Art. 446 c.p.p. — Richiesta di applicazione della pena e consenso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche se in precedenza era stato negato. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000

Corte costituzionale

17 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 323/2003

    Altra decisione
    28 ottobre 2003

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò per la valutazione della persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, come richiamato dall'art. 446, comma 1, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che anche il termine per chiedere l'applicazione della pena decorra dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la legge 12 giugno 2003, n. 134 ha introdotto numerose modifiche all'istituto dell'applicazione della pena, prevedendo, all'art. 5, comma 1, anche una specifica disciplina transitoria.

    Art. 458 c.p.p. · Art. 446 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 222/2001

    Questione infondata
    4 luglio 2001

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non fa salva nei giudizi in corso, nei quali il rinvio a giudizio è stato disposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 (2 gennaio 2000), la facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Infatti, anche in mancanza di norme transitorie, i nuovi termini di decadenza introdotti da quest'ultima legge non possono riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, perchè altrimenti l'imputato verrebbe privato della possibilità di compiere un atto, prima che fosse scaduto il termine concessogli a tal fine dalla disciplina previgente. - Nello stesso senso, v. ordinanze n. 127/2001, n. 560/2001. M. R.

    Art. 446 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 151/2001

    Questione infondata
    17 maggio 2001

    Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Locri, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo…

    Art. 446 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 33 Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art446 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari