Codice di procedura penale

Art. 313 c.p.p. — Procedimento

Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo accertamento sulla pericolosita' sociale dell'imputato. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'articolo 294. Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva. 318 344 Salvo quanto previsto dall'articolo 299 comma 1, ai fini dell'articolo 206 comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosita' sociale dell'imputato nei termini indicati nell'articolo 72. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312 e' equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 agosto 2024, n. 114

318

La L. 9 agosto 2024, n. 114, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L. 9 agosto 2024, n. 114, come modificata dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100

344

con decorrenza dal 28 febbraio 2027

La L. 9 agosto 2024, n. 114, come modificata dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2027".

Testo vigente dal 12 giugno 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 228/1999

    Questione infondata
    11 giugno 1999

    Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222, comma 1, cod. pen., e degli artt. 312 e 313 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono, in caso di accertata infermità di mente dell'imputato che sia anche socialmente pericoloso, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario se il p.m. ne faccia richiesta, in quanto esse muovono da erronei presupposti interpretativi: e ciò, sia per quanto attiene all'ambito dei poteri e doveri del giudice in presenza di una richiesta di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, relativamente ai quali il giudice non è vincolato ne' ai risultati delle perizie, ne' alla richiesta del p.m., che è, si', presupposto inderogabile sul piano processuale per abilitare il giudice a disporre l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 312 cod. proc. pen.), ma non obbliga menomamente il giudice stesso ad esimersi dal giudizio che a lui solo spetta, secondo quanto stabilito dall'art. 313 cod. proc. pen.; sia per quanto attiene ai presupposti della specifica disciplina di cui all'art. 73 cod. proc. pen.; relativamente ai quali non sussiste alcuna identità di presupposti dell'istituto prefigurato nell'art. 73 e di quello dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza quando la misura consiste nell'internamento in un ospedale psichiatrico giudiziario, neppure per quanto riguarda la pericolosità sociale dell'imputato. - S. nn. 340/1992, 41/1993.

    Art. 206 c.p. · Art. 222 c.p. · Art. 312 c.p.p. · Art. 313 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 2024 al 12 giugno 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 agosto 2024, n. 114, come modificata dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100

    La L. 9 agosto 2024, n. 114, come modificata dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2027".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art313 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari