Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/05/1972 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 169,

primo, terzo, quarto e quinto comma, del codice di procedura penale,

nonché del predetto art. 169, quinto comma, in relazione agli artt.

507, secondo comma, e 509, terzo comma, dello stesso codice, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 marzo 1970 dal tribunale di Sondrio nel

procedimento penale a carico di Algeri Giuseppe, iscritta al n. 151 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970;

2) ordinanza emessa il 12 marzo 1970 dal tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Masino Guido ed altri, iscritta al n.

189 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1970;

3) ordinanza emessa il 29 aprile 1970 dal pretore di Trieste nel

procedimento penale a carico di Callegari Angelo, iscritta al n. 241

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;

4) ordinanza emessa il 3 marzo 1970 dal pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Faranda Gaetano, iscritta al n. 89 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;

5) ordinanza emessa il 4 settembre 1971 dal pretore di

Sampierdarena sull'incidente di esecuzione proposto da Candela

Giuseppe, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Callegari Angelo;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice

relatore Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Guido Tiberini, per il Callegari, ed i sostituti

avvocati generali dello Stato Giorgio Azzariti e Umberto Tarin, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Giuseppe Algeri, condannato in contumacia il 21 novembre 1969

dal tribunale di Sondrio per delitti di contrabbando e frode di I.G.E.,

proponeva appello con atto del 3 dicembre 1969 avverso la sentenza che

gli era stata notificata il 26 novembre 1969, ai sensi dell'art. 169,

ultimo comma, del codice di procedura penale, assumendo di aver

ritirato solo il giorno precedente il relativo estratto nella casa

comunale.

Con ordinanza del 23 marzo 1970, pronunziata in camera di

consiglio, il tribunale, in luogo di dichiarare l'inammissibilità del

gravame per tardiva proposizione, riteneva rilevante e non

manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale

del citato ultimo comma dell'art. 169, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione.

Sulla non manifesta infondatezza della questione, il tribunale,

dopo aver precisato che la notificazione di cui alla norma denunziata

si perfeziona con il deposito dell'atto nella casa comunale e col

successivo inoltro dell'avviso all'interessato, osserva che la

decorrenza del termine di tre giorni, per la proposizione dell'appello,

dalla data in cui l'avviso è stato spedito, anziché dal giorno

successivo a quello in cui l'interessato abbia avuto effettiva notizia

della sentenza, contrasterebbe con le garanzie costituzionali del

diritto di difesa; e ciò sia perché la comunicazione deve contenere

soltanto l'avviso del deposito, senza la menzione degli estremi della

sentenza, sia per l'eventuale susseguirsi di giorni festivi o per altri

possibili inconvenienti (scioperi, disguidi postali, ecc.) tra la

spedizione dell'avviso e la scadenza del terzo giorno utile.

Il tribunale si richiama anche alla sentenza n. 34 del 1970 di

questa Corte, con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 297

cod. proc. civ., nella parte in cui, per la fissazione della nuova

udienza, dopo la sospensione del processo civile, faceva decorrere il

termine dal momento di cessazione della causa di sospensione, anziché

da quello in cui le parti ne hanno conoscenza.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte.

2. - Analoga questione, in riferimento al medesimo precetto

costituzionale, limitatamente, però, al giudizio per decreto, è stata

sollevata, in relazione agli artt. 507, secondo comma, e 509, terzo

comma, cod. proc. pen., dal pretore di Trieste, con ordinanza del 29

aprile 1970, nel corso di un procedimento penale a carico di Angelo

Callegari, condannato con un decreto penale, notificato presso la casa

comunale, avverso il quale l'interessato aveva tardivamente proposto

opposizione, adducendo che, durante tutto il decorso del termine di

legge, era stato assente dalla propria abitazione.

Osserva il pretore che il sistema delle notificazioni degli atti

processuali, previsto dalla norma denunziata, mentre non comporterebbe

violazione delle garanzie costituzionali nell'ambito del procedimento

penale ordinario - poiché qui la difesa dell'imputato resterebbe

assicurata dall'attività del suo difensore - potrebbe, invece,

arrecare grave vulnerazione delle dette garanzie, nell'ipotesi della

notifica del decreto di condanna. Infatti, quest'ultimo - che ha pure

la funzione di contestazione dell'accusa - qualora non sia portato a

conoscenza effettiva dell'interessato, si concluderebbe con la condanna

irrevocabile, senza che né l'imputato né il suo difensore siano stati

posti in grado di svolgere alcuna attività difensoriale.

Nel giudizio innanzi a questa Corte, si è costituita la difesa

della parte privata, con atto depositato il 29 maggio 1970, nel quale,

oltre ad illustrare e ribadire gli argomenti addotti nell'ordinanza di

rimessione, prospetta la violazione dell'art. 16 Cost. e si richiama

inoltre all'art. 3, lett. a) e h), della Convenzione sui diritti e le

libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1959, n. 848.

3. - Nel corso di un incidente di esecuzione proposto da Giuseppe

Candela, relativamente ad una sentenza di condanna, pronunziata in sua

contumacia e notificata mediante consegna dell'estratto ad un suo

familiare affetto da neurastenia, il pretore di Sampierdarena, con

ordinanza del 14 settembre 1971, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della norma

contenuta nel quarto comma dell'art. 169 cod. proc. pen., nella parte

in cui limita il divieto di consegna della copia dell'atto a chi sia

affetto da infermità mentale che sia palese. Egli osserva che, mentre

in questo caso è logico che viga il divieto di consegna,

indipendentemente dalla sussistenza della malattia, sarebbe illogico

che fosse valida la notificazione quando l'infermità sia reale e non

palese.

Aggiunge che la disposizione denunziata darebbe luogo ad una

disparità di trattamento, oltre che ad una ingiustificata limitazione

del diritto di difesa, perché non consentirebbe all'interesato di

fornire successivamente la prova della non palese infermità psichica

della persona che ricevette la notificazione.

Rileva in particolare che la neurastenia, pur essendo una grave

forma di malattia mentale, che rende il paziente incapace di

raccogliere le idee e di esplicare attività richiedenti attenzione e

riflessione, e pur comportando perdite di memoria, non potrebbe

ritenersi malattia "palese", dato che i sintomi esteriori di essa non

sarebbero marcati ed univoci, per cui ben difficilmente verrebbero

avvertiti nel corso di un fugace colloquio.

Nel giudizio innanzi a questa Corte, nel quale non vi è stata

costituzione della parte privata, è intervenuto il Presidente del

Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 20 novembre 1971, con cui chiede che la

questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura deduce che, stante la diversità di situazioni in cui

viene a trovarsi l'ufficiale giudiziario quando il consegnatario è

manifestamente infermo di mente e quando, invece, ha tutta l'apparenza

della persona normale, non sussisterebbe la pretesa disparità di

trattamento. Né sarebbero violati i diritti di difesa, in quanto,

secondo la giurisprudenza, la capacità del consegnatario è da

presumere fino a prova contraria.

4. - Con ordinanza del 12 marzo 1970, emessa nel corso di un

procedimento penale, il tribunale di Torino poneva in dubbio la

legittimità costituzionale dell'art. 169, primo comma, cod. proc.

pen., in riferimento all'art. 15, primo comma, Cost., assumendo che la

notificazione del decreto di citazione all'imputato, effettuata

mediante consegna di copia dell'atto al portiere, non offrirebbe

cautele idonee ad evitare la violazione della segretezza della

corrispondenza.

Ad avviso del tribunale, nell'ambito di tale concetto, rientrerebbe

ogni specie di comunicazione, anche quella effettuata ai privati

dall'Amministrazione della giustizia.

Mancando, poi, un atto motivato dell'autorità giudiziaria, non

sarebbe operante la limitazione posta dal capoverso del citato art. 15

della Costituzione.

Nel giudizio innanzi a questa Corte, nel quale la parte privata non

si è costituita, il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e

intervenuto con atto depositato il 21 luglio 1970, chiede che la

questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura afferma, anzitutto, che il diritto alla libertà e

alla segretezza della corrispondenza, unitamente agli altri diritti

attinenti alla sfera inviolabile della persona umana, assumerebbe

dignità di garanzia costituzionale soltanto nei confronti della

pubblica autorità, e non anche nei confronti di un privato cittadino,

quale è il portiere consegnatario della notificazione.

