Corte costituzionale

Sentenza n. 378/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/12/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 458, comma 2 e 441, comma 1, del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1997 dal giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, nel

procedimento penale a carico di Sinesi Fausto, iscritta al n. 233 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato

del reato di ricettazione, il giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Milano, su richiesta del pubblico ministero,

disponeva procedersi a giudizio immediato. Successivamente l'imputato

formulava, a norma dell'art. 458 del codice di procedura penale,

richiesta di giudizio abbreviato, cui il pubblico ministero aderiva.

Attesa l'incompatibilità del giudice che aveva emesso decreto di

giudizio immediato, gli atti del processo venivano trasmessi, per le

valutazioni e le determinazioni di cui al comma 2 dell'art. 458 cod.

proc. pen., ad altro giudice per le indagini preliminari.

Con ordinanza del 4 marzo 1997 (r.o. n. 233 del 1997) il giudice

chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di giudizio abbreviato ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 458,

comma 2, e 441, comma 1, cod. proc. pen. "nella parte in cui non

prevede che il giudice possa accogliere la richiesta di giudizio

abbreviato anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a norma

dell'art. 423 c.p.p. a modificazione dell'imputazione contestata con

la richiesta di giudizio immediato e con il successivo corrispondente

decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari".

Premette il rimettente che dagli atti trasmessi dal pubblico

ministero (e, in particolare, dal verbale di arresto in flagranza,

dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dall'arrestato in

sede di convalida) si ricavano elementi idonei a far ritenere a

carico dell'imputato la sussistenza di un altro reato (ricettazione),

oltre quello di estorsione contestato nella richiesta e nel decreto

di giudizio immediato, nonché della circostanza aggravante di cui

all'art. 61 n. 2 cod. pen., evenienze rientranti entrambe nella

previsione dell'art. 423 cod. proc. pen. che disciplina le modalità

di modifica dell'imputazione nell'udienza preliminare.

Ad avviso del giudice a quo l'esplicita esclusione, ai sensi

dell'art. 441 cod. proc. pen., della applicabilità nel giudizio

abbreviato dell'art. 423 cod. proc. pen. "va interpretata anche come

l'impossibilità di definire il processo "allo stato degli atti" ,

come richiesto dall'art. 440, comma 1, c.p.p., tutte le volte in cui

il giudice ravvisi negli atti trasmessi dal p.m. la sussistenza di

elementi che impongono modificazioni dell'imputazione o contestazioni

suppletive a norma dell'art. 423 c.p.p.", con la conseguenza che il

giudice dovrebbe in tale eventualità rigettare la richiesta di

giudizio abbreviato, pur essendo libero di dare al fatto una

qualificazione giuridica diversa o di apportare "modificazioni non

aggravatrici della posizione dell'imputato". Il rigetto del resto si

imporrebbe, secondo il rimettente, anche per l'impossibilità di

determinare la pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen. a causa della

contestazione solo parziale degli addebiti.

Di qui il preteso contrasto di tale disciplina con l'art. 3 della

Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza, dal

momento che l'accesso al giudizio abbreviato da parte dell'imputato

rimarrebbe condizionato da scelte effettuate dall'organo della

pubblica accusa, dando luogo a palesi disparità di trattamento: "è

sufficiente infatti che il p.m. ometta o semplicemente si dimentichi

di procedere con la richiesta di giudizio immediato alla

contestazione di una circostanza aggravante o di un reato

concorrente, risultanti dagli atti, per far sì che, una volta emesso

il decreto di giudizio immediato in totale aderenza alla richiesta,

l'imputato si veda precluso, in applicazione alle norme vigenti ma in

modo del tutto ingiustificato e irragionevole, l'accesso al giudizio

abbreviato".

Con riguardo alla individuazione delle norme di sospetta

incostituzionalità, il rimettente osserva, infine, che esse vanno

rinvenute nell'art. 458, comma 2, e nell'art. 441, comma 1, cod.

proc. pen., in quanto è solo nell'ipotesi in cui la richiesta di

giudizio abbreviato venga formulata in seguito a richiesta di

giudizio immediato che il giudice per le indagini preliminari sarebbe

costretto, nelle circostanze indicate nell'art. 423 cod. proc. pen.,

a rigettare con le conseguenze già descritte l'istanza di rito

premiale avanzata dall'imputato. È ben vero, infatti, si rileva

nell'ordinanza, che l'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., esclude

l'applicabilità dell'art. 423 cod. proc. pen. anche nel diverso

caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato venga formulata prima

dell'udienza preliminare a norma dell'art. 439, comma 1, cod. proc.

pen, sicché il giudice, "a fronte di identica situazione di fatto",

dovrebbe certamente rigettare la richiesta dell'imputato; tuttavia,

si fa osservare, in tal caso il giudice "nel prosieguo dell'udienza

preliminare, una volta effettuata la contestazione suppletiva a norma

dell'art. 423" potrebbe accogliere l'eventuale nuova richiesta di

giudizio abbreviato, comunque proponibile sino a che non siano

formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 cod. proc.

pen.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile per

difetto di rilevanza. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Milano, chiamato a decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato

dopo che era stato emesso il decreto di giudizio immediato, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 458, comma 2, e 441, comma 1, del codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella

parte in cui tali norme, escludendo la possibilità di procedere nel

corso del giudizio abbreviato a contestazioni suppletive (nella

specie, un reato concorrente e una circostanza aggravante),

impedirebbero al giudice di accogliere la richiesta di giudizio

abbreviato per non essere il processo definibile allo stato degli

atti. In particolare, secondo il giudice rimettente, la non

definibilità del processo allo stato degli atti deriverebbe

dall'impossibilità di determinare correttamente l'eventuale pena da

irrogare, sia perché non si potrebbe tenere conto dell'aumento

derivante dalla circostanza aggravante, sia perché l'omessa

contestazione del reato concorrente limiterebbe la valutazione della

capacità a delinquere dell'imputato.

Premesso che l'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., mediante

l'espressa esclusione dell'applicabilità dell'art. 423 dello stesso

codice, non consente che si possa procedere a contestazioni

suppletive anche nel giudizio abbreviato "tipico" (quello, cioè,

richiesto prima o nel corso dell'udienza preliminare), ad avviso del

giudice rimettente la censura di illegittimità costituzionale

riguarderebbe solo l'ipotesi in cui la richiesta di giudizio

abbreviato venga presentata, a norma dell'art. 458, comma 1, cod.

proc. pen., a seguito della notificazione del decreto di giudizio

immediato. Solo in questo caso, infatti, il giudice si troverebbe

costretto a respingere definitivamente la richiesta di giudizio

abbreviato a causa dell'omessa contestazione del reato concorrente o

della circostanza aggravante, mentre se la medesima situazione si

verifica nel corso dell'udienza preliminare non sarebbe esclusa la

possibilità, una volta respinta la richiesta di giudizio abbreviato,

che il pubblico ministero proceda, a norma dell'art. 423 cod. proc.

pen., alle contestazioni suppletive, dando così al giudice

l'opportunità di accogliere una eventuale nuova richiesta di

giudizio abbreviato, proponibile, ex art. 439, comma 2, cod. proc.

pen., sino a che non siano state formulate le conclusioni delle

parti.

Sulla base di questa ricostruzione dei rapporti tra giudizio

abbreviato e contestazioni suppletive, il giudice rimettente ritiene

che, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dopo che è stato

emesso il decreto di giudizio immediato, l'impossibilità di ritenere

il processo definibile allo stato degli atti si traduca in una

violazione dell'art. 3 della Costituzione. All'imputato che venga a

trovarsi in tale situazione verrebbe infatti riservata

un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento, in

quanto gli sarebbe precluso l'accesso al giudizio abbreviato,

disciplinato da disposizioni comunque più favorevoli, sulla base

della scelta meramente discrezionale del pubblico ministero di

contestare tutti i reati, ovvero di omettere, anche per mera

dimenticanza, la contestazione di un reato concorrente o di una

circostanza aggravante.

2. - La questione è infondata.

3. - L'azione penale è un potere-dovere attribuito esclusivamente

al pubblico ministero, e va esercitata secondo le modalità descritte

dall'art. 405 cod. proc. pen. Al giudice per le indagini preliminari

è peraltro riservato un potere di controllo giurisdizionale sulla

richiesta di archiviazione del pubblico ministero, imposto

dall'esigenza di rendere effettivamente operante il principio

costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale (v. sentenza di

questa Corte n. 88 del 1991); potere che, in caso di disaccordo

sulla richiesta di archiviazione, si estrinseca, a norma degli artt.

409, comma 5, e 554, comma 2, cod. proc. pen., nella facoltà di

ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione.

Al di fuori di questa situazione eccezionale, in cui, in attuazione

del principio dettato dall'art. 112 della Costituzione, al giudice

vengono espressamente attribuiti poteri diretti a rimuovere l'inerzia

del pubblico ministero, quest'ultimo rimane titolare esclusivo

dell'azione penale anche ove emerga l'esigenza di procedere a

contestazioni suppletive nel successivo corso del processo, dopo che

l'azione stessa è già stata esercitata. La disciplina delle

contestazioni suppletive, sia all'udienza preliminare che in

dibattimento, è infatti coerente con l'impostazione di fondo dei

rapporti tra pubblico ministero e giudice ora delineati: a norma

dell'art. 423, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nel corso dell'udienza

preliminare l'iniziativa di modificare l'imputazione e la relativa

contestazione all'imputato sono attribuite direttamente al pubblico

ministero, e anche la contestazione del fatto nuovo, pur dovendo

essere autorizzata dal giudice, è sempre subordinata alla richiesta

del pubblico ministero. Disciplina sostanzialmente analoga vale per

la contestazione in dibattimento del reato concorrente, del fatto

diverso, delle circostanze aggravanti e del fatto nuovo (artt. 516,

517 e 518 cod. proc. pen.). Conformemente ai princìpi generali in

materia di titolarità dell'azione penale, anche in tema di

contestazioni suppletive l'iniziativa spetta esclusivamente al

pubblico ministero e al giudice non è riservato alcun potere

sostitutivo o concorrente in caso di inerzia dell'organo

dell'accusa.

