Corte costituzionale

Sentenza n. 373/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1992 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 441, primo

comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze

emesse il 19 ottobre 1991 e il 27 febbraio 1992 dal G.I.P. presso il

Tribunale di Torino nei procedimenti penali a carico di Maffiotto

Franco ed altri e Barattin Dario ed altro, iscritte ai nn. 55 e 204

del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 8 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Maffiotto Franco, Biasi Valentino e Cappelli Bruno, in sede

di udienza preliminare, richiedevano il giudizio abbreviato; il P.M.

prestava il proprio consenso.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Torino, premesso che a norma

degli artt. 441, primo comma, e 420, primo comma, del codice di

procedura penale, il giudizio deve svolgersi in camera di consiglio,

con ordinanza del 19 ottobre 1991 (R.O. n. 55 del 1992), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, primo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la

pubblicità dell'udienza del giudizio abbreviato, per contrasto con

l'art. 101, primo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che

la giustizia è amministrata in nome del popolo.

Ha osservato che il giudizio abbreviato, come il giudizio

ordinario, si conclude con una sentenza di assoluzione o di condanna

e attribuisce al giudice una cognizione piena, che è incompatibile

con la mancanza di pubblicità dell'udienza anche alla luce della

giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentt. nn. 12 del 1971, 16

e 17 del 1981, 212 del 1986, 50 del 1989, 69 del 1991); e che il

principio della pubblicità dell'udienza non è configurabile

soltanto come garanzia a favore dell'imputato, essendo dettato anche,

ed in misura prevalente, nella considerazione del preminente

interesse pubblico all'attuazione del processo penale, avendo questo

ad oggetto l'accertamento di reati rispetto ai quali la collettività

non può rimanere indifferente.

Esso è, quindi, insieme con quello che prescrive l'obbligo della

motivazione della sentenza, uno dei mezzi dati alla collettività per

attuare il controllo sugli atti giudiziari.

Il giudice a quo ha aggiunto poi che il potere che spetta al

legislatore di apportare deroghe, per singole categorie di

procedimenti, al principio della pubblicità del giudizio, è, nel

caso del giudizio abbreviato, motivato da ragioni obiettive e

razionali.

Del resto, l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel sancire che ogni persona

ha diritto a che la sua causa sia esaminata pubblicamente e che il

giudizio debba essere pubblico, ha stabilito anche i casi in cui sono

ammesse deroghe a tale principio, individuandoli nell'interesse della

moralità, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale in una

società democratica, ovvero negli interessi dei minori, nella

protezione della vita delle parti in causa, e, comunque, di quelli in

cui il Tribunale ritenga che la pubblicità possa ledere gli

interessi della giustizia.

2. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la infondatezza della questione, osservando che

la specialità del giudizio abbreviato sta proprio nell'evitare il

dibattimento grazie ad un giudizio allo stato degli atti che, proprio

perché tale, non richiede quell'attività di dialettica probatoria

che caratterizza le udienze dibattimentali. Appare, pertanto,

coerente la scelta del legislatore, laddove l'opzione per il rito

camerale sottende un modello processuale che, per struttura e per

funzioni, si diversifica ampiamente da quello che caratterizza il

dibattimento.

3. - La medesima questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino con ordinanza del

27 febbraio 1992 (R.O. n. 204 del 1992) nel corso della udienza di

giudizio abbreviato a carico di Barattin Dario e Brusa Mauro.

In questo secondo caso la norma di cui all'art. 441, primo comma,

codice di procedura penale, è stata censurata in riferimento, oltre

che all'art. 101, primo comma, anche all'art. 76 della Costituzione,

sotto il profilo dell'eccesso di delega.

Il giudice a quo ha rilevato, in aggiunta a quanto detto

precedentemente, che l'art. 2, primo comma, della legge 16 febbraio

1987, n. 81, di delega al Governo per la emanazione del nuovo codice

di procedura penale, prevede espressamente che il codice deve attuare

i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle

convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, relative ai

diritti della persona e al processo penale, tra cui è compresa la

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, firmata a Roma il 14 novembre 1950 e ratificata con

legge n. 848 del 1955, e propriamente l'art. 6 che contiene quei

principi già richiamati.

Il giudice remittente ha poi specificato che le deroghe non

comprendono le ipotesi dell'accordo delle parti e della definizione

del processo allo stato degli atti, che caratterizzano il giudizio

abbreviato; che il consenso dell'imputato non vale ad escludere la

violazione del diritto della persona ad un processo pubblico (ord. n.

251 del 1991), né vale rinuncia alla pubblicità del processo ma

solo al rito ordinario.