Esclude, pertanto, che il concetto di comunicazione, contenuto nel

precetto costituzionale, possa comprendere la citazione per il giudizio

penale. E deduce, altresì, che tale atto processuale, lungi

dall'essere riservato alla conoscenza di una o più persone

determinate, sarebbe destinato alla più ampia pubblicità, come si

desumerebbe anche dalla giurisprudenza di questa Corte sulle norme

concernenti le udienze dibattimentali e la pubblicazione degli atti del

processo penale.

Sostiene, inoltre, l'Avvocatura che, anche a voler comprendere la

citazione nell'ambito della protezione garantita dall'art. 15 Cost., la

disciplina del segreto della corrispondenza andrebbe desunta dalla

legislazione ordinaria, che prevede l'invio di corrispondenza aperta e

per questa non ipotizza la violazione del segreto epistolare.

Tanto meno sussisterebbe una violazione del genere nel caso della

norma denunziata, in quanto frutto di una scelta dello stesso

legislatore, per meglio garantire la conformità all'originale della

copia consegnata.

L'Avvocatura aggiunge, infine, che sarebbe da escludere la

violazione di qualsiasi altro precetto costituzionale, pur se si

volesse ammettere l'esistenza di un diritto generale alla riservatezza,

e che, con la disposizione censurata, il legislatore avrebbe risolto un

problema di opportunità politica, considerando preminenti le esigenze

di buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia

sull'interesse privato alla riservatezza.

5. - Analoga questione di legittimità dello stesso art. 169, primo

comma, cod. proc. pen. è stata sollevata, in riferimento agli artt. 2,

15 e 27 Cost., dal pretore di Milano, con ordinanza del 3 marzo 1970,

emessa nel corso di un procedimento penale a carico di Gaetano Faranda.

Nell'ordinanza si sostiene che la notificazione del decreto di

citazione a giudizio rientrerebbe nella tutela dell'art. 15 Cost.; e si

aggiunge che il diritto alla segretezza della corrispondenza sarebbe da

annoverare fra i diritti inviolabili dell'uomo.

Il principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato

fino alla condanna definitiva subirebbe pregiudizio dalla denunziata

disposizione; né potrebbe farsi affidamento sulla discrezione del

portiere, il quale, tra l'altro, è soggetto all'obbligo di ottemperare

ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi

dell'art. 113, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione del T.U.

del 1931, n. 773 Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata

costituzione di parte. Considerato in diritto :

1. - Le cinque ordinanze attengono tutte a dubbi di legittimità

costituzionale, sotto profili diversi, dell'art. 169 del codice di

procedura penale e, pertanto, le cause possono essere riunite e decise

con unica sentenza.

2. - Sono censurati: a) il primo comma dell'art. 169 cod. proc.

pen., in riferimento all'art. 15, primo comma, della Costituzione,

perché la notificazione mediante consegna di copia dell'atto al

portiene non offrirebbe cautele idonee a garantire la segretezza della

corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (ord. tribunale

Torino 12 marzo 1972); b) insieme al primo, anche il terzo comma, in

riferimento agli artt. 2, 15 e 27 Cost., per lo stesso ordine di

motivi, oltre che per l'obbligo del portiere di ottemperare ad ogni

richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza (ord. pretore Milano 3

marzo 1970); c) il quarto comma, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

perché non sarebbe consentito al destinatario della notificazione di

fornire la prova della non palese infermità di mente del consegnatario

(ord. pretore Sampierdarena 4 settembre 1971); d) il quinto comma, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto, nel caso di

notificazione mediante deposito dell'atto nella casa comunale, si

avrebbe decorrenza dei termini per l'impugnazione dalla data di inoltro

dell'avviso di avvenuto deposito, e non da quella della conoscenza del

provvedimento da impugnare (ord. tribunale Sondrio 23 marzo 1970); e)

ancora il quinto comma, in relazione agli artt. 507, secondo comma, e

509, terzo comma, cod. proc. pen., e cioè limitatamente all'ipotesi di

opposizione a decreto penale di condanna, in riferimento allo stesso

art. 24, secondo comma, Cost. (ord. pretore Trieste 29 aprile 1970).

3. - Quanto alla violazione, denunziata dal pretore di Milano e dal

tribunale di Torino, dell'art. 15 della Costituzione, non è da

accogliersi l'assunto dell'Avvocatura dello Stato - conforme ad

un'autorevole giurisprudenza -, secondo cui la segretezza della

corrispondenza e di ogni comunicazione non può richiedersi nel campo

penale, ove dominano principi opposti, tra i quali vi è quello della

pubblicità del procedimento e degli atti ad esso inerenti.

A prescindere dalla regola, tuttora vigente, del segreto

istruttorio (seppure reso, almeno di fatto, meno rigoroso

dall'introduzione dell'avviso di procedimento, con l'art. 8 della legge

5 dicembre 1969, n. 932, che ha modificato l'art. 304 cod. proc.

pen.), certo non può dirsi che sia nell'interesse dell'imputato la

pubblicità data ad una sentenza di condanna, mentre - come la Corte

ritiene suo dovere sottolineare - è di gravissimo pregiudizio morale

(e spesso anche economico) la diffusione della notizia che taluno sia

indiziato di reato (magari tanto ingiustamente, ehe potrebbe seguire la

pronunzia di non promovimento dell'azione penale per infondatezza

dell'accusa: art. 74, terzo e quarto comma, cod. proc. pen.).

Sono le modificazioni apportate con la "novella" del 1969 ad

anticipare la fase di una (relativa) pubblicità degli atti

proeessuali; e la notifieazione al portiere (o a chi ne fa le veci) non

vulnera la segretezza più che non facciano altre norme dirette, nelle

intenzioni, a garantire l'incolpato (e le altre parti private).

La legge di riforma 18 giugno 1955, n. 517, inserendo un nuovo

terzo comma nell'art. 169 cod. proc. pen. (sostanzialmente identico al

quarto comma dell'art. 139 cod. proc. civ.), con cui si richiede che

il portiere sottoscriva l'originale dell'atto notificato e che

l'ufficiale giudiziario dia notizia al destinatario, con lettera

raccomandata, dell'avvenuta notificazione, vuole raggiungere, a favore

dell'interessato, il duplice intento di consentire il controllo del

portiere sulla conformità all'originale della copia consegnatagli e di

dare al destinatario una maggiore possibilità di conoscenza

dell'avvenuta consegna.

V'è da aggiungere che, alla stregua delle norme di autonomia

collettiva, tra gli obblighi del portiere (disciplinarmente sanzionati)

vi è quello della più assoluta discrezione sulla vita famigliare e

sulle condizioni economiche del proprietario e degli inquilini e su

quanto altro li riguarda.

Né va, inoltre, taciuto che il portiere deve ottenere, con

autorizzazione amministrativa, l'iscrizione in apposito registro tenuto

dall'autorità locale di pubblica sicurezza - iscrizione che va

rinnovata ogni anno e che è suscettiva di rifiuto e di revoca - (artt.

62 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e

111-114 del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635).

Non rileva l'argomento che il pretore di Milano trae, a sostegno

dell'incostituzionalità, dall'art. 113, secondo comma, del regolamento

di pubblica sicurezza, che fa obbligo ai portieri di corrispondere ad

ogni richiesta dell'autorità di polizia, in quanto, a parte che è

piuttosto strano pensare che questa autorità abbia bisogno di

rivolgersi a un portiere per avere notizie di procedimenti penali in

corso, si tratterebbe, se mai, di un problema di limiti dell'obbligo

imposto dalla norma regolamentare e anche di contemperamento tra

obblighi concorrenti ed opposti.

Il dovere incombente sul portiere di corrispondere alle richieste

dell'autorità di pubblica sicurezza non è incondizionato né

illimitato, concernendo le sole richieste che traggano origine da

un'attività di istituto di essa autorità e che siano fatte nel pieno

rispetto delle forme previste dalla legge.

D'altronde, non è a dubitare che il presidio dell'art. 15 Cost.

sia operante contro le intrusioni dei privati, oltreché contro quelle

dei pubblici poteri (sentenza n. 122 del 1970 di questa Corte).

Escluso, così, che la consegna dell'atto processuale al portiere

importi di per sé violazione dell'art. 15, primo comma, Cost., diventa

superfluo l'eventuale ricorso al secondo comma.

4. - Non sono richiamati a proposito, rispetto al medesimo art.