4. - D'altro canto, la scelta del legislatore di precludere le

contestazioni suppletive, sia che venga collegata agli effetti

premiali volti ad incentivare il ricorso al giudizio abbreviato

(l'imputato potrebbe appunto essere indotto a richiedere tale rito

anche in base alla certezza di non essere esposto al rischio di

contestazioni suppletive), sia che venga inquadrata nella peculiare

natura di giudizio allo stato degli atti e nella conseguente

impossibilità di assumere eventualmente nuove prove in ordine al

reato concorrente o alle circostanze aggravanti, appare coerente con

la struttura e le finalità del rito ed è immune da vizi rilevanti

in sede costituzionale. Anzi, la natura pattizia del rito rende del

tutto plausibile che l'oggetto del giudizio rimanga limitato ai fatti

in relazione ai quali è intervenuto l'incontro di volontà tra le

parti.

In particolare, il divieto di procedere a contestazioni suppletive

non influisce sui presupposti di ammissibilità del giudizio

abbreviato e sulle relative valutazioni del giudice in ordine alla

possibilità di definire il processo allo stato degli atti;

valutazioni che, alla luce delle decisioni di questa Corte (v., con

diverse accentuazioni, sentenze n. 81 del 1991, nn. 23 e 92 del 1992,

n. 305 del 1993, nonché ordinanze n. 482 del 1992 e n. 276 del 1995)

e della giurisprudenza di legittimità, debbono essere riferite alla

completezza del quadro probatorio e alla previsione della sua non

modificabilità anche ai fini della individuazione delle circostanze

del reato e della commisurazione della pena.

Ne deriva che l'eventuale incompletezza delle contestazioni del

pubblico ministero non rientra tra i presupposti della valutazione

del giudice sulla decidibilità del processo allo stato degli atti:

in tale giudizio il giudice deve esprimersi con riferimento ai reati

per i quali è stata esercitata l'azione penale e solo su di essi è

abilitato, sulla base del quadro probatorio risultante dalle indagini

preliminari, a decidere se il processo può essere definito allo

stato degli atti. Ove dagli atti emerga un reato concorrente o una

circostanza aggravante, il giudice, se ritiene che in ordine al reato

contestato il processo sarebbe definibile allo stato degli atti, non

può respingere per questa ragione la richiesta di giudizio

abbreviato. Potrà eventualmente, nella sentenza emessa in esito al

giudizio abbreviato, disporre la trasmissione degli atti al pubblico

ministero perché eserciti l'azione penale per il reato concorrente.

Solo ove il fatto risulti diverso rispetto a quello contestato, il

giudice è abilitato, in applicazione del principio generale della

correlazione tra accusa e sentenza, a restituire gli atti al pubblico

ministero (v. in tale senso, con riferimento al caso in cui la

diversità del fatto emerga in esito all'udienza preliminare,

sentenza n. 88 del 1994, ove si fa riferimento alla disciplina

apprestata dall'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.): diversamente,

il giudice si troverebbe nell'impossibilità di decidere sia sul

fatto diverso, sia su quello descritto nell'imputazione.

I poteri esclusivi del pubblico ministero in tema di contestazioni

suppletive rendono pertanto irrilevante che l'omessa contestazione

del reato concorrente o della circostanza aggravante si verifichi nel

giudizio abbreviato richiesto prima o nel corso dell'udienza

preliminare, ovvero a seguito del decreto di giudizio immediato: in

entrambi i casi il divieto per il giudice di procedere a

contestazioni suppletive posto dall'art. 423 cod. proc. pen. va

esente, per le ragioni sino ad ora esposte, da censure di

illegittimità costituzionale.

5. - Dall'erroneità del presupposto su cui si è basato il giudice

rimettente - impossibilità di accogliere la richiesta di giudizio

abbreviato in caso di omessa contestazione di un reato concorrente o

di una circostanza aggravante per non essere il processo definibile

allo stato degli atti - deriva l'infondatezza della proposta

questione di legittimità costituzionale, non essendo ravvisabile la

disparità di trattamento tra imputati in ordine alla possibilità di

usufruire del giudizio abbreviato. La diversa soluzione si

tradurrebbe in una impropria sovrapposizione e confusione tra i ruoli

del pubblico ministero e del giudice, mediante il riconoscimento in

capo al secondo di poteri in tema di esercizio dell'azione penale che

l'ordinamento processuale riserva in via esclusiva all'organo

dell'accusa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 458, comma 2, e 441, comma 1, del codice di procedura

penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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