Corte costituzionale

Sentenza n. 181/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1980 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169, terzo

comma, del codice di procedura penale e dell'art. 7 del r.d. 21

ottobre 1923, n. 2393 (notificazione degli atti giudiziari a mezzo

posta), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1978 dal Pretore di

Milano, nel procedimento penale a carico di Macchi Gioselinda, iscritta

al n. 333 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 271 del 27 settembre 1978.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1980 il Giudice

relatore Alberto Malagugini

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In un processo penale a carico di Macchi Gioselinda, non comparsa

al dibattimento, il Pretore di Milano, chiamato a decidere sulla

contumacia dell'imputata, con ordinanza in data 15 marzo 1978 ha

osservato che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato

ai sensi "dell'art. 169, comma terzo, c.p.p., con consegna dell'atto al

portiere, sottoscrizione dello originale da parte di quest'ultimo ed

avviso al destinatario dell'avvenuta notificazione mediante lettera

raccomandata. Quest'ultima, tuttavia, come risulta dalla ricevuta di

ritorno, è stata consegnata a mani dello stesso portiere, che l'ha

sottoscritta".

Tale situazione, secondo il giudice a quo, fa prospettare una

questione di legittimità costituzionale, alla luce dei principi

affermati dalla sentenza n. 170/76 della Corte costituzionale. L'art.

169, terzo comma, c.p.p. è stato dichiarato illegittimo, per

contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., "nella parte in cui non prevede,

quale elemento integrante e sostanziale della prima notificazione,

presso il portiere o chi ne fa le veci, all'imputato non detenuto, che

l'Ufficiale giudiziario debba darne notizia al destinatario a mezzo di

lettera raccomandata".

Dal contesto della sentenza, ad avviso del Pretore, la Corte

"sembra aver ritenuto elemento perfezionativo della notifica

l'effettiva ricezione della raccomandata da parte del destinatario

(imputato non detenuto).

Tuttavia alla Corte sembra essere sfuggita l'ipotesi in cui

l'avviso raccomandato non giunga direttamente all'imputato, ma venga

consegnato allo stesso portiere. Ora, ai sensi dello art. 7 del r.d. 21

ottobre 1923, n. 2393, che regola la notificazione degli atti

giudiziari a mezzo posta, il portiere, quale persona al servizio del

destinatario, è abilitato a ricevere il piego, quando la consegna non

possa essere fatta personalmente al destinatario.

Poiché tale ultima norma non è stata oggetto di esame da parte

della Corte nella sentenza n. 170/76, questa è rimasta pienamente in

vigore così com'è, di modo che il dilemma rimane insoluto.

Evidentemente, con la consegna del plico raccomandato, con cui si dà

notizia all'imputato non detenuto dell'avvenuta notifica allo stesso

portiere, non può ritenersi salvaguardata quella conoscenza reale

dell'atto da notificare da parte dell'interessato, che si voleva

raggiungere con l'invio della raccomandata. Ciò perché ad avere il

piego è il portiere medesimo, che con la ricezione diretta dell'atto

da notificare non offriva garanzie assolutamente confortanti circa la

consegna effettiva, immediata o, comunque, tempestiva all'imputato

dell'atto stesso, così come ha precisato la Corte".

L'oggetto della sollevata questione di legittimità costituzionale,

con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è indicato dal Pretore

nell'art. 169, terzo comma, c.p.p.; ed inoltre nel citato art. 7 del

r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393, relativo alla ricezione degli atti da

parte del portiere. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 169, terzo comma, del codice di procedura penale e dell'art.

7 r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393, ritenendone il combinato disposto in

contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Ciò perché la normativa

denunziata consentirebbe che l'avviso, con lettera raccomandata,

dell'avvenuta notificazione a mani del portiere, possa essere

consegnato anch'esso a mani del portiere, nel qual caso non potrebbe

ritenersi soddisfatta l'esigenza - a giudizio del Pretore di Milano

posta da questa Corte con la sentenza n. 170 del 1976 - che

l'interessato (imputato non detenuto) abbia conoscenza reale del

contenuto dell'atto della cui notificazione si tratta.

La questione non è fondata.

2. - Anzitutto, non si può condividere la prospettazione del

giudice a quo, per la parte in cui mostra di ritenere (conformemente

alle risultanze processuali) che la notizia della notificazione di un

atto avvenuta mediante consegna di copia a mani del portiere della casa

di abitazione del destinatario imputato (non detenuto) debba essere

data al destinatario stesso a mezzo di lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno, da recapitarsi ai sensi del r.d. 21 ottobre 1923,

n. 2393, portante norme per la notificazione degli atti giudiziari a

mezzo della posta.

Al contrario, dalla dizione testuale dell'art. 169, terzo comma,

del codice di procedura penale e dalla stessa lettura datane da questa

Corte con la sentenza n.170 del 1976, cui espressamente si richiama il

Pretore di Milano (nonché in modo più esplicito, sia pure con

riferimento al quinto comma dello stesso art. 169 c.p.p., con la

sentenza, n. 77 del 1972) si ricava che, nella fattispecie considerata,

è prescritto il ricorso alla lettera raccomandata e non alla lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tanto basta per mettere fuori causa l'art. 7 del r.d. n. 2393 del

1923, anche a prescindere dal rilievo che la norma in esame, integrata

con le disposizioni di cui all'art. 174 del regolamento di esecuzione

dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle

telecomunicazioni, approvato con r.d. 18 aprile 1940, n. 689, non

consente la consegna del piego raccomandato con ricevuta di ritorno al

portiere, eccezion fatta per il "solo caso che esso sia all'esclusivo

servizio del destinatario" (articolo 174, terzo comma, r.d. n. 689 del

1940) quando, cioè, viene ricompreso tra le persone addette al

servizio del destinatario (di cui al medesimo art. 174, secondo comma,

e all'articolo 7 r.d. n. 2393 del 1923).

Vero è che, per quanto riguarda il recapito della corrispondenza

e, in particolare, i soggetti abilitati a riceverla, nessuna differenza

sostanziale esiste, sul punto, tra la disciplina dettata per il

recapito della corrispondenza raccomandata (ordinaria) e quella sopra

richiamata per le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del

servizio postale.

Infatti, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, del r.d. n. 689 del

1940, le corrispondenze raccomandate (ordinarie) possono essere rimesse

dal portalettere, oltre che, ovviamente, al destinatario, a persona

della sua famiglia e con lui convivente ed ai direttori di alberghi,

negozi, stabilimenti, uffici, manifatture e simili ove i destinatari

siano alloggiati od addetti. Il portiere, come si vede, non è

menzionato.

3. - Tanto premesso, la questione posta dal Pretore di Milano non

è fondata, anche a voler ritenere che la raccomandata prevista

dall'art. 169, terzo comma, c.p.p. - senza o con ricevuta di ritorno -

possa essere recapitata a mani del portiere.

Il giudice a quo muove, invero, dalla convinzione che la

notificazione di un atto, nel processo penale, si debba ritenere

perfezionata soltanto quando il destinatario (imputato non detenuto) ne

abbia avuto "conoscenza reale", al quale scopo, nell'ipotesi di cui

all'art. 169, terzo comma, c.p.p., dovrebbe servire l'invio della

raccomandata ivi prevista, dichiarata da questa Corte (sent. n. 170 del

1976) "elemento integrante e sostanziale" di quel modo di

notificazione. Poiché sarebbe consentito e quindi possibile che la

raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione a mani

del portiere venga recapitata mediante consegna a persona diversa dal

destinatario (nella prospettazione del giudice a quo allo stesso

portiere) verrebbe a mancare quella conoscenza reale dell'avvenuta

notificazione che il Pretore di Milano ritiene indispensabile perché

essa possa considerarsi perfezionata.

L'argomentazione che, se accolta e portata alle sue logiche

conseguenze, condurrebbe a cancellare dall'ordinamento tutte le forme

di notificazione (ad imputato che non sia né detenuto né

irreperibile) che non comportino un momento di comunicazione diretta e

personale con l'imputato, non è certo desumibile dalla giurisprudenza

di questa Corte, che ha sempre considerato rispettose dei principi

costituzionali le notificazioni che garantissero al destinatario "la

maggior possibilità di conoscenza" del contenuto dell'atto notificato

e che ha ritenuto legittima anche "la notifica fondata su presunzione

legale" purché risponda "a criteri tali da realizzare il maggior

numero possibile di probabilità che si verifichi la conoscenza reale

da parte del destinatario". Ciò perché scopo della notificazione è

quello di "portare il contenuto dell'atto nell'effettiva sfera di

conoscibilità dell'interessato" (sent. n. 77 del 1972; n. 170 del

1976). Con riferimento specifico all'articolo 169, terzo comma

(denunciato sotto diverso profilo) questa Corte ebbe altresì a

rilevare che la novella del 1955 - introduttiva di tale terzo comma -

volle "raggiungere, a favore dell'interessato, il duplice intento di

consentire il controllo del portiere sulla conformità all'originale

della copia consegnatagli e di dare al destinatario una maggiore

possibilità di conoscenza dell'avvenuta consegna".

Alla stregua di una tale giurisprudenza e segnatamente della

sentenza n. 170 del 1976 di questa Corte, pure richiamata dal giudice a

quo, deve ritenersi legittima una forma di notificazione realizzata

mediante la consegna di copia a mani del portiere dello stabile e

l'invio al destinatario, ad opera dell'ufficiale giudiziario, di

lettera raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione.

Essa, infatti - tenuto anche presente il suo carattere sussidiario

rispetto alla notifica a mani dell'interessato o di persona con lui

convivente - realizza "il maggior numero di probabilità" che si

verifichi la reale conoscenza dell'atto da parte del destinatario. In

quest'ottica, le norme di legge e regolamentari e le stesse istruzioni

alle quali debbono attenersi gli incaricati del recapito della

corrispondenza (che il legislatore e la pubblica amministrazione

interessata ben farebbero a coordinare e rivedere per una loro più

agevole conoscenza e lettura da parte dei cittadini e degli stessi

operatori giudiziari) cui l'art. 169, terzo comma, c.p.p. rinvia, non

possono avere rilievo se non nei limiti in cui prevedessero la

possibilità di recapito mediante consegna a soggetti diversi da quelli

che o per vincolo familiare e di convivenza o per dovere professionale

offrono le maggiori probabilità di far pervenire la corrispondenza in

questione al destinatario. Ma una tale ipotesi non ha riscontro nella

normativa vigente e neppure è stata adombrata dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 169, terzo comma, c.p.p. e dell'art. 7 r.d. 21 ottobre 1923,

n. 2393 sollevata dal Pretore di Milano in riferimento agli artt. 3 e

24, secondo comma, Cost. con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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