169, primo e terzo comma, cod. proc. pen., gli artt. 2 e 27 della

Costituzione.

Non l'art. 2, dappoiché una volta esclusa la violazione dell'art.

15, che tutela il diritto fondamentale al segreto della corrispondenza

e delle altre comunicazioni, viene automaticamente esclusa la

violazione dell'art. 2, che quel diritto ricomprende (citata sentenza

n. 122 del 1970).

Non l'art. 27, dappoiché l'eventuale rivelazione di notizie

concernenti atti processuali relativi agli indiziati di reato e agli

imputati non incide sulla presunzione di non colpevolezza, proprio alla

stregua della sostanziale differenza, posta a base di esso precetto

costituzionale, tra indiziato e imputato, da un lato, e colpevole,

dall'altro.

5. - L'ammissibilità (contestata dal pretore di Sampierdarena)

della notifica a chi non è palesemente infermo di mente non viola

l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Giustificata che sia - per ragionevoli o addirittura

imprescindibili esigenze imposte dal carattere stesso e dagli scopi del

rito penale - la notificazione non a mani proprie, non si può

richiedere all'ufficiale notificatore (ufficiale giudiziario: articolo

21, n. 1, r.d. 28 maggio 1931, n. 603; aiutante dell'ufficiale

giudiziario: artt. 32 e 33 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229; messo di

conciliazione: art. 34, primo comma, stesso decreto; agente di polizia

giudiziaria: art. 166, quinto comma, cod. proc. pen., aggiunto

dall'art. 11 d.lg.lgt. 5 ottobre 1945, n. 679) la competenza tecnica di

uno specialista in psichiatria né lo svolgimento di alcuna indagine

sulla capacità di chi riceve l'atto, ma solo quella comune diligenza

ed avvedutezza che consente di avvertire lo stato di amentia, rivelata

da evidenti e inequivocabili manifestazioni.

Per la pretesa violazione dell'art. 3 Cost., esattamente ha

replicato l'Avvocatura dello Stato che non è a parlarsi di diversità

di trattamento in casi (sostanzialmente) eguali, essendo, all'opposto,

diversa la situazione in cui viene a trovarsi l'ufficiale giudiziario

quando il consegnatario sia palesemente infermo di mente e quando abbia

tutta l'apparenza della persona normale.

Gli inconvenienti, del resto, sono in pratica pressoché eliminati

dalla tempestiva nomina del difensore, il quale, nel sistema del codice

di rito, deve essere informato degli atti processuali riguardanti il

suo assistito.

D'altro canto, soccorre l'art. 183 bis cod. proc. pen. sulla

restituzione in termini; ché, quantunque la giurisprudenza sia

estremamente restrittiva nella sua interpretazione, non può giungersi

a negare la stessa ragion d'essere della norma, che è quella di

rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa, allorché

l'interessato sia incorso in una decadenza, per non aver osservato un

termine per caso fortuito o per forza maggiore.

Orbene, qualora la consegna dell'atto sia stata fatta a chi, per

essere infermo di mente, non ne ha avvertito l'importanza, in

conseguenza di che non ha provveduto a rimetterlo al destinatario, la

presunzione di conoscenza dell'atto ritualmente notificato (cioè

notificato nella forma e alla persona indicata nell'art. 169 cod.

proc. pen.) non può essere assoluta, ma deve avere un limite

invalicabile proprio nell'art. 24, secondo comma, Cost., che,

garantendo la difesa, presuppone, ovviamente, che l'interessato sia

posto in grado di potersi difendere.

Il che non si verifica se l'atto non viene a conoscenza di lui, per

essere stato consegnato (legittimamente) a un demente.

Sarebbe incongruo che l'infermo totale di mente, il quale, non

avendo capacità di intendere e di volere, non è imputabile e non

incorre nelle pene comminate per i reati che abbia a commettere (art.

85 cod. pen.), sia ritenuto perfettamente compos sui, allorché la sua

incapacità di intendere e di volere pregiudichi tanto gravemente il

diritto del terzo di difendere la sua innocenza, cioè la sua libertà,

e per di più, con divieto d'ingresso alla prova contraria.

