Art. 292 c.p.p. — Ordinanza del giudice

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Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio:

  • a)le generalita' dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
  • b)la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
  • c)l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
  • c-bis)l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonche', in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;
  • d)la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e' disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;
  • e)la data e la sottoscrizione del giudice. L' ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione dello ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell' ufficio e, se possibile, l' indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato. L'ordinanza e' nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonche' all'articolo 327-bis. Quando e' necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali. 253 260 263 267 270 L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

253

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

260

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

263

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53

267

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019".

270

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020".

Testo in vigore dal 29 febbraio 2020 al 1 maggio 2020

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 292 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 15069/2024

    11 aprile 2024

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare.

    Art. 292 c.p.p. · Art. 143 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 214/2018

    Questione inammissibile
    22 novembre 2018

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Brescia, giudice del riesame, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, Cost. - degli artt. 27 e 292, comma 2, lett. c ), cod. proc. pen., nella parte in cui consentono al giudice competente di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo. La Cassazione, risolvendo la questione preliminare sottoposta alla propria cognizione, ha escluso in via definitiva la nullità dell'ordinanza cautelare per difetto dell'autonoma valutazione nella motivazione, cosicché il giudice rimettente, quale giudice di rinvio, non deve più fare applicazione delle disposizioni censurate, risolvendosi le questioni sollevate nell'inammissibile richiesta alla Corte costituzionale di operare una "revisione in grado ulteriore" della sentenza della Cassazione che ha dato origine al giudizio a quo, che non le compete. ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2014, n. 294 del 1995, n. 224 del 1996, n. 294 del 1995, n. 21 del 1982 e n. 50 del 1970; ordinanze n. 149 del 2013, n. 501 del 2000 e n. 11 del 1999 ).

    Art. 27 c.p.p. · Art. 292 c.p.p. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 270/2014

    Questione inammissibile
    3 dicembre 2014

    Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 292, commi 1 e 2, lett. c ), e 309, comma 9, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 24, 111, secondo e sesto comma, Cost., nella parte in cui escludono la nullità dell'ordinanza cautelare e consentono al Tribunale del riesame di integrare una motivazione sulla gravità indiziaria integralmente coincidente con la comunicazione di reato della polizia giudiziaria, recepita per relationem. I giudici rimettenti, quali giudici di rinvio, non devono più fare applicazione delle disposizioni censurate, avendo la Corte di cassazione escluso in via definitiva la nullità delle ordinanze cautelari per difetto di motivazione. Il caso in esame è, dunque, diverso da quello nel quale la Cassazione afferma nella sentenza di annullamento un principio di diritto relativo ad una norma che deve trovare ulteriore applicazione nel giudizio di rinvio e il giudice è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della regola iuris così stabilita e vincolante in forza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La questione proposta si traduce pertanto in una non consentita richiesta di pronunciare una sorta di "revisione in grado ulteriore" della sentenza della Cassazione. - Sulla legittimazione del giudice del rinvio a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma nell'interpretazione risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, v. le citate sentenze nn. 293/2013, 204/2012 e 197/2010. - In riferimento ad una censura analoga, comportante l'attribuzione alla Corte costituzionale di un compito di "revisione in grado ulteriore" delle sentenze della Corte di cassazione, v. la citata sentenza n. 294/1995.

    Art. 292 c.p.p. · Art. 309 c.p.p. · Art. 111 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 22/1999

    Questione inammissibile
    5 febbraio 1999

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 292 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 24, 111 e 112 Cost.

    Art. 291 c.p.p. · Art. 292 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

14 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 9 agosto 2026 — oggiin vigoreper 2 mesi
  2. 25 agosto 2024 — 9 agosto 2026per un anno
  3. 1 maggio 2020 — 25 agosto 2024per 4 anni
  4. 29 febbraio 2020 — 1 maggio 2020per 2 mesi
  5. 1 gennaio 2020 — 29 febbraio 2020per un mese
  6. 15 giugno 2019 — 1 gennaio 2020per 7 mesi
  7. 1 gennaio 2019 — 15 giugno 2019per 6 mesi
  8. 22 settembre 2018 — 1 gennaio 2019per 3 mesi
  9. 26 gennaio 2018 — 22 settembre 2018per 8 mesi
  10. 8 maggio 2015 — 26 gennaio 2018per 3 anni
  11. 18 gennaio 2001 — 8 maggio 2015per 14 anni
  12. 23 agosto 1995 — 18 gennaio 2001per 5 anni
  13. 13 luglio 1991 — 23 agosto 1995per 4 anni
  14. 24 ottobre 1988 — 13 luglio 1991testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art292 · fonte del testo

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