Corte costituzionale

Sentenza n. 32/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4,

del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 4 della

legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di

procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova

in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111

della Costituzione), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti

penali, con ordinanze emesse in data 11 aprile 2001 dal Tribunale di

Palmi, 7 giugno 2001 dal Tribunale di Roma, 11 maggio 2001 dalla

Corte di assise di Messina e 4 luglio 2001 dal Tribunale di Siracusa,

rispettivamente iscritte ai nn. 514, 662, 666 e 728 del registro

ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 26, 37 e 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione dell'imputato nel giudizio pendente

davanti al Tribunale di Siracusa, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 11 aprile 2001 (r.o. n. 514 del 2001) il

Tribunale di Palmi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e

111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale - introdotto

dall'art. 4 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice

penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e

valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di

riforma dell'art. 111 della Costituzione) - nella parte in cui

prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non

possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da

testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2,

lettere a) e b), cod. proc. pen.

Analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state

sollevate: in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di

Roma con ordinanza 7 giugno 2001 (r.o. n. 662 del 2001); in

riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di assise di Messina con

ordinanza 11 maggio 2001 (r.o. n. 666 del 2001); in riferimento agli

artt. 3, 24 e 111 Cost., dal Tribunale di Siracusa con ordinanza

4 luglio 2001 (r.o. n. 728 del 2001).

1.1. - Il Tribunale di Palmi premette che nel corso

dell'istruzione dibattimentale le parti si opponevano all'escussione

di due sottufficiali dei Carabinieri sulle dichiarazioni assunte

dalla persona offesa in sede di denuncia, a norma del comma 4

dell'art. 195 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 4 della

legge 1 marzo 2001, n. 63.

Invitati i testi ad astenersi dal deporre, il Tribunale ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 195,

comma 4, cod. proc. pen., ritenendo che, "indipendentemente dalla

possibile futura escussione dei testimoni e dei denuncianti

dell'odierno processo", la esclusione della testimonianza indiretta

degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria nei casi di cui

al primo periodo del comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. sia in

contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

La norma censurata violerebbe, in particolare, l'art. 3 Cost., in

quanto vieta al "pubblico ufficiale che ha svolto indagini e che in

forma diretta si è occupato dell'escussione di un testimone" di

deporre "sul contenuto di quelle stesse dichiarazioni sulle quali,

invece, qualunque altro cittadino [...] può, ed, anzi, deve, deporre

al dibattimento" e determina così una disparità di trattamento

tanto più irragionevole ove si consideri che gli agenti e gli

ufficiali di polizia giudiziaria sono tuttora provvisti di capacità

di testimoniare, non essendo configurata nei loro confronti alcuna

incompatibilità con l'ufficio di testimone.

La previsione contenuta nel secondo periodo del comma 4, che

consente la testimonianza de relato "negli altri casi", sarebbe

inoltre di incerta "portata" applicativa, così da non lasciare

comprendere "quale logica abbia seguito il legislatore,

nell'avvalersi della discrezionalità di cui dispone, nel distinguere

le ipotesi in cui i verbalizzanti possono deporre".

Sarebbe quindi violato il principio del contraddittorio nella

formazione della prova, di cui all'art. 111 Cost., il quale vieta

soltanto che "un imputato possa essere condannato sulla base di

dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre

volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o

del suo difensore", mentre la legge ordinaria vieta al verbalizzante

di deporre anche "ove entrambe le parti del processo lo volessero e

ne facessero espressa richiesta".

Il divieto pare, quindi, al rimettente paradossale con riguardo

al fatto che le parti possono accordarsi, ex art. 493, comma 3, cod.

proc. pen., per acquisire la informativa di reato nel cui corpo sono

contenute le dichiarazioni assunte durante le indagini. Sarebbe

conseguentemente violato il principio del contraddittorio nella

formazione della prova in quanto, pur essendo consentita

l'acquisizione, sull'accordo delle parti, di un atto quale

l'informativa di reato, è vietata - anche a vantaggio dell'imputato

- l'escussione in dibattimento del verbalizzante su tale atto;

analogamente, pur essendo le dichiarazioni raccolte nelle indagini

suscettibili di lettura ex art. 512 cod. proc. pen., è vietato al

verbalizzante di deporre sul loro contenuto.

La norma censurata sarebbe "ancor più irragionevole"

nell'ipotesi in cui il teste di riferimento abbia già deposto in

dibattimento; in questo caso, infatti, il diritto alla prova delle

parti verrebbe limitato senza "alcuna apprezzabile ragione", mentre

sarebbe stato coerente con il precetto costituzionale prevedere "la

sanzione di inutilizzabilità della testimonianza indiretta del

verbalizzante (...) ove il teste di riferimento, per qualunque

ragione, non avesse deposto o si fosse rifiutato di rispondere".

Da tali rilievi deriverebbe altresì la violazione dell'art. 24

Cost., in ragione dei conseguenti "rilevanti profili di compressione

dei diritti della pubblica e privata difesa (che comprende, cioè,

anche gli interessi della parte civile)".

Del resto, conclude il giudice a quo, analoga questione di

legittimità costituzionale venne già dichiarata fondata dalla

Corte, in riferimento "ad un contesto normativo ancor più rigido

dell'attuale", con la sentenza n. 24 del 1992, le cui argomentazioni

"appaiono ancor oggi valide ed attuali, specie alla luce dei nuovi

precetti relativi al giusto processo, di cui all'art. 111" Cost.

1.2. - Il Tribunale di Roma rileva che nel corso dell'istruttoria

dibattimentale, non essendo possibile acquisire la deposizione di una

persona offesa rientrata nel frattempo nel paese di origine e non

reperibile, si rendeva necessario esaminare gli ufficiali di polizia

giudiziaria operanti a chiarimento di quanto raccolto nel processo

verbale di denuncia, al fine di valutare compiutamente la condotta

ascrivibile ai prevenuti, in particolare attraverso una verifica

dell'effettivo contenuto delle dichiarazioni rese dalla denunciante

circa le modalità dei fatti.

Il divieto di esaminare gli ufficiali di polizia giudiziaria

dettato dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. appare dunque al

Tribunale rimettente "imposto irragionevolmente, poiché dà luogo ad

una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generale

disciplina della testimonianza de relato, di cui all'art. 195 c.p.p.,

determinata dalla condizione soggettiva dell'appartenenza del teste

alla P.G.".

Inoltre, secondo il giudice a quo, la norma censurata, "impedendo

l'acquisizione di elementi di prova idonei a contribuire

all'accertamento dell'effettivo svolgersi dei fatti e delle condotte

penalmente rilevanti, finisce per intaccare lo stesso diritto di

difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.".

1.3 - La Corte di assise di Messina premette che, iniziata

l'assunzione delle prove, i difensori degli imputati si opponevano,

ai sensi del nuovo testo dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., a

che un ispettore della Polizia di Stato riferisse in merito a

circostanze apprese nel corso delle indagini da persone le cui

dichiarazioni erano state oggetto di verbalizzazione e che dovevano

essere assunte come testimoni nel prosieguo dell'istruzione

dibattimentale.

La Corte di assise solleva la questione di legittimità

costituzionale con esclusivo riferimento all'art. 3 Cost., ritenendo

che il divieto della testimonianza de relato, degli agenti e

ufficiali di polizia giudiziaria determini "una palese

differenziazione di trattamento tra la testimonianza indiretta del

teste comune e quella degli ufficiali ed agenti di polizia

giudiziaria", priva di ragionevole giustificazione.

Anche la Corte di assise di Messina richiama la sentenza n. 24

del 1992, ricordando che la Corte costituzionale aveva osservato che

il metodo orale e il principio del contraddittorio non sono messi in

discussione dalla testimonianza indiretta in quanto tale, e che "il

diritto di difesa è comunque tutelato attraverso l'interrogatorio

diretto ed il controinterrogatorio del testimone".

A parere della Corte rimettente neppure il nuovo art. 111 della

Costituzione autorizza limiti alla testimonianza indiretta della

polizia giudiziaria: poiché il principio del contraddittorio era

già stato preso in considerazione nella sentenza del 1992, dal

quarto comma della norma costituzionale potrebbe semmai discendere

soltanto che le dichiarazioni del testimone di riferimento, il quale

si sottragga poi volontariamente al confronto dibattimentale e di cui

il giudice sia venuto a conoscenza attraverso la testimonianza del

verbalizzante, sono inutilizzabili come prova di colpevolezza, ma non

che esse non possano essere acquisite e utilizzate ad altri fini,

eventualmente a favore dello stesso imputato.

L'irragionevolezza della disposizione censurata si manifesterebbe

inoltre nelle "conseguenze pratiche del divieto di testimonianza, il

cui effetto, in un processo in cui il testimone qualificato sia

chiamato, come nel caso di specie, a riferire sulle indagini

condotte, si traduce nella inevitabile frammentarietà della

deposizione, nella irrazionale scompaginazione della trama narrativa

della testimonianza, nella rappresentazione, da parte del testimone,

di circostanze isolate e di difficile, se non impossibile, lettura e

collocazione logica".

Infine, la Corte rimettente ritiene che la norma censurata si

ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per "un altro

residuale profilo, in quanto alle limitazioni alla testimonianza

indiretta della polizia giudiziaria non corrispondono [...] limiti di

analoga portata con riferimento agli investigatori privati

autorizzati nell'ambito delle indagini difensive svolte ai sensi

della legge 7 dicembre 2000, n. 397, salvo gli eventuali casi di

incompatibilità determinati dalla formazione della stessa

documentazione difensiva, che è dotata, peraltro, di potenzialità

di utilizzazione paragonabile a quella degli atti di accusa (v.

artt. 3 e 11 della citata legge n. 397)".

1.4 - Il Tribunale di Siracusa premette:

che nel corso di una precedente udienza un sottufficiale di

polizia giudiziaria era stato chiamato a testimoniare sulle

dichiarazioni da lui ricevute, e regolarmente verbalizzate nel corso

delle indagini preliminari, da persone informate sui fatti, citate in

dibattimento come testimoni;

che i difensori degli imputati avevano eccepito, ai sensi

dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., così come riformulato dalla

legge n. 63 del 2001, il divieto per gli ufficiali e gli agenti di

polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni

acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357,

comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen;

che il pubblico ministero aveva chiesto il rigetto

dell'eccezione, sul presupposto che il divieto è limitato alle sole

ipotesi in cui le dichiarazioni siano state assunte dalla polizia

giudiziaria ai sensi degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b),

cod. proc. pen. e quindi nell'ambito di attività di indagine di

iniziativa della polizia giudiziaria;

che il Tribunale, preso atto che la testimonianza del

sottufficiale di polizia giudiziaria si riferiva a dichiarazioni

verbalizzate nel corso di attività di indagine delegate dal pubblico

ministero, aveva rigettato l'eccezione della difesa, aderendo alla

interpretazione letterale della norma prospettata dal pubblico

ministero e dando corso all'assunzione della deposizione;

che nell'udienza successiva i difensori eccepivano

l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 111

Cost., dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nell'interpretazione

datane dal giudice, in quanto la norma determinerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni di fatto

sostanzialmente eguali, quali l'assunzione ad opera della polizia

giudiziaria delle dichiarazioni testimoniali nell'ambito di attività

di iniziativa o nell'ambito di attività delegata dal pubblico

ministero.

Il Tribunale, dopo aver ribadito che alla stregua

dell'interpretazione letterale della norma il divieto di testimoniare

della polizia giudiziaria non è esteso in generale al contenuto

delle dichiarazioni ricevute nel corso di attività di indagine

delegate, solleva questione di legittimità costituzionale

dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., "nella parte in cui prevede

che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono

deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni

nelle ipotesi di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)",

ritenendo che tale norma violi gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Con riferimento all'art. 3 Cost., il rimettente rileva che non vi

è alcuna ragione logica e giuridica per differenziare le ipotesi in

cui l'ufficiale di polizia giudiziaria abbia assunto le informazioni

di propria iniziativa ovvero su delega del pubblico ministero, in

quanto le due situazioni appaiono identiche, trattandosi in entrambi

i casi di attività di assunzione di informazioni da parte della

polizia giudiziaria: identiche sono le modalità di documentazione,

la destinazione dell'atto al fascicolo del pubblico ministero,

l'utilizzabilità per le contestazioni, la disciplina della lettura

delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 512 e 512-bis cod. proc.

pen.

Ad avviso del rimettente, nella "stessa ottica di discriminazione

di situazioni identiche, e solo entro tali limiti", sussisterebbe

anche la violazione dell'art. 24 della Costituzione La disciplina

censurata comprimerebbe infatti il diritto di difesa, in quanto,

essendo rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero la

decisione se delegare o meno l'atto e, quindi, se consentire o meno

la testimonianza sul contenuto dello stesso all'ufficiale o agente di

polizia giudiziaria, sarebbe attribuito allo stesso pubblico

ministero il potere di sottrarre un teste alle domande del difensore

dell'imputato.