Come è noto, la giurisprudenza ammette che l'interessato possa

provare che, al momento della consegna della copia dell'atto, il

consegnatario era affetto da infermità mentale palese, ai fini

dell'accertamento della nullità della notificazione (articolo 179 cod.

proc. pen.). Orbene, non è concepibile che, non potendo essere

inficiata di nullità la consegna a persona non palesemente inferma di

mente (ché sarebbe efficace solo la prova della palese infermità), la

sua regolarità formale si risolva in una finzione giuridica, ostativa

persino della rimessione in termini, allorché l'infermità effettiva,

ma non palese, abbia determinato la distruzione o la distrazione o

l'occultamento o, comunque, la mancata consegna dell'atto, con

irreparabile danno del destinatario.

6. - A una pronunzia di illegittimità parziale deve, per contro,

pervenirsi quanto alle denunce che investono, in riferimento all'art.

24, secondo comma, Cost., l'ultimo comma dell'art. 169 cod. proc. pen.

(ordinanza del tribunale di Sondrio e, limitatamente al caso di

notificazione del decreto penale di condanna, ordinanza del pretore di

Trieste).

Il principio della decorrenza dei termini - a qualsiasi effetto

siano posti - dalla data della conoscenza dell'atto o della situazione

processuale, da parte dell'interessato, è stato già accolto da questa

Corte con sua sentenza n. 34 del 1970 in tema di cessazione della causa

di sospensione del processo civile (art. 297 cod. proc. civ.).

È risaputo che, secondo la giurisprudenza della Corte di

cassazione, in conformità alla dizione della norma (l'art. 179 cod.

proc. pen. commina la nullità per la mancata comunicazione dell'avviso

di deposito con lettera raccomandata, non per il mancato ricevimento),

la notificazione effettuata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 169

cod. proc. pen. si perfeziona con l'invio dell'avviso raccomandato,

all'interessato, dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale,

cosicché i termini stabiliti dalla legge, rispetto alla notificazione,

decorrono dal momento in cui la raccomandata risulta spedita.

Tuttavia, tale comunicazione può risultare vana, vuoi, in via

generale, per la ristrettezza dei termini (tre giorni per la

dichiarazione di impugnazione, cinque giorni per l'opposizione a

decreto penale), vuoi per motivi contingenti (ritardata distribuzione

della posta ecc.), sì da rendere impossibile l'esercizio del diritto

di difesa.

Ne consegue che la norma deve essere dichiarata illegittima nella

parte in cui considera effettuata la notifica per deposito alla data

d'inoltro dell'avviso al destinatario, e non a quella di ricezione.

Se è pur vero che, a differenza dell'art. 140 cod. proc. civ.,

l'art. 169, ultimo comma, cod. proc. pen. non prescrive la

raccomandata con ricevuta di ritorno, sicché la prova della ricezione

e della data di ricezione non risulta dall'incartamento processuale, è

altrettanto vero che tale prova può essere data agevolmente mediante

il controllo del registro delle consegne delle raccomandate e la

relativa certificazione dell'ufficio postale. Sarebbe, del resto,

auspicabile, per maggior sicurezza e speditezza di controllo - anche in

assenza di disposizione legislativa - che la spedizione avvenisse per

raccomandata con avviso di ricevimento.

L'accenno contenuto nell'ordinanza del tribunale di Sondrio alla

"effettiva conoscenza" dell'atto depositato nella casa comunale, ai

fini della decorrenza dei termini, non può indurre la Corte ad

adottare una soluzione in tal senso: la garanzia costituzionale non si

estende sino al punto di sollevare il notificando dall'onere di

ritirare l'atto.

7. - La dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 169,

quinto comma, cod. proc. pen. assorbe la questione relativa alla

spedizione della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito del

decreto penale di condanna.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 169, quinto

comma, del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui

considera effettuata la notificazione per deposito nella casa comunale

alla data di inoltro dell'avviso al destinatario, anziché alla data di

ricezione;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 169, primo e terzo comma, del codice di procedura penale,

sollevate, quanto al primo comma, in riferimento all'art. 15, primo

comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino e, quanto al primo e

terzo comma, in riferimento agli artt. 2, 15 e 27 della Costituzione,

dal pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe;

3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, quarto comma,

del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, dal pretore di Sampierdarena con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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