenza che

sia il consenso delle parti, sia il controllo del giudice (sulla

qualificazione giuridica del fatto, sull'applicazione e la

comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, sulla

congruità della pena) dovranno avvenire sulla base del complesso

degli atti fino allora compiuti.

4. - In conclusione, accertato che l'ordinamento processuale

vigente offre, a determinate rigorose condizioni, un adeguato rimedio

a situazioni nelle quali altrimenti il diritto di difesa subirebbe un

ingiustificato sacrificio, la questione sollevata dal giudice a quo

deve dichiararsi non fondata.

Spetta, ovviamente, al giudice medesimo accertare se nella

fattispecie sottoposta al suo giudizio ricorrano gli estremi per

l'applicabilità del richiamato istituto di cui all'art. 175 del

codice di procedura penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 487, quinto comma, e 446,

primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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