Corte costituzionale

Sentenza n. 484/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 1,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4

febbraio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Gela nel procedimento penale a carico di Ferrigno

Antonio ed altri, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1 serie

speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Gela dopo aver premesso di essere subentrato ad altro giudice

nell'ufficio e di essere stato chiamato a celebrare l'udienza fissata

per la definizione con rito abbreviato della posizione di alcuni

imputati a seguito di stralcio operato nell'ambito di un complesso

procedimento, osserva che, pur coincidendo di regola il giudice che

ammette il rito abbreviato con quello che definisce il giudizio,

possono nella pratica verificarsi "situazioni abnormi del tipo

descritto", rispetto alle quali il quadro normativo non offre

soluzioni adeguate.

Più in particolare, il giudice a quo ritiene che la mancata

previsione nell'art. 441, comma 1, del codice di procedura penale di

un principio analogo a quello previsto dall'art. 525 dello stesso

codice, e quindi di immutabilità del giudice che ha ammesso il rito

abbreviato rispetto a quello davanti al quale le parti concludono,

contrasti con gli artt. 3, 76 e 25 della Costituzione.

Violato sarebbe, anzitutto, il principio di ragionevolezza e di

uguaglianza, stante l'omogeneità delle situazioni poste a raffronto

(rito abbreviato e dibattimento) e l'irragionevole discriminazione

che subisce l'imputato giudicato con il rito abbreviato, in quanto

per il medesimo non opera la garanzia di nullità assoluta prevista

dall'art. 525 c.p.p.

Si appaleserebbe poi, ad avviso del rimettente, un contrasto con

l'art. 76 della Costituzione, in riferimento alla direttiva n. 53

della legge-delega n. 81 del 1987, in quanto la previsione ivi

enunciata che consente al giudice di pronunciare sentenza di merito

nell'udienza preliminare, deve necessariamente interpretarsi "come

espressione di un principio che impone l'identità fra GUP, che

ammette il rito, e giudice che delibera la sentenza di merito".

Infine, la mancata previsione di un potere di revoca del "consenso"

precedentemente espresso dal giudice diverso (la revocabilità del

"consenso", osserva, infatti, il giudice a quo, pure ammessa da

qualche giudice di merito, sarebbe stata negata da questa Corte nella

sentenza n. 318 del 1992) e la conseguente regressione del

procedimento all'udienza preliminare, comprometterebbe anche l'art.

25 della Costituzione, inteso non soltanto quale garanzia posta a

tutela dell'individuo, ma anche quale "espressione dell'autonomia,

imparzialità e indipendenza del giudice", che nella specie

risulterebbe irragionevolmente compressa in quanto vincolata "ad una

precedente valutazione, dalla quale potrebbe legittimamente

dissentire".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, la quale, pur concludendo per la inammissibilità della

questione, ha svolto considerazioni nel senso della non fondatezza. A

parere dell'Avvocatura, infatti, non sussisterebbe alcun dubbio circa

l'applicabilità nel caso di specie del principio della

immodificabilità del giudice, "nel senso che potrà farsi luogo al

rito alternativo da parte del giudice differente, mutato nella sua

fisicità, ma identico nella rappresentanza dello stesso ufficio

giurisdizionale". Quanto, poi, alla censura relativa alla

irrevocabilità del provvedimento ammissivo del rito adottato da

altro giudice, l'Avvocatura ne rileva l'infondatezza sul presupposto

che la immodificabilità del "consenso" è in linea "con la natura e

la funzione deflattiva del rito in questione". D'altra parte,

conclude l'Avvocatura, la revoca - ritenuta inammissibile da questa

Corte nella sentenza n. 318 del 1992 - consentirebbe una regressione

del rito alternativo a quello ordinario che contrasterebbe con il

generale principio della non regressione del processo. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Gela solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 441,

comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui non

stabilisce, analogamente a quanto prevede l'art. 525 c.p.p. per il

dibattimento, l'immutabilità del giudice che ha accolto la richiesta

di giudizio abbreviato rispetto a quello davanti al quale le parti

sono chiamate a svolgere le rispettive conclusioni. A parere del

giudice a quo una simile omissione comprometterebbe, anzitutto, il

principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in

quanto per l'imputato giudicato con il rito abbreviato non opera,

senza alcuna ragionevole giustificazione la garanzia di nullità

assoluta prevista dall'art. 525 c.p.p. per chi è tratto a giudizio

con il rito ordinario. Risulterebbe poi violato l'art. 76 della

Costituzione, giacché l'enunciato della direttiva 53 della

legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, è formulato in termini tali da

imporre l'identità fra il giudice che ammette il rito e il giudice

che delibera la sentenza di merito. Si profilerebbe, infine, un

contrasto anche con l'art. 25 della Costituzione, in quanto,

considerata l'irrevocabilità del provvedimento che ammette il

giudizio abbreviato, il diverso giudice chiamato a definire il rito

sarebbe irragionevolmente vincolato ad una valutazione

precedentemente fatta da altro giudice e rispetto alla quale, dunque,

potrebbe anche legittimamente dissentire.

2. - La questione è infondata nei termini che seguono.

