Art. 358 c.p.p. — Attività di indagine del pubblico ministero

Il pubblico ministero compie ogni attivita' necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresi' accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 358 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 34812/2026

    29 settembre 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che: * ai fini della configurabilità del delitto di rifiuto di atti d'ufficio in capo al pubblico ministero, l'atto da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia è soltanto quello doveroso, ossia obbligato quantomeno nella sua emanazione, sicché non assumono rilievo gli atti di procedura non contemplati da protocolli obbligati, i quali, pur apparendo necessari in ragione del progressivo sviluppo del procedimento e del perseguimento degli scopi conoscitivi del processo penale, restano discrezionali quanto alla scelta del loro compimento, prevedendo di regola la legge, in relazione ad essi, non invalidità processuali, ma forme di controllo attinenti all'efficienza e alla funzionalità dell'indagine, alla legalità della condotta del pubblico ministero e alle sue responsabilità; * non costituisce atto da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia, ai sensi dell'art. 328, comma primo, cod. pen., l'acquisizione e il conseguente deposito della documentazione che altro pubblico ministero, ancorché appartenente al medesimo ufficio e titolare di un procedimento collegato, abbia trasmesso a quello procedente, in quanto tale documentazione assume natura di attività integrativa di indagine, ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen., solo per effetto di un atto discrezionale di recepimento da parte di quest'ultimo, unico legittimato a compiere tale attività, previa autonoma valutazione della sua rilevanza, pertinenza, genuinità e congruenza rispetto all'imputazione. (Fattispecie relativa a documentazione trasmessa ai pubblici ministeri titolari di un processo in fase dibattimentale da altro pubblico ministero del medesimo ufficio, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità del delitto di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., precisando che l'invio degli atti costituiva una mera segnalazione, inidonea a determinare un obbligo di recepimento e di deposito degli stessi); * la regola di condotta posta dall'art. 358 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini, è funzionale alla completezza delle indagini preliminari e al corretto esercizio dell'azione penale, opera esclusivamente in tale fase del procedimento e implica valutazioni di merito riservate al magistrato procedente, non vincolato dalle sollecitazioni della difesa, sicché la sua violazione, pur potendo assumere rilievo sul piano civile, disciplinare o penale, nel rispetto tuttavia, della tipicità delle fattispecie, non integra di per sé il delitto di rifiuto di atti d'ufficio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che dagli artt. 358 e 430 cod. proc. pen. potesse desumersi a carico dei pubblici ministeri titolari di un processo in fase dibattimentale un obbligo, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 328, comma primo, cod. pen., di acquisire e depositare la documentazione loro trasmessa da altro magistrato del medesimo ufficio).

    Art. 358 c.p.p. · Art. 430 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 96/1997

    Questione infondata
    11 aprile 1997

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, 27, comma 2, e 76 (in relazione all'art. 2, comma 1, direttiva n. 37 l. 16 febbraio 1987 n. 81, ove è previsto "il potere-dovere del p.m. di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale..., ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato") Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 358 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale (nullità ovvero inutilizzabilità) in caso di inottemperanza da parte del p.m. all'obbligo di svolgere anche "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini" - in quanto l'obbligo di svolgere accertamenti anche a favore della persona sottoposta alle indagini è funzionale ad un corretto e razionale esercizio dell'azione penale (natura di parte pubblica dell'organo dell'accusa e necessità di evitare l'instaurazione di un processo superfluo), ma non rientra tra i meccanismi volti a realizzare il principio della "partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento" (art. 2, comma 1, n. 3 l. n. 81 del 1987). red.: S. Di Palma

    Art. 358 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art358 · fonte del testo

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