4. - Anche in questo giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale

dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per la infondatezza della questione per le

stesse argomentazioni già svolte in ordine al precedente giudizio. Considerato in diritto

1. - I due giudizi, siccome prospettano identica questione, devono

essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. - La Corte deve verificare se l'art. 441, primo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la

pubblicità del giudizio abbreviato, contrasti:

1) con l'art. 101 della Costituzione in quanto: a) pur

trattandosi di un giudizio a cognizione piena, è leso il principio

della pubblicità del dibattimento posto a tutela dell'imputato e

dell'interesse pubblico all'attuazione del processo penale, il quale

è diretto all'accertamento di reati rispetto ai quali la

collettività non può rimanere indifferente, ma deve esercitare un

certo controllo; b) la deroga al principio della pubblicità del

giudizio non è motivata da ragioni obiettive e razionali richieste

anche dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

2) con l'art. 76 della Costituzione, perché è violato l'art.

2, primo comma, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, di delega al

Governo per l'emanazione del codice di procedura penale, il quale ha

espressamente previsto l'attuazione dei principi della Costituzione e

l'adeguamento alle clausole delle convenzioni internazionali, tra le

quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali del 14 novembre 1950, ratificata con legge n. 848 del

1955, il cui art. 6 sancisce il diritto di ciascun uomo a essere

sottoposto a un giudizio pubblico, salvo alcune deroghe tra le quali

non sono annoverate le ragioni che hanno determinato il giudizio

abbreviato, e ciò anche perché il consenso prestato dall'imputato

vale come rinuncia al rito ordinario ma non alla pubblicità del

dibattimento.

3. - La questione è inammissibile.

Si è già dichiarata (sent. n. 69 del 1991) la inammissibilità

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle

disposizioni transitorie del codice di procedura penale, il quale,

nel prevedere il rito abbreviato anche per i processi istruiti

secondo le norme dell'abrogato codice di procedura penale e per i

quali vi era il rinvio al dibattimento, ha stabilito che il processo

si svolgesse in camera di consiglio senza il pubblico dibattimento. I

principi affermati in quella occasione trovano puntuale applicazione

anche per la decisione della questione in esame.

3.1. - La pubblicità del giudizio, specie di quello penale,

costituisce un principio essenziale dell'ordinamento democratico,

fondato sulla sovranità popolare, sulla quale si basa

l'amministrazione della giustizia, specie quella penale, che, secondo

l'art. 101, primo comma, della Costituzione, è amministrata in nome

del popolo.

L'esigenza della garanzia della pubblicità del giudizio è

maggiormente avvertita nei processi penali per la qualità dei

valori, degli interessi e dei beni da proteggere, nonché per i

riflessi sociali della violazione delle norme penali in una con

l'interesse dello Stato a ripristinare l'ordine violato.

Inoltre, la validità del principio in esame è consacrata in vari

atti internazionali già più volte menzionati ed elencati nelle

numerose altre sentenze (sentt. nn. 69 del 1991, 50 del 1989, 212 del

1986), che hanno deciso questioni nelle quali era invocata la sua

applicazione. Il legislatore penale è vincolato al rispetto di dette

convenzioni in base all'art. 2, primo comma, della legge di delega n.

81 del 1987.

Tra i detti atti ha particolare rilievo la Convenzione europea dei

diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 848 del 1955, che

all'art. 6 consacra l'applicazione del principio della pubblicità

nel processo penale, specie nell'interesse dell'imputato, anche se ad

esso è possibile derogare per ragioni di sicurezza, ordine pubblico

e moralità, nonché nell'interesse del minore e, comunque, per

giuste esigenze da valutarsi dal giudice.

Tuttavia, la giusta considerazione, la valutazione ed il

bilanciamento dei vari interessi in gioco rientrano nella

discrezionalità del legislatore.

Essi riguardano da un verso l'imputato, a favore del quale è

posto il principio di cui trattasi, e il processo in quanto la

pubblicità dà garanzia di imparzialità ed obiettività perché si

svolge sotto il controllo dell'opinione pubblica; e, dall'altro, il

rito di cui si discute, il quale consente una certa celerità di

giudizio e una certa riservatezza perché pone l'imputato al riparo

da indiscrezioni che possono ledere la sua figura di uomo.

Devono anche considerarsi gli interessi della collettività scossa

dall'allarme che suscita la commissione dei reati, specie se gravi, e

l'interesse alla garanzia del controllo della pubblica opinione sullo

svolgimento dei processi penali, specie di quelli che riguardano

alcuni tipi di reati che maggiormente colpiscono l'ordinata

convivenza civile.

La questione, però, si presta ad una varietà di soluzioni, specie in rapporto al tempo ed all'oggetto del processo, sicché questa

Corte non può effettuare una scelta di merito la quale spetta,

invece, al legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi;

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 441, primo comma, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 76 e 101, primo comma, della

Costituzione, sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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