La situazione che il giudice a quo prospetta a fondamento delle

dedotte censure indubbiamente presenta, come lo stesso remittente ha

correttamente posto in risalto, caratteristiche quanto mai peculiari,

al punto da rendere del tutto ragionevole la mancata previsione di

una disciplina che altro scopo non avrebbe avuto se non quello di

regolare una evenienza di eccezionalità tale da porsi al di fuori

delle fisiologiche sequenze che contraddistinguono la dinamica del

giudizio abbreviato. Tanto la direttiva n. 53 della legge di delega

che le disposizioni dettate dal codice di rito, evidenziano, infatti,

una marcata concentrazione funzionale e cronologica tra la fase in

cui il giudice è chiamato a deliberare l'ammissibilità del rito e

quella, immediatamente conseguenziale, in cui il giudizio abbreviato

deve concretamente svolgersi, relegando, quindi, entro confini del

tutto ipotetici l'eventualità che il giudice della prima fase possa

non coincidere con quello della seconda. Ma quand'anche una simile

eventualità abbia a realizzarsi, come è accaduto nel caso

prospettato, il sistema offre sicuri indici per risolvere i quesiti

sollevati dal giudice a quo senza ricorrere alla declaratoria di

illegittimità costituzionale che lo stesso sollecita.

Il principio di immutabilità del giudice, che l'art. 525, comma 2,

c.p.p. espressamente enuncia per la deliberazione della sentenza

dibattimentale, ha ricevuto, infatti, interpretazione estensiva ad

opera della giurisprudenza di legittimità. Si è così ritenuto che,

attesa la portata che quel principio assume nel sistema, lo stesso

trovi applicazione anche per le ordinanze adottate all'esito della

procedura in camera di consiglio, negli incidenti di esecuzione e nel

procedimento di sorveglianza, avuto riguardo alla necessità di

soddisfare la generale esigenza che la decisione giurisdizionale,

qualsivoglia forma venga ad assumere, sia emanata dal medesimo

giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura,

intendendosi per tale l'esame delle acquisizioni probatorie

funzionali alla decisione, ogni attività istruttoria destinata allo

stesso scopo, nonché l'assunzione delle richieste e conclusioni

delle parti. Simili affermazioni hanno di recente trovato eco anche

in relazione al giudizio abbreviato. Nel disattendere, infatti, una

eccezione di illegittimità costituzionale del tutto analoga a quella

che forma oggetto del presente giudizio, la Corte di cassazione ha

avuto modo di affermare che nell'ipotesi in cui si realizzi una

scissione tra il giudice che ammette il rito e quello che celebra il

giudizio abbreviato, non si determina una violazione del principio

del giudice naturale né un contrasto con l'art. 101, secondo comma,

della Costituzione, giacché è "indispensabile soltanto che sia lo

stesso giudice (inteso come persona fisica), che ha partecipato alla

trattazione della causa, a pronunciare poi la sentenza". Da ciò si

è tratto il corollario che "soltanto dal momento in cui viene

disposto il rito abbreviato deve essere lo stesso giudice a

presiedere tutta l'attività processuale che viene successivamente

espletata... allo scopo di garantire uniformità di conoscenza di

tutta la vicenda processuale", sicché ove il giudice venga ad essere

successivamente sostituito "è necessario procedere alla rinnovazione

dell'intera attività compiuta dopo l'ammissione del rito medesimo"

(Sez. I, 26 maggio 1995, n. 1128).

Ma se l'identità del giudice deve essere preservata per tutto lo

svolgimento del giudizio abbreviato fino alla decisione che lo

conclude, trattandosi di pronuncia strutturalmente omologa a quella

che viene adottata all'esito del dibattimento, anche la precedente

fase che inerisce alla verifica dei presupposti di ammissibilità del

rito non può non ricadere sotto la delibazione autonoma del

magistrato che quel rito è poi chiamato a celebrare e definire. In

altri termini, è proprio la stretta concatenazione funzionale che

correla l'ammissione del giudizio ed il relativo svolgimento a

rendere evidente come il giudice del rito alternativo non possa

soffrire preclusioni di sorta a causa dell'apprezzamento da altri

svolto circa la relativa ammissibilità. In proposito va considerato,

fra l'altro, che la valutazione riguardante la possibilità di

definire il processo con le forme proprie di quel rito si radica sul

medesimo "stato degli atti" che viene posto, poi, a fondamento della

sentenza di merito.

Ove, pertanto, muti la persona del giudice dopo la pronuncia della

ordinanza che ha ammesso il giudizio abbreviato, il nuovo giudice

sarà libero di assumere le proprie determinazioni anche in punto di

ammissibilità, così da saldare in capo al medesimo soggetto la

celebrazione del rito e ciò che ne costituisce l'ineluttabile

premessa, ad integrale soddisfacimento di un postulato di identità

che, inespresso nel dato normativo, risulta invece chiaramente

delineato dal sistema.

Così ricostruito il quadro delle disposizioni coinvolte, le stesse

sfuggono, quindi, alle censure delineate dal giudice a quo, proprio

perché il petitum che lo stesso mostra di perseguire trova adeguata

soluzione, nel particolare caso dedotto, alla luce delle

considerazioni dianzi esposte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 1, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 25

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Gela con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 1995.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:484 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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