Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/02/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 292 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16

febbraio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Matera, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Matera, nel premettere, in fatto, che il pubblico

ministero, contestualmente alla richiesta di convalida dell'arresto,

ha formulato richiesta di applicazione di misura cautelare nei

confronti di una persona "in ordine ai reati di cui agli artt. 56,

628 e 337 c.p.", omettendo di "indicare gli elementi di fatto che

devono essere oggetto di contestazione specifica all'indagato",

solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 291 e

292 cod. proc. pen. per contrasto:

a) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, non venendo fatto

obbligo al pubblico ministero di descrivere sommariamente il fatto

nella richiesta di misura, non si consentirebbe al giudice di

verificarne la sussistenza ed alla difesa di interloquire in modo

effettivo;

b) con gli artt. 111 e 112 della stessa Carta, stante l'obbligo

del pubblico ministero di individuare l'area normativa-fattuale

relativa alle ipotesi di reato e motivare la richiesta di misura,

"corollario preliminare" dell'obbligo di esercitare l'azione penale,

non delegabile né alla polizia giudiziaria, né al giudice;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, come emerge dagli atti, il giudice rimettente ha

nella specie convalidato l'arresto, respinto la richiesta di misura

cautelare e ordinato la liberazione dell'indagato, "riservandosi" di

inoltrare gli atti a questa Corte per la dedotta omessa formulazione

del capo di imputazione da parte del pubblico ministero, sicché, con

quel provvedimento, ha esaurito tanto il procedimento di convalida

che quello relativo alla decisione sulla domanda cautelare, rendendo

quindi priva di rilevanza la questione sottoposta all'esame della

Corte;

che, d'altra parte, l'intervenuta chiusura della sequenza de

libertate e la correlativa perdita di qualsiasi potere delibativo da

parte del giudice, è asseverata dal fatto che nella stessa ordinanza

di rimessione non v'è traccia di alcun provvedimento sospensivo a

norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: e ciò proprio

perché, a quel momento, non esisteva più un "procedimento" da

sospendere;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 291 e 292 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 112

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Matera con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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