Art. 441 c.p.p. — Svolgimento del giudizio abbreviato

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Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e 423. La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione del rito abbreviato. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000

Corte costituzionale

18 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 140/2010

    Questione infondata
    16 aprile 2010

    In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441- bis cod. proc. pen., va disattesa l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza. Dall'ordinanza di rimessione emerge, infatti, che il rimettente è chiamato a svolgere, con rito abbreviato, un processo nei confronti di numerose persone, imputate di vari reati, nel corso del quale il pubblico ministero ha contestato a due degli imputati, sulla base di elementi già risultanti dagli atti, un ulteriore reato connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.; iniziativa, questa, che ha incontrato l'opposizione dei difensori, i quali hanno eccepito l'inammissibilità della contestazione suppletiva, non essendo stata nella specie disposta alcuna integrazione probatoria. La rilevanza della questione non viene meno, d'altro canto, per il fatto che il giudice a quo - allo scopo di evitare che nelle more del giudizio di costituzionalità scadessero i termini massimi di custodia cautelare - abbia disposto la separazione del processo relativo al reato oggetto della contestazione suppletiva, la cui ammissibilità resta ancora da stabilire. Infatti, anche dopo la separazione l'esito dello scrutinio di costituzionalità continua a condizionare la sorte dello stesso giudizio principale separato: giacché, se la questione fosse accolta, il rimettente dovrebbe ritenere la contestazione suppletiva validamente effettuata e, quindi, pronunciarsi - sempre nelle forme del giudizio abbreviato - sul merito della stessa nell'ambito di detto processo separato; mentre, in caso contrario, dichiarata inammissibile la nuova contestazione, dovrebbe restituire gli atti al pubblico ministero affinché proceda per il reato connesso nei modi ordinari.

    Art. 441 c.p.p. · Art. 441-bis c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 444/2008

    Illegittimità dichiarata
    29 dicembre 2008

    E'manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 2, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in ragione delle gravi carenze che segnano la descrizione dei fatti avvenuti nel giudizio principale, tali da precludere il necessario controllo della Corte in punto di rilevanza della questione. - Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica di rilevanza, vedi citata, ordinanza n. 101/2008.

    Art. 438 c.p.p. · Art. 441 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 111/2004

    Altra decisione
    2 aprile 2004

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., l’imputato possa rinnovare la richiesta negli atti introduttivi del dibattimento. Infatti, con sentenza n. 169 del 2003 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, del codice di procedura penale nel senso prospettato dal giudice rimettente. – Quali precedenti in termini v. le citate ordinanze n. 47/2004, n. 316 e n. 236/2003. – Cfr. la richiamata sentenza n. 169/2003.

    Art. 438 c.p.p. · Art. 441 c.p.p. · Art. 442 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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