Corte costituzionale

Sentenza n. 461/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/10/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 202 cpv., 169, ultimo comma, e 175 del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1986

dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalle parti civili

Giannini Giannino ed altri nel procedimento penale a carico di

Iannarello Riccardo ed altro, iscritta al n. 385 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 9 febbraio 1989, pervenuta alla Corte

costituzionale il 30 maggio 1990, la Corte di cassazione ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 202, secondo comma, 169, ultimo comma, e 175 del codice di

procedura penale del 1930 nella parte in cui anche per le

impugnazioni di una sentenza o di un altro provvedimento penale

proposte per i soli interessi civili, quando siano notificate nelle

forme di cui all'art. 169, ultimo comma, considera perfezionata la

notificazione nel momento del recapito al destinatario della

raccomandata recante l'avviso di deposito nella casa comunale di

copia dell'atto.

Esclusa la possibilità di una interpretazione restrittiva, pur

accolta da qualche sentenza della stessa Cassazione, o nel senso che

il termine di decadenza prescritto dall'art. 202, secondo comma,

dovrebbe ritenersi rispettato allorché entro lo stesso l'interessato

abbia richiesto la notifica all'ufficiale giudiziario ovvero nel

senso che la decadenza non si verificherebbe allorché l'inosservanza

sia imputabile a negligenza dell'ufficiale giudiziario o del servizio

postale, il giudice a quo reputa la normativa denunciata contrastante

anzitutto col diritto di difesa, in quanto fa dipendere l'esercizio

di un diritto, soggetto a un breve termine di decadenza, "da

un'attività del tutto indipendente dal titolare e persino dallo

stesso pubblico ufficiale preposto alle notifiche, dall'attività,

cioè, dell'ufficio postale, cui rimangono ignote le esigenze di cui

all'art. 202 cpv.".

In secondo luogo è ritenuto violato anche il principio di

eguaglianza, non trovando alcuna giustificazione il diverso regime

applicato dalle norme in questione alla notifica delle impugnazioni

di sentenze penali per i soli interessi civili rispetto a quello

previsto in situazioni analoghe dall'art. 140 cod.proc.civ. per la

notifica delle impugnazioni civili.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Dopo avere ricordato che in riferimento all'art. 24 Cost. la

questione è stata dichiarata inammissibile dalla sentenza n. 33 del

1986, l'Avvocatura osserva che, per quanto concerne l'art. 3 Cost.,

essa appare infondata anche sotto il nuovo profilo della pretesa

irrazionalità della disparità di trattamento rispetto al regime

delle notifiche delle impugnazioni delle sentenze civili. La

disparità è giustificata dalle peculiari esigenze del processo

penale, alle cui modalità l'azione civile deve adattarsi quando si

svolga nel suo ambito. Considerato in diritto

1. - La Corte di Cassazione censura il combinato disposto degli

artt. 202, secondo comma, e 169, ultimo comma, del codice di

procedura penale del 1930, nonché dell'art. 175 dello stesso codice,

giudicandolo contrario agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella

parte in cui, in caso di irreperibilità del destinatario o di

rifiuto di ricevere la copia dell'atto opposto dalle persone indicate

dalla legge, stabilisce che la notificazione alle altre parti della

dichiarazione di impugnazione di un provvedimento penale limitata ai

capi concernenti gli interessi civili, da eseguirsi entro tre giorni

a pena di decadenza, si perfeziona nel momento del recapito al

destinatario della lettera raccomandata recante l'avviso

dell'avvenuto deposito nella casa comunale.

La questione è riproposta in termini più circoscritti (quanto al

petitum) e parzialmente diversi (quanto alla causa petendi) da quelli

già esaminati da questa Corte con la sentenza n. 33 del 1986 e con

le ordinanze nn. 930 e 1135 del 1988. Non è più contestata per se

stessa la brevità del termine di decadenza entro il quale la

dichiarazione di impugnazione deve essere notificata alle altre

parti, ma si concentra la censura sul grave impedimento che

all'esercizio del diritto di impugnazione della parte civile deriva

dalla combinazione del termine col requisito della consegna della

raccomandata al destinatario quale momento perfezionativo della

notifica.