Quanto al contrasto con l'art. 111 Cost., l'unico aspetto di

illegittimità sarebbe "il medesimo già rilevato con riferimento al

conflitto con l'art. 24 Cost., e cioè nei limiti in cui si profila

una posizione di preminenza della pubblica accusa sulla difesa,

nell'attribuire alla discrezionalità del p.m. la decisione di

delegare o meno l'atto, con la predetta conseguenza di consentire al

p.m., nella seconda ipotesi, di decidere di sottrarre un testimone

alle domande del difensore dell'imputato".

Al riguardo, il giudice a quo, precisa che, "contenuto entro tali

limiti il conflitto tra la nuova formulazione dell'art. 195, comma 4

c.p.p." e l'art. 111 Cost., non è illogico né contraddittorio

sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale della

norma in questione per contrasto con l'art. 3 Cost., sul presupposto

che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli

agenti di polizia giudiziaria, sebbene riferibile ai soli casi in cui

costoro abbiano svolto attività d'iniziativa ai sensi degli

artt. 351 e 357, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., riprodurrebbe

la medesima illegittimità già dichiarata dalla Corte costituzionale

con la sentenza n. 24 del 1992.

2. - Nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 514 e

728 del r.o. del 2001 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni, sostanzialmente analoghe,

sollevate dal Tribunale di Palmi e dal Tribunale di Siracusa siano

dichiarate infondate.

L'Avvocatura rileva infatti che la ratio, della norma censurata

risiede nella necessità di tenere distinte le ipotesi in cui la

testimonianza indiretta abbia ad oggetto dichiarazioni non assunte

formalmente in un verbale da quelle che concernano dichiarazioni

formalmente acquisite in un atto del procedimento, e "mira ad evitare

aggiramenti della regola che impone il contraddittorio nella

formazione della prova, facilmente possibili rispetto ad atti già

formalmente assunti, che hanno loro autonome possibilità di

utilizzo".

3. - Nel giudizio promosso dal Tribunale di Siracusa con

l'ordinanza iscritta al n. 728 del r.o. del 2001 si è altresì

costituita l'imputata nel procedimento a quo, rappresentata e difesa

dagli avvocati Giuseppe Frigo e Ettore Randazzo.

A parere della parte l'unica lettura costituzionalmente corretta

della norma in esame è nel senso che l'ufficiale di polizia

giudiziaria non può mai riferire su quanto appreso nel corso delle

indagini da persone informate sui fatti, sia che l'escussione di

quest'ultime sia avvenuta nell'ambito di attività di indagine

delegate, sia che sia stata frutto di iniziativa diretta della

polizia giudiziaria.

In linea generale, la difesa della parte privata rileva che la

costituzionalizzazione dei principi del giusto processo nel nuovo

art. 111 della Costituzione ha imposto la riformulazione delle norme

codicistiche che disciplinano le modalità di acquisizione e di

valutazione della prova, nel rispetto del metodo del contraddittorio,

al fine di dare concreta attuazione anche al principio di

effettività del diritto di difesa. In quest'ottica la legge n. 63

del 2001 costituirebbe la definitiva consacrazione del sistema

accusatorio nel rito penale e del relativo corollario della

separazione della fase procedimentale da quella processuale.

In realtà, osserva la difesa, lo stesso giudice rimettente

ritiene che una differenziazione di regime tra l'attività delegata e

quella di iniziativa contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., ma

conclude, paradossalmente, che l'incostituzionalità non concerne la

limitazione del divieto, ma il divieto stesso, sulla base delle

argomentazioni utilizzate dalla Corte costituzionale nella sentenza

n. 24 del 1992.

A seguito dell'introduzione dei principi del giusto processo,

l'odierno quadro costituzionale è però profondamente diverso da

quello vigente all'epoca della sentenza n. 24 del 1992: se la Corte

accogliesse la questione verrebbe vanificato il principio

costituzionale, cui la legge n. 63 del 2001 ha dato, anche con la

disposizione impugnata, concreta attuazione, secondo cui la prova si

forma in dibattimento nel contraddittorio tra le parti e non può

essere unilateralmente raccolta nel corso delle indagine preliminari.

