Corte costituzionale

Sentenza n. 182/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1980 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169, primo e

terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 5 giugno 1978 dal pretore di Milano, nell'incidente di

esecuzione proposto da Sciancalepore Giovanni, iscritta al n. 493 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 10 del 10 gennaio 1979.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1980 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In sede di incidente d'esecuzione promosso da Sciancalepore

Giovanni avverso un ordine di carcerazione conseguente a condanna

pronunciata dal pretore di Milano, il pretore stesso, con ordinanza in

data 5 giugno 1978, ha rilevato: che la sentenza di condanna era stata

appellata sia dall'imputato, presente, che dal difensore; che, dato

regolare avviso di deposito della sentenza, non erano stati presentati

i motivi; che conseguentemente, con ordinanza 25 luglio 1977, l'appello

era stato dichiarato inammissibile. Di tale ultima ordinanza, l'avviso

all'imputato è stato notificato nei modi "di cui all'art. 169, commi

primo e terzo, c.p.p., con consegna di copia dell'atto al portiere, che

sottoscrisse l'originale. Al destinatario fu inviato a mezzo lettera

raccomandata il prescritto avviso dell'avvenuta notifica, ma

quest'ultimo avviso fu restituito al mittente per assenza

dell'interessato, senza che l'ufficio postale competente lo trattenesse

per la giacenza di gg. 10, dopo avere dato il preventivo relativo

avviso".

Su tale forma di notificazione - dalla cui validità dipende la

formazione del giudicato e quindi la decisione sull'incidente

d'esecuzione - il pretore solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 169, primo e terzo comma, cod. proc. pen.,

nell'interpretazione data dalla Corte di cassazione (sez. 6, sent. 2-7-1975, in Giust. pen. 1977, III, 89). Ritenuta l'applicabilità alle

notifiche ex art. 169 c.p.p., delle disposizioni che regolano la

distribuzione della corrispondenza ordinaria (artt. 26 e segg. r.d. 18

aprile 1940, n. 689), la Corte di cassazione ne ha tratto la

conseguenza che "in caso di assenza del destinatario della

raccomandata, presumendosi in via assoluta il rifiuto tacito del plico

da parte del medesimo, questo è restituito subito al mittente, come

prescrive l'art. 40, comma secondo, r.d. 18 aprile 1940, n. 689 per la

corrispondenza ordinaria (senza avviso e periodo di giacenza previsto,

invece, per le notifiche a mezzo della posta degli atti giudiziari). A

tale stregua, la Cassazione considera come legalmente ricevuto non solo

il plico rifiutato espressamente dal destinatario, ma anche quello non

potuto consegnare per sua assenza".

Secondo il giudice a quo, simili conclusioni "sembrano contraddire

con i principi espressi della Corte costituzionale. Questa, in

sostanza, ha ritenuto l'art. 169, commi terzo e quinto, in contrasto

con gli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione, perché come

in precedenza formulati non garantivano la ricezione effettiva

dell'atto notificato da parte del destinatario, cioè a dire la

"conoscenza reale" dello stesso da parte dell'interessato, in modi e

tempi tali da assicurargli, anche in relazione ai brevissimi termini

per l'impugnazione, l'esercizio concreto ed effettivo della sua difesa.

La teoria del rifiuto tacito, non sorretta da alcuna norma

positiva, non appare armonizzarsi con le esigenze di tutela delle

garanzie della difesa fatte proprie dalla Corte costituzionale. Si

pensi al soggetto che, allontanatosi con la propria famiglia anche per

poche ore (o per uno o più giorni) dalla propria abitazione,

rendendosi così assente, si veda recapitare l'avviso di cui all'art.

169 c.p.p. durante tale assenza e che non ne prenda quindi conoscenza

reale (dato che questo, ai sensi dell'art. 40 r.d. 18 aprile 1940, n.

689 deve essere subito restituito al mittente in assenza del

destinatario). Certamente questo soggetto non sarà posto in grado di

avvalersi degli strumenti di difesa assicuratigli dall'ordinamento, nei

sensi e nei modi precisati dalla Corte costituzionale, quando ha

previsto come elemento essenziale della notifica la ricezione

dell'avviso raccomandato.

La Corte di cassazione, inoltre, non sembra aver tenuto conto che

le norme regolanti la distribuzione della posta ordinaria non prevedono

tra le persone abilitate a ricevere una raccomandata il portiere, ma il

solo destinatario in persona o il suo rappresentante, mandatario o

delegato nel caso di raccomandata con ricevuta (art. 36 r.d. 18 aprile

1940, n. 689), e solo le persone di famiglia o conviventi e i direttori

di alberghi, negozi, stabilimenti, uffici, manifatture e simili ove i

destinatari siano alloggiati, o addetti per le corrispondenze

raccomandate (art. 37 r.d. cit.). Cosicché, in caso di assenza anche

breve del destinatario e delle persone abilitate a riceverlo, neppure

il portiere potrebbe avere l'avviso, con il risultato certo che

l'interessato non avrebbe notizia concreta e reale di questo".

Il dubbio d'incostituzionalità non sarebbe eliminato - osserva

infine il pretore - nemmeno ad accogliere l'orientamento di altre

recenti sentenze della Cassazione, secondo cui agli avvisi di cui

all'art. 169 sarebbero applicabili le norme per le notifiche degli atti

giudiziari a mezzo posta. "Anche tali pronunce partono dal presupposto

di ritenere l'assenza dello imputato dalla sua abitazione come rifiuto

tacito a ricevere la raccomandata, dato che sia l'art. 8 del r.d. 21

ottobre 1923, n. 2393, sia l'art. 175 r.d. 18 aprile 1940, n. 689,

prevedono solo il rifiuto espresso. A siffatta premessa si collega la

conseguenza di reputare come perfezionativo della notifica o il solo

periodo di giacenza (Cass. Sez. 5 22 aprile 1955 - 130668; Cass. Sez.

VI 21 aprile 1977 - 136966) o assieme a quello l'avviso di giacenza

(Cass. IV 23 gennaio 1976 - 132028; Cass. Sez. VI 22 settembre 1977 -

136741), secondo quanto prescritto dalle norme citate.

E appena il caso di osservare che i termini del problema non

cambiano poiché anche questa seconda interpretazione parte dalla

teoria del rifiuto tacito, sulla quale si appuntano i dubbi di

costituzionalità". Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 169, primo e terzo comma, cod. proc. pen. interpretato nel

senso che l'avviso (previsto dal terzo comma) dell'avvenuta

notificazione a mani del portiere debba essere recapitato secondo le

norme sulla distribuzione della corrispondenza ordinaria (art. 26 e

segg. r.d. 18 aprile 1940, n. 689) e comunque nel senso che l'assenza

del destinatario, quand'anche si ritenessero invece applicabili le

norme sulle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio

postale (r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393), viene equiparata al rifiuto a

ricevere l'atto, con la conseguente restituzione del plico al mittente.

Una tale disciplina contrasterebbe, secondo il pretore di Milano,

con gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto, presumendo il rifiuto del

destinatario (imputato non detenuto) a ricevere la raccomandata anche

quando costui (ed i suoi familiari con lui conviventi o gli altri

soggetti abilitati a ricevere il plico) siano (temporaneamente)

assenti, si frustrerebbe lo scopo cui è preordinato l'invio della

raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione a mani

del portiere, quale elemento integrante e sostanziale di una tale

notificazione: vale a dire la "conoscenza reale" dell'atto, così

notificato, da parte del destinatario.

La questione non è fondata.

2. - Questa Corte ha avuto modo di ribadire, decidendo altra

questione proposta dal medesimo giudice (Ord. 333/78, sentenza n. 181

del 1980) che le notificazioni tendono a "portare il contenuto

dell'atto nell'effettiva sfera di conoscibilità dell'interessato" e

che, quindi, sono legittime le forme di notificazione rispondenti "a

criteri tali da realizzare il maggior numero di probabilità che si

verifichi la conoscenza reale dell'atto da parte del destinatario"

(sent. n. 170 del 1976).

A questi criteri risponde la forma di notificazione prevista

dall'art. 169, primo e terzo comma, cod. proc. pen., là dove si

prescrive che alla consegna di copia dell'atto a mani del portiere si

accompagni l'invio al destinatario della raccomandata contenente la

notizia della notificazione in quel modo avvenuta. Ciò soprattutto,

quando si ricordi che con la citata sentenza n. 170 del 1976 questa

Corte ha dichiarato quella comunicazione "elemento integrante e

sostanziale" della notificazione stessa.