Perciò, ai fini dell'art. 3 Cost., invocato come ulteriore

parametro di incostituzionalità in connessione alla denunciata

violazione dell'art. 24, il termine di comparazione non è più

identificato nell'art. 199- bis dello stesso codice di procedura

penale o nell'art. 325 del codice di procedura civile, bensì

nell'art. 140 di quest'ultimo.

2. - La questione è fondata.

L'unione processuale dell'azione civile a quella penale giustifica

- in considerazione delle esigenze cautelari caratteristiche di

questo tipo di processo - l'assoggettamento della parte che impugna

la sentenza per i soli interessi civili all'onere di notificare la

dichiarazione alle altre parti entro il breve termine di tre giorni,

a pena di inammissibilità dell'impugnazione. Non giustifica, invece,

l'estensione del criterio dell'art. 169 per cui la notifica si

intende perfezionata solo alla data risultante dall'avviso di

ricevimento della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario.

Tale criterio ha una ragion d'essere limitatamente ai casi, come

appunto quelli previsti dall'art. 169, in cui la notifica ha la

funzione di far decorrere un termine assegnato al destinatario per il

compimento di certi atti: la decorrenza degli effetti della

notificazione dal ricevimento della raccomandata garantisce

all'interessato la disponibilità dell'intero termine per prendere

cognizione dell'atto notificato ed esaminare in cancelleria i

documenti inerenti. Quando invece, come nel caso dell'art. 202,

secondo comma, la notifica non stabilisce il dies a quo di un termine

a carico del destinatario, ma è essa stessa soggetta a un termine

che il notificante deve osservare a pena di decadenza dal suo

diritto, la regola che ne fa coincidere il perfezionamento con la

ricezione dell'avviso raccomandato, mentre non soddisfa esigenze di

tutela di interessi apprezzabili delle altre parti, rende alla parte

civile gravemente difficoltoso, se non impossibile, l'esercizio del

diritto di difesa.

3. - La violazione dell'art. 24 Cost. è accentuata da una

valutazione della disciplina in esame riferita anche all'art. 3 Cost.

Tale disciplina, oltre che irragionevole in se stessa per le

considerazioni sopra esposte, lo è anche comparativamente, quando

sia messa a confronto con la disciplina della notifica delle

impugnazioni nel codice di procedura civile. In situazioni analoghe a

quelle di cui è causa l'art. 140 di questo codice considera

perfezionata la notificazione nel momento in cui l'ufficiale

giudiziario, a completamento delle altre formalità prescritte dalla

legge, spedisce la lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

mentre è irrilevante la data di arrivo all'indirizzo del

destinatario.

Il rilievo che nel nostro caso l'azione civile è inserita nel

processo penale non vale a escludere l'omogeneità dei termini del

confronto, e quindi la possibilità di trarre dall'art. 140

cod.proc.civ. un modello normativo al quale riferirsi per riportare

la disciplina delle modalità di notifica della dichiarazione di

impugnazione nei limiti del "rispetto del diritto di difesa e del

principio di razionalità" (cfr. sent. n. 213 del 1975). Poiché

l'onere di notifica imposto all'impugnante dall'art. 202 cod. proc.

pen. non risponde ad esigenze proprie del processo penale, ma è una

formalità derivante dai principi del processo civile relativi alla

costituzione del contraddittorio (formalità, peraltro, non

conservata dal nuovo codice del 1988, secondo il quale alla notifica

provvede senza ritardo il cancelliere: art. 584, integrato dall'art.

164 disp. att.), il criterio di pari trattamento in pari causa vuole

che anche le modalità della notifica dell'avvenuto deposito di copia

dell'atto nella casa comunale siano improntate alla regola del codice

di procedura civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice

di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevede che la

notificazione nelle forme stabilite dall'art. 169, ultimo comma,

dell'impugnazione di una sentenza o di un altro provvedimento penale

per i soli interessi civili si perfeziona al momento del recapito

dell'avviso raccomandato al destinatario, anziché al momento della

spedizione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:461 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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