La parte privata, conclusivamente, chiede alla Corte di

dichiarare manifestamente infondata la questione, previa affermazione

che il comma quarto dell'art. 195 cod. proc. pen. va interpretato nel

senso che agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è sempre

vietato testimoniare su quanto appreso dai testimoni nel corso delle

indagini preliminari. In subordine, ove la Corte dovesse invece

ritenere che la norma vada interpretata nel senso prospettato dal

rimettente, la parte privata sollecita la declaratoria di

illegittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevede il divieto di testimoniare degli

ufficiali di polizia giudiziaria nel caso di attività d'indagine

delegata. Considerato in diritto

1. - Oggetto del presente giudizio sono le questioni di

legittimità costituzionale relative al divieto della testimonianza

indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,

introdotto dall'art. 4 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al

codice penale e al codice di procedura penale in materia di

formazione e valutazione della prova in attuazione della legge

costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione)

nell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate,

con varie ordinanze di diverse autorità giudiziarie, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

2. - Il nucleo centrale delle questioni di legittimità

costituzionale sollevate dal Tribunale di Palmi (r.o. n. 514 del

2001), dal Tribunale di Roma (r.o. n. 662 del 2001) e dalla Corte di

assise di Messina (r.o. n. 666 del 2001) investe il supposto

contrasto dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. con l'art. 3 Cost.,

sotto il profilo dell'irragionevole disparità della disciplina

riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, per i quali

è previsto il divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni

acquisite da testimoni con le modalità di cui agli art. 351 e 357,

comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., rispetto alle regole

dettate in caso di testimonianza indiretta per gli altri testimoni.

In termini sostanzialmente analoghi i tre rimettenti -

richiamando le argomentazioni svolte da questa Corte nella sentenza

n. 24 del 1992, che aveva dichiarato illegittimo il divieto di

testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia

giudiziaria contemplato nell'originaria formulazione del comma 4

dell'art. 195 cod. proc. pen. - lamentano l'irragionevole disparità

di trattamento riservata a tali soggetti rispetto alla disciplina

generale della testimonianza indiretta prevista nei primi tre commi

della norma impugnata, in base alla quale qualsiasi persona può e

deve deporre sui fatti di cui abbia avuto conoscenza da altri;

disparità tanto più irragionevole in quanto, malgrado le modifiche

apportate all'art. 197 cod. proc. pen. dalla legge n. 63 del 2001,

nei confronti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

continua a non essere prevista alcuna incompatibilità con l'ufficio

di testimone.

Nell'ordinanza n. 666 del 2001 il contrasto con l'art. 3 della

Costituzione viene ravvisato anche nella diversità di trattamento

rispetto alla disciplina prevista per gli investigatori privati che

abbiano svolto attività di investigazione difensiva ai sensi della

legge 7 dicembre 2000, n. 397, per i quali l'art. 197, comma 1,

lettera d), cod. proc. pen. prevede l'incompatibilità a testimoniare

solo in relazione alla "formazione delle dichiarazioni e delle

informazioni assunte nell'ambito delle indagini difensive".

Nelle ordinanze nn. 514 e 666 del 2001 viene inoltre denunciata

l'intrinseca irragionevolezza del divieto della testimonianza

indiretta, che è invece consentita negli "altri casi" a norma

dell'ultima parte del comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen., sul

presupposto che sarebbe impossibile comprendere quale logica abbia

seguito il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, nel

prevedere, rispettivamente, in alcuni casi il divieto e in altri, per

di più non chiaramente determinati, la ammissibilità della

testimonianza indiretta.

3. - Con riferimento agli altri parametri evocati, la violazione

dell'art. 24 della Costituzione viene ravvisata nella compressione

del diritto di difesa, derivante dal divieto della testimonianza

indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che

potrebbero, in ipotesi, essere esaminati su circostanze a favore

delle parti private (r.o. n. 514 del 2001); più in generale, la

disciplina censurata impedirebbe di acquisire elementi di prova

idonei all'effettivo accertamento dei fatti e, quindi, potrebbe

potenzialmente ledere il diritto di difesa (r.o. n. 662 del 2001).

Quanto al contrasto con l'art. 111 Cost., su cui si intrattiene

l'ordinanza n. 514 del 2001, il divieto di assumere come testimoni i

verbalizzanti sul contenuto delle dichiarazioni da loro ricevute

violerebbe il principio del contraddittorio nella formazione della

prova, impedendo di acquisire "profili chiarificatori attinenti al

contenuto dei verbali", che potrebbero giovare anche all'imputato.

4. - Differente è l'impostazione delle questioni di legittimità

costituzionale sollevate dal Tribunale di Siracusa nell'ordinanza

n. 728 del 2001. Il giudice rimettente, muovendo dalla premessa

interpretativa che il divieto imposto agli ufficiali e agenti di

polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni

acquisite da testimoni nelle ipotesi di cui agli artt. 351 e 357,

comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen. sia operante solo in caso

di attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria, e

non anche in caso di indagini delegate dal pubblico ministero,

ravvisa nella norma censurata in primo luogo la violazione

dell'art. 3 Cost., in quanto la disparità di disciplina della

testimonianza indiretta a seconda che abbia per oggetto attività di

indagine di iniziativa o delegate appare priva di qualsiasi

fondamento razionale, non essendo giustificata da alcuna differenza

sostanziale tra le due attività di polizia giudiziaria.

Risulterebbero poi violati anche gli artt. 3 e 24 Cost.: essendo

rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero la decisione di

delegare l'attività di indagine, il diritto di difesa sarebbe

compresso dal potere del pubblico ministero di sottrarre un testimone

alle domande della difesa dell'imputato. La posizione di preminenza

del pubblico ministero si porrebbe anche in contrasto con l'art. 111

Cost., sotto il profilo della violazione del principio della parità

tra accusa e difesa.

Infine, la disciplina censurata si porrebbe comunque in contrasto

con l'art. 3 Cost., in quanto il divieto di testimonianza indiretta

degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, sia pure riferito

solo ai casi in cui questi abbiano svolto attività di indagine di

iniziativa, riproduce la medesima situazione di illegittimità già

dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 1992.

5. - Poiché tutte le questioni investono l'art. 195, comma 4,

cod. proc. pen., va disposta la riunione dei relativi giudizi.

6. - Le questioni sollevate in riferimento all'art. 3 della

Costituzione dai Tribunali di Palmi (r.o. n. 514 del 2001) e di Roma

(r.o. n. 662 del 2001), nonché dalla Corte di assise di Messina

(r.o. n. 666 del 2001) sono infondate.

I giudici rimettenti chiedono in sostanza a questa Corte di

dichiarare illegittimo il divieto della testimonianza indiretta degli

ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, appellandosi alle

argomentazioni svolte nella sentenza n. 24 del 1992, che aveva

appunto dichiarato illegittima l'originaria formulazione

dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. I rimettenti omettono

peraltro di considerare che, rispetto al momento in cui è stata

emessa tale sentenza, è profondamente mutato non solo il sistema

delle norme che disciplinano l'attività investigativa della polizia

giudiziaria e il regime della lettura degli atti irripetibili, ma,

ciò che più conta, il quadro di riferimento costituzionale, ora

integrato dalla previsione, contenuta nella prima parte del quarto

comma dell'art. 111 Cost., del principio del contraddittorio nella

formazione della prova.

Da questo principio, con il quale il legislatore ha dato formale

riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti

oggetto del giudizio, deriva quale corollario il divieto di

attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte

unilateralmente dagli organi investigativi (ed evidentemente anche

dal difensore).

Nel dare attuazione al principio costituzionale la legge n. 63

del 2001 ha appunto previsto il divieto della testimonianza indiretta

degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni

ricevute dalle persone informate sui fatti con le modalità di cui

agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere b) e c), cod. proc. pen., al

fine di evitare che tali dichiarazioni possano surrettiziamente

confluire nel materiale probatorio utilizzabile in giudizio

attraverso la testimonianza sul loro contenuto resa da chi le ha

raccolte unilateralmente nel corso delle indagini preliminari. Il

divieto risulta quindi coerente con la regola di esclusione

probatoria dettata nel nuovo testo dell'art. 500, comma 2, cod. proc.

pen., in base alla quale le dichiarazioni raccolte nel corso delle

indagini preliminari e lette per le contestazioni in dibattimento

"possono essere valutate ai fini della credibilità del teste", ma

non utilizzate come prova dei fatti in esse affermati (v. ordinanza

n. 36 in data odierna).

La disciplina censurata, lungi dal determinare una irragionevole

disparità di trattamento della testimonianza indiretta degli

ufficiali e agenti di polizia giudiziaria rispetto a quella dei

privati, risponde quindi all'esigenza, costituzionalmente garantita,

di evitare che, attraverso la testimonianza degli operatori di

polizia giudiziaria, possa essere introdotto come prova in giudizio

il contenuto di dichiarazioni consacrate in verbali di cui è vietata

l'acquisizione, salva l'ipotesi, contemplata dall'art. 512 cod. proc.

pen., che di tali verbali venga data lettura per essere divenuta

impossibile l'assunzione della prova in dibattimento per fatti o

circostanze imprevedibili.

In quest'ottica si inserisce anche l'innovazione al testo

originario dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. introdotta dalla

legge n. 63 del 2001, secondo cui la testimonianza indiretta non è

vietata negli "altri casi", cioè quando non ha per oggetto

informazioni consacrate in verbali: non presentandosi l'esigenza di

evitare l'aggiramento della regola di esclusione probatoria, non

sussiste alcun profilo di irragionevolezza nella disciplina che

consente in tali situazioni di applicare le regole generali in tema

di testimonianza indiretta.

Infine, non fondata è anche la questione relativa alla supposta

irragionevole disparità di trattamento tra la norma censurata e la

disciplina dell'incompatibilità a testimoniare prevista per gli

investigatori privati dall'art. 197, comma 1, lettera d), cod. proc.

pen.

A prescindere dal rilievo che il fugace riferimento a tale norma

non consente di verificare compiutamente quale sia l'interpretazione

riservata dal rimettente al tertium comparationis, né in quali

termini questi assuma la presupposta identità di ratio tra le due

discipline, è sufficiente ribadire, da un lato, che il divieto della

testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia

giudiziaria è coerente con il principio costituzionale del

contraddittorio nella formazione della prova e, dall'altro, che

interpretazioni della disciplina dell'incompatibilità a testimoniare

degli investigatori privati che consentissero di aggirare le regole

di esclusione probatoria si porrebbero in contrasto con l'art. 111,

quarto comma, Cost.

7. - Il Tribunale di Palmi e il Tribunale di Roma sollevano la

questione in una diversa prospettiva, in riferimento,

rispettivamente, agli artt. 24 e 111 della Costituzione (r.o. n. 514

del 2001) e in relazione all'art. 24 della Costituzione (r.o. n. 662

del 2001).

Le violazioni del diritto di difesa e del principio del

contraddittorio sono infatti prospettate in termini meramente

ipotetici, non ricorrendo nei giudizi a quibus le situazioni di fatto

o i presupposti di diritto - quali potrebbero essere l'istanza delle

parti private di ammettere come testimoni gli ufficiali o agenti di

polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni in precedenza

rese dalle persone per acquisire elementi utili all'esercizio del

diritto di difesa e per dare attuazione al principio del

contraddittorio - a cui i rimettenti hanno in astratto fatto

riferimento.

La questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza.

8. - Anche la questione sollevata dal Tribunale di Siracusa con

l'ordinanza n. 728 del 2001 è manifestamente inammissibile per

difetto di rilevanza.

Come emerge dall'ordinanza di rimessione il Tribunale, dopo aver

assunto la deposizione di un sottufficiale di polizia giudiziaria sul

contenuto delle dichiarazioni raccolte a verbale nel corso di

attività di indagine delegate dal pubblico ministero, sul

presupposto interpretativo che il divieto della testimonianza

indiretta attenga solo all'attività di indagine di iniziativa della

polizia giudiziaria, ritiene che il far dipendere l'operatività del

divieto dal fatto che la polizia giudiziaria abbia agito d'iniziativa

e non su delega sia in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Ciò premesso, il rimettente solleva poi la questione di

legittimità costituzionale sulla norma che vieta la testimonianza

indiretta sul contenuto delle dichiarazioni assunte dalla polizia

giudiziaria nell'ambito di attività di indagine di iniziativa. Ma

tale norma - sulla base di quanto egli stesso ha in precedenza deciso

assumendo la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria,

alla stregua dell'interpretazione secondo cui il divieto non opera

nell'ipotesi di attività delegata - non ha rilevanza nel giudizio a

quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Tribunali di Palmi e

di Roma e dalla Corte di assise di Messina, con le ordinanze in

epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di

procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della

Costituzione, dai Tribunali di Palmi e di Roma, con le ordinanze in

epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di

procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111

della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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