Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 446, primo

comma e 517 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Monticelli Massimo

Augusto, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal Tribunale di Nuoro nel

procedimento penale a carico di Delussu Giovanni Antonio, iscritta al

n. 528 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Dovendo decidere sulla richiesta di applicazione di pena

concordata formulata a seguito della contestazione in udienza di un

reato concorrente, il Tribunale militare di Padova, ritenendo di non

poterla accogliere per nessuno dei due reati in quanto non presentata

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha sollevato

una questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, primo

comma, del codice di procedura penale, assumendone il contrasto con

l'art. 3 della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo, il principio di uguaglianza sarebbe

violato sia nella parte in cui preclude il c.d. patteggiamento

rispetto al reato concorrente contestato nel corso dell'istruzione

dibattimentale, sia nella parte in cui non consente la rimessione in

termine per effettuare la relativa richiesta rispetto al reato

contestato originariamente. Quanto al primo, perché la nuova

contestazione avviene comunque per ragioni estranee alla volontà

dell'imputato. Quanto al secondo, perché la richiesta di

applicazione della pena, pur riguardando i reati nella loro

individualità, tiene conto nelle sue insindacabili motivazioni della

complessiva situazione processuale. Per cui, mutando quest'ultima con

la contestazione del reato concorrente, sarebbe irragionevole che non

ne consegua la cennata rimessione in termine.

1.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata inammissibile, sul rilievo che questa Corte,

con la sentenza n. 593 del 1990 ha dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc.

pen. nella parte in cui non consente, in caso di contestazione

suppletiva, di rimettere in termini le parti per la richiesta

dell'adozione di un rito speciale e che l'ordinanza in esame non

prospetta alcun elemento di novità rispetto alla citata decisione.

2. - Nel corso di un procedimento nel quale il giudice per le

indagini preliminari aveva disposto il giudizio immediato dopo aver

rigettato l'istanza di giudizio abbreviato proposta dall'imputato con

il consenso del pubblico ministero ed in cui quest'ultimo, al

dibattimento, aveva contestato un reato concorrente in continuazione

con quelli contestati originariamente, il Tribunale di Nuoro

riteneva, su richiesta dell'imputato, che il processo avrebbe potuto

essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini

preliminari (cfr. sentenza n. 23 del 1992) e che fosse perciò

doverosa la decurtazione di un terzo della pena irroganda, in

relazione ai reati per i quali l'imputato era stato rinviato a

giudizio.

Poiché, però, tale decurtazione non è consentita per il reato

contestato in dibattimento, il Tribunale ha sollevato, con ordinanza

del 10 luglio 1992, una questione di legittimità costituzionale

dell'art. 517 cod. proc. pen., "laddove non prevede o la possibilità

per l'imputato di poter chiedere il rito abbreviato, o la preclusione

di contestazioni suppletive (così come, invece, previsto dall'art.

441, primo comma c.p.p.) nel caso di celebrazione del dibattimento, a

seguito di rigetto da parte del G.I.P. del rito alternativo in

questione prescelto dall'imputato medesimo".

Dato che l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi che

discendono dall'instaurazione del rito abbreviato - e tra questi,

oltre alla riduzione della pena di un terzo, anche la preclusione per

il pubblico ministero ad effettuare contestazioni nuove o suppletive

- in tanto rileva, in quanto egli rinunzi al dibattimento (v. Corte

cost., sentenza n. 593 del 1990) e che invece, nel caso di specie,

l'imputato aveva chiesto l'applicazione di tale rito alternativo, che

gli era stata ingiustificatamente negata, il giudice a quo considera

irragionevole - e perciò in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione - l'esclusione dell'ulteriore vantaggio, rappresentato o

dalla suddetta preclusione ovvero dalla possibilità di usufruire del

beneficio della diminuzione di pena anche per il nuovo reato

contestato; e parimenti irragionevole la discriminazione rispetto

all'imputato che, per propria inerzia, non si sia avvalso della

facoltà di richiedere il giudizio abbreviato. Per gli stessi motivi,

sarebbe altresì violato il diritto di difesa (art. 24 della

Costituzione).

2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata, osservando che essa muove

dall'erronea premessa di confondere il diritto di difesa

costituzionalmente protetto con l'interesse di fatto che l'imputato

possa avere in ordine ad una fra le tante "situazioni" che possono

verificarsi nel corso del processo: mentre gli "interessi" che

muovono le parti in ordine alle scelte sui riti alternativi sono

riguardati come un fenomeno normativamente indifferente, e come tale

inidoneo a incidere sui rispettivi diritti o poteri processuali.

Il legislatore è quindi libero di stabilire specifici momenti che

precludono alle parti ulteriori opzioni sul rito da adottare, nel

quadro di una necessaria regolamentazione delle singole cadenze

processuali: e di conseguenza, è da escludere, ad avviso

dell'Avvocatura, la violazione tanto del principio di ragionevolezza

che del diritto di difesa, posto che quest'ultimo mantiene inalterata

la propria essenza e le relative garanzie, sia nel caso in cui venga

adottato un rito alternativo, sia, ed a fortiori, nell'ipotesi in

cui, come nella specie, occorra procedere con il rito ordinario. Considerato in diritto

1. - Poiché le due ordinanze indicate in epigrafe propongono

questioni analoghe, è opportuna la riunione dei relativi giudizi.

2. - Con la prima di tali ordinanze, il Tribunale militare di

Padova dubita che l'art. 446, primo comma, del codice di procedura

penale, in quanto prevede che la richiesta di applicazione della pena

di cui all'art. 444 possa essere formulata solo "fino alla

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado" - e con

ciò la preclude per il reato concorrente contestato in dibattimento

ed esclude, in caso di contestazione suppletiva, la rimessione in

termini per formularla in relazione al reato oggetto della richiesta

di rinvio a giudizio - contrasti con l'art. 3 della Costituzione. Ad

avviso del Tribunale, tali preclusioni sarebbero irragionevoli, in

quanto la nuova contestazione avviene per ragioni estranee alla

volontà dell'imputato ed altera la complessiva situazione

processuale sulla quale si misura la valutazione circa l'opportunità

di chiedere il c.d. patteggiamento.

2.1. - La questione non è fondata.

Questa Corte, infatti, ha più volte osservato, tanto a proposito

dell'applicazione di pena concordata che del giudizio abbreviato, che

l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a

tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinunzi al dibattimento

e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale

che consenta di raggiungere l'obiettivo di rapida definizione del

processo perseguito dal legislatore con l'introduzione di detti riti

speciali. Ed ha altresì ritenuto, più specificamente, che la

preclusione all'ammissione di tali giudizi in caso di contestazione

dibattimentale suppletiva non è affatto irragionevole. Si tratta,

infatti, di un'evenienza che non è infrequente in un sistema

processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento

ed è - soprattutto - ben prevedibile, dato lo stretto rapporto

intercorrente tra l'imputazione originaria ed il reato connesso; e,

per contro, di un'evenienza che è preclusa ove tali riti siano

introdotti. Di conseguenza, il relativo rischio rientra naturalmente

nel calcolo in base al quale l'imputato si determina a chiederli o

meno, onde egli non ha che da addebitare a sé medesimo le

conseguenze della propria scelta (cfr., tra le tante, le sentenze nn.

277 e 593 del 1990 e 316 del 1992, nonché l'ordinanza n. 213 del

1992).

3. - Nell'ambito della suddetta tematica, il Tribunale di Nuoro

prospetta, con la seconda delle ordinanze, un'evenienza del tutto

particolare, e cioè che la contestazione dibattimentale suppletiva

sia potuta avvenire non perché l'imputato non ha tempestivamente

chiesto il giudizio abbreviato, ma perché la richiesta è stata

rigettata dal giudice per le indagini preliminari e che, inoltre,

tale reiezione sia ritenuta ingiustificata dal giudice del

dibattimento. La circostanza che l'art. 517 cod. proc. pen. non

preveda, in relazione a quest'ipotesi, o la possibilità di formulare

la richiesta per il nuovo reato ovvero la preclusione della

contestazione suppletiva comporterebbe, ad avviso del Tribunale, una

violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, dato che sarebbe

irragionevole - e violerebbe il diritto di difesa - privare

l'imputato tanto di tale preclusione che del beneficio della

riduzione della pena di un terzo e che egli sarebbe in tal modo

discriminato rispetto all'imputato che, per propria inerzia, non si

sia avvalso della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato.

4. - La questione è inammissibile.

Essa, infatti, è prospettata in modo ancipite, dato che il

giudice a quo propone in via alternativa due soluzioni al quesito

prospettato - e cioè o che sia reso ammissibile il giudizio

abbreviato per il reato concorrente contestato in dibattimento ovvero

che sia preclusa, nell'ipotesi considerata, la contestazione

suppletiva - senza concentrare sull'una o l'altra di esse la

richiesta di una sentenza additiva.

Nessuna delle due soluzioni, comunque, potrebbe essere considerata

come costituzionalmente obbligata, e quindi suscettibile di dar luogo

a tale tipo di pronuncia.

La prima, infatti, impinge nella discrezionalità legislativa in

quanto ipotizza che l'introduzione del giudizio abbreviato per il

reato concorrente avvenga dinnanzi allo stesso giudice dibattimentale

già investito della cognizione del reato originariamente contestato

- anziché dinnanzi al giudice per le indagini preliminari,

normalmente deputato a tale incombente - e lascia comunque aperte le

modalità di inserimento dell'un giudizio nell'altro nonché i loro

reciproci rapporti.

La seconda soluzione - quella, cioè, della preclusione di

contestazioni suppletive - presuppone un'articolazione del sindacato

sul provvedimento del giudice per le indagini preliminari reiettivo

della richiesta di giudizio abbreviato diversa da quella che - in

base alla sentenza n. 81 del 1991 - è stata delineata da questa

Corte con la sentenza n. 23 del 1992.

Alla stregua di tale decisione, infatti, la valutazione sul se il

predetto provvedimento di rigetto fosse o meno giustificato può

effettuarsi solo all'esito del dibattimento. Di conseguenza, ancorare

all'accertamento dell'erroneità dell'apprezzamento del giudice per

le indagini preliminari la preclusione delle contestazioni suppletive

sarebbe contraddittorio, dato che queste possono farsi "nel corso

dell'istruzione dibattimentale" (art. 517 cod. proc. pen. ).

La problematica prospettata dal giudice a quo pertanto richiede

che il legislatore, nel rispetto dei principi posti a base della

sentenza n. 23 del 1992, opportunamente realizzi, per ipotesi quale

quella qui considerata, un appropriato congegno normativo che

componga le interferenze tra giudizio abbreviato e giudizio

dibattimentale; sempreché la disciplina del giudizio abbreviato non

venga modificata secondo le indicazioni contenute nella sentenza n.

92 del 1992 di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 517 del medesimo codice, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Nuoro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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