Art. 292 c.p.p. — Ordinanza del giudice

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Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene a pena di nullita':

  • a)le generalita' dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova;
  • b)la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
  • c)l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi della loro rilevanza;
  • d)la fissazione della durata della misura, quando questa e' disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinita' della prova;
  • e)la data, le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste e il sigillo dell'ufficio. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 13 luglio 1991

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 292 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 15069/2024

    11 aprile 2024

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare.

    Art. 292 c.p.p. · Art. 143 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 22/1999

    Questione inammissibile
    5 febbraio 1999

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 292 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 24, 111 e 112 Cost.

    Art. 291 c.p.p. · Art. 292 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

14 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 9 agosto 2026 — oggiin vigoreper 2 mesi
  2. 25 agosto 2024 — 9 agosto 2026per un anno
  3. 1 maggio 2020 — 25 agosto 2024per 4 anni
  4. 29 febbraio 2020 — 1 maggio 2020per 2 mesi
  5. 1 gennaio 2020 — 29 febbraio 2020per un mese
  6. 15 giugno 2019 — 1 gennaio 2020per 7 mesi
  7. 1 gennaio 2019 — 15 giugno 2019per 6 mesi
  8. 22 settembre 2018 — 1 gennaio 2019per 3 mesi
  9. 26 gennaio 2018 — 22 settembre 2018per 8 mesi
  10. 8 maggio 2015 — 26 gennaio 2018per 3 anni
  11. 18 gennaio 2001 — 8 maggio 2015per 14 anni
  12. 23 agosto 1995 — 18 gennaio 2001per 5 anni
  13. 13 luglio 1991 — 23 agosto 1995per 4 anni
  14. 24 ottobre 1988 — 13 luglio 1991testo originarioper 3 anni

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art292 · fonte del testo

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