Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1994 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 446, primo e

terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 22 gennaio 1993 dal Tribunale di Torino nel procedimento

penale a carico di Greco Franco, iscritta al n. 173 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 (r.o. n. 173/93), il

Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione, dell'art. 446, primo e terzo comma, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevedono che le parti

possano formulare la richiesta di cui all'art. 444 e reciprocamente

dare il consenso nella situazione di autorizzazione alla

contestazione in udienza di un fatto nuovo con relativo consenso

dell'imputato ex art. 518, secondo comma, del codice di procedura

penale".

Premette in fatto il remittente che nel corso del dibattimento il

pubblico ministero ha chiesto, ai sensi dell'art. 518, secondo comma,

del codice di procedura penale, di essere autorizzato alla

contestazione all'imputato di un fatto nuovo; l'imputato ha accettato

la contestazione ed ha proposto istanza di "patteggiamento", cui il

pubblico ministero ha aderito.

Dopo aver rilevato che la richiesta di applicazione della pena per

il nuovo reato urta contro il disposto della norma impugnata, il

giudice a quo osserva che sotto il profilo del principio di

eguaglianza appare di tutta evidenza che la legge viene a trattare in

maniera diseguale due situazioni fra loro estremamente simili, ed

anzi a trattare in maniera più "punitiva" quella nella quale

l'imputato, accettando la contestazione di un fatto nuovo in

dibattimento e proponendo istanza di patteggiamento, rende il più

agevole possibile il compito della giustizia, consentendo di giungere

immediatamente ad una decisione e rinunciando al limite al mezzo di

impugnazione costituito dall'appello.

Non vale, ad avviso del Tribunale, rilevare che l'alternativa

consentita dalla legge è pur sempre quella del procedimento nelle

forme ordinarie; non si può infatti disconoscere che, se sono vere

le esigenze di speditezza menzionate dall'art. 518, secondo comma,

del codice di procedura penale, all'imputato (quando accetti la

contestazione) non deve essere preclusa la possibilità di avvalersi

della facoltà prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale.

La soluzione, quale oggi è cristallizzata nelle norme esaminate, non

convince sotto un profilo di ragionevolezza e di garanzia della

speditezza processuale, che costituisce uno dei cardini del nuovo

processo.

Sotto il profilo, poi, del diritto alla difesa il Tribunale

ravvisa, a conforto della tesi sostenuta, argomenti adottati in altro

contesto da questa Corte nella sentenza n. 593 del 1990, osservando,

in conclusione, che la condotta dell'imputato che accetta in udienza

la contestazione del "fatto nuovo" viene penalizzata dalla esclusione

del patteggiamento, quando questo permetterebbe di raggiungere

quell'obbiettivo di rapida definizione del processo che il

legislatore ha inteso perseguire con l'applicazione di pena su

richiesta della parte.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione e

richiamando, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte in

ordine alla legittimità del limite preclusivo alla formulazione

della richiesta di patteggiamento fissato nella norma impugnata. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3 e

24, secondo comma, della Costituzione, della legittimità

costituzionale dell'art. 446, primo e terzo comma, del codice di

procedura penale "nella parte in cui non prevedono che le parti

possano formulare la richiesta di cui all'art. 444, e reciprocamente

dare il consenso, nella situazione di autorizzazione alla

contestazione in udienza di un fatto nuovo con relativo consenso

dell'imputato ex art. 518, secondo comma, del codice di procedura

penale".

L'argomentazione del Tribunale remittente si basa sulla

comparazione fra due situazioni ritenute estremamente simili, vale a

dire quella dell'imputato che, di fronte alla risultanza nel corso

del dibattimento di un fatto nuovo a proprio carico, presta consenso

alla relativa contestazione nella medesima udienza (art. 518, secondo

comma, del codice di procedura penale) e quella dell'imputato che, in

identica circostanza, non presta il proprio consenso alla

contestazione, con la conseguenza che il pubblico ministero dovrà

procedere nelle forme ordinarie (art. 518, primo comma, del codice di

procedura penale). Poiché in questa seconda ipotesi l'imputato

potrà chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del

codice di procedura penale, mentre tale possibilità gli è preclusa

nella prima ipotesi per il disposto dell'art. 446, primo comma, del

codice medesimo, si verificherebbe - secondo il giudice a quo - un

trattamento irragionevolmente "punitivo" dell'imputato che ha tenuto

un atteggiamento di maggior collaborazione nei confronti della

speditezza della giustizia in ordine alla sfera di esercizio del

diritto di difesa (di cui la richiesta di applicazione della pena

costituisce una modalità).

Inoltre, conclude il remittente, una volta che ci si trova nella

situazione in esame, la preclusione del "patteggiamento" impedisce

irrazionalmente di raggiungere quell'obiettivo di rapida definizione

del processo che il legislatore ha inteso perseguire con il detto

istituto.

2. - La questione non è fondata.

Invero, una corretta e rigorosa lettura delle disposizioni in

esame dimostra la insussistenza di qualsivoglia contrasto con gli

invocati parametri costituzionali.

Innanzitutto, non è di per sé censurabile la disciplina prevista

dal legislatore in ordine al termine entro il quale può essere

esercitata la facoltà di chiedere il cosiddetto patteggiamento:

infatti, che tale facoltà sussista fino alla dichiarazione di

apertura del dibattimento di primo grado non è certamente

irragionevole, in quanto anzi risponde perfettamente alla ratio

dell'istituto (cfr. sent. n. 101 del 1993).

Ciò posto, non è parimenti per nulla irragionevole ed è

rispettosa del diritto di difesa la soluzione adottata dall'art. 518

del codice di procedura penale. Invero, quando "nel corso del

dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non

enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba

procedere di ufficio", la regola enunciata nel primo comma del citato

art. 518 è che il pubblico ministero proceda nelle forme ordinarie,

inizi cioè un nuovo procedimento relativo alla nuova fattispecie:

l'imputato è quindi garantito nell'esercizio pieno e completo del

diritto di difesa, ivi compreso il ricorso eventuale all'applicazione

della pena su richiesta.

Soltanto se l'imputato è presente e presta il proprio consenso,

ed è l'ipotesi prevista dal secondo comma, il presidente, su

richiesta del pubblico ministero, può autorizzare la contestazione

nella medesima udienza, sempre che non ne derivi pregiudizio per la

speditezza dei procedimenti.

Poiché il consenso dell'imputato è condizione indispensabile

alla contestazione del fatto nuovo in udienza, il diritto di difesa

è pienamente salvaguardato. Dipenderà infatti dalla valutazione

dell'imputato, in ordine alla soluzione che egli reputi più

conveniente per la sua difesa, la scelta di un nuovo procedimento che

gli consentirà la richiesta di "patteggiamento", ovvero la rinuncia

a questa possibilità e l'accettazione della contestazione nel

dibattimento già in corso.

Ne deriva, inoltre, chiaramente che nemmeno si può configurare

una ingiustificata disparità di trattamento fra due situazioni che

sono in effetti diverse e soprattutto discendono da una libera

opzione di linea difensiva operata dall'imputato.

Per le medesime ragioni, infine, va escluso che la disciplina in

esame sia viziata da irrazionalità in quanto ostacolerebbe la

speditezza dei procedimenti, impedendo, nella seconda delle ipotesi

dianzi esaminate, il ricorso al "patteggiamento": non può, infatti,

ritenersi di per sé irragionevole che il legislatore, una volta

garantito il diritto di difesa, abbia ritenuto di non derogare al

termine stabilito in via generale dall'art. 446, primo comma, del

codice di procedura penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 446, primo e terzo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari