Art. 169 c.p.p. — Notificazioni all'imputato all'estero

(( Quando l'autorita' giudiziaria non puo' procedere alla notificazione con modalita' telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attivita' lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorita' che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui e' stato commesso, nonche' l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa e' insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. )) Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilita' emesso a norma dell'articolo 159. L'invito previsto dal comma 1 e' redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilita', dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona e' detenuta all'estero.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 461/1990

    Ha colpito questo articolo
    16 ottobre 1990

    Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevede che la notificazione nelle forme stabilite dall'art. 169, ultimo comma, dell'impugnazione di una sentenza o di un altro provvedimento penale per i soli interessi civili si perfeziona al momento del…

    Art. 169 c.p.p. · Art. 175 c.p.p. · Art. 202 c.p.p.

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  • Sentenza n. 77/1972

    Ha colpito questo articolo
    4 maggio 1972

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 169, quinto comma, del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui considera effettuata la notificazione per deposito nella casa comunale alla data di inoltro dell'avviso al destinatario, anziché alla data di ricezione; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 169, primo e ter…

    Art. 169 c.p.p. · Art. 15 cost. · Art. 2 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 225/1993

    Questione infondata
    7 maggio 1993

    Secondo la disciplina delle notificazioni all'imputato residente o domiciliato all'estero - in luogo conosciuto - prevista dall'art. 169, primo comma, cod. proc. pen. - disciplina applicabile indipendentemente dall'adozione del rito attraverso il quale si perviene alla conclusione del procedimento, e perciò da osservarsi, in mancanza di una espressa deroga, anche nel procedimento per decreto - prima di adottare il decreto penale - quando si intenda procedere con tale rito - all'imputato che si trovi nella suddetta situazione va inviata, dal giudice o dal pubblico ministero, una raccomandata contenente l'indicazione dell'autorità che procede, il titolo del reato e il tempo e il luogo in cui è stato commesso, con l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Di conseguenza se, ricevuta la raccomandata, l'imputato dichiari o elegga domicilio in Italia, le notificazioni degli atti del processo devono essere eseguite in questo, e così, se l'imputato, in luogo della dichiarazione o elezione di domicilio in territorio italiano si limita a nominare un difensore di fiducia, il decreto penale va notificato a mani di questo, mentre, in mancanza, sia della dichiarazione o elezione di domicilio che della nomina di un difensore di fiducia, gli atti processuali, compreso il decreto penale, dovranno essere notificati, previa nomina, al difensore d'ufficio, non rilevando in contrario - in quanto la normativa speciale prevale, nel caso, sulla normativa generale - che di regola per la legittima emissione del decreto penale la nomina del difensore di ufficio non sia richiesta. Cosicché, tenuto conto che l'imputato residente o domiciliato all'estero ha puntuale notizia del procedimento attraverso l'interpello ex art. 169, primo comma, cod. proc. pen., e che fruisce di adeguato termine (tale essendo quello previsto di trenta giorni) per assumere le proprie determinazioni, deve riconoscersi assicurato - contro quanto ritenuto, in base a contraria interpretazione della norma impugnata, dal giudice 'a quò - il pieno esercizio del diritto di difesa. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 169, comma primo, 459, 460 e 461 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - Sulla necessità, in generale, della nomina di un difensore di ufficio prima della emissione del decreto penale, v. S. n. 344/1991 e O. n. 346/1992. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 472 del 1993.

    Art. 169 c.p.p. · Art. 459 c.p.p. · Art. 460 c.p.p. · Art. 461 c.p.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1991 al 30 dicembre 2022. 6 parole tolte, 50 parole aggiunte.

tolto: Seaggiunto: Quando l'autorita' giudiziaria non puo' procedere alla notificazione con modalita' telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere aggiunto: ovvero del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attivita' lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorita' che procede, tolto: il aggiunto: del titolo del reato e tolto: la data e il aggiunto: della data e del luogo in cui e' stato commessoaggiunto: , nonche' l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato aggiunto: ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata aggiunto: o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art169 · fonte del testo

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