3. - La disposizione di cui all'art. 169, terzo comma, cod. proc.

pen., prescrivendo che la notizia sia data al destinatario a mezzo di

lettera raccomandata, rinvia, ovviamente, per quanto attiene ai modi di

recapito, e all'individuazione dei soggetti cui quella lettera può

essere consegnata, alle norme che disciplinano il servizio postale,

norme che, relativamente ai soggetti in questione, non si differenziano

punto, sia che si tratti di lettera raccomandata sia che si tratti di

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il problema specifico posto dall'ordinanza di rimessione riguarda

però, l'ipotesi in cui la lettera raccomandata (con o senza ricevuta

di ritorno) non si sia potuta consegnare per assenza del destinatario e

delle altre persone abilitate a riceverla in sua vece.

Tale ipotesi è prevista dalla normativa in vigore per il recapito

della corrispondenza ordinaria. Precisamente, l'art. 40 del codice

postale e delle telecomunicazioni approvato con r.d. 27 febbraio 1936,

n. 645, e successive modificazioni, statuendo che "le corrispondenze

raccomandate e assicurate provenienti dall'interno della Repubblica che

non si siano potute recapitare o restituire ai mittenti sono aperte"

ecc. pone in modo chiaro come conseguenza dell'impossibilità di

recapitare la corrispondenza l'obbligo di restituirla al mittente. Ciò

trova riscontro in quanto disposto dall'art. 40, ultimo comma, del r.d.

18 aprile 1940, n. 689, ai sensi del quale le corrispondenze

(ordinarie) che per qualunque ragione non si siano potute recapitare

"debbono essere rimandate senz'altro al mittente", mentre analoga

disposizione è contenuta nel successivo articolo 176, applicabile alle

notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale (e

cioè a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno), che prescrive

la restituzione al mittente, a corso di posta del plico non potuto

consegnare per cambiamento di domicilio o di residenza del destinatario

o per irreperibilità di esso.

Il dato normativo porta quindi a distinguere il rifiuto espresso

dal destinatario o dagli altri soggetti abilitati a ricevere la

raccomandata (senza o con ricevuta di ritorno), che presuppone la

reperibilità e la presenza di uno di costoro al momento del recapito

ed esige l'annotazione del rifiuto (articoli 40 e 175 r.d. n. 689 del

1940), dalla impossibilità di effettuare il recapito per qualsivoglia

motivo e quindi anche per l'assenza di tutti i soggetti cui la

corrispondenza in questione può essere recapitata (artt. 40, terzo

comma, e 176 r.d. citato).

4. - Gli adempimenti ulteriori cui gli agenti postali sono tenuti

nei casi di assenza delle persone abilitate a ricevere le raccomandate

di che trattasi sono desumibili dalla normativa vigente, pur di non

agevole sistemazione, che, per il disposto dell'art. 344, ultimo comma,

del codice postale, e dell'art. 2 del r.d. 18 aprile 1940, n. 689

(portanti abrogazione delle sole disposizioni contrarie o incompatibili

con le norme in essi contenute), comprende anche il regolamento del

1901 (r.d. 10 febbraio 1901, n. 120) integrato con le istruzioni per il

servizio delle corrispondenze postali interne od internazionali emanate

il 31 luglio 1908 dal Ministro delle poste e dei telegrafi Schanzer,

tutt'ora in uso da parte dell'amministrazione postale.

Se ne ricava che la corrispondenza non potuta recapitare viene di

norma portata per due volte ai recapiti designati (articolo 44 r.d. n.

120 del 1901) mentre gli uffici hanno l'obbligo di avvertire con

apposito modulo, tra gli altri, i destinatari "di corrispondenza

portata a domicilio due volte e non consegnata per assenza del

destinatario o per non aver trovato persona idonea a riceverla in luogo

e vece del destinatario medesimo"(art. 862 lett. f) delle istruzioni

del 19Q8) ripetendo tale avviso, spedito questa seconda volta in

raccomandazione, trascorsi due giorni, dall'invio del plico (ibidem

art. 864, secondo comma) e pone l'obbligo dell'impiegato di "adoperare

tutti i mezzi possibili per rintracciare il destinatario e il mittente

ed avvertirlo della giacenza della corrispondenza". L'avviso di

giacenza è, inoltre, presupposto dall'art. 112 del r.d. n. 689 del

1940, mentre è previsto esplicitamente dal successivo art. 201. In

parallelo l'art. 175 del medesimo r.d., per le sole ipotesi però di

rifiuto espresso di ricevere il plico raccomandato con ricevuta di

ritorno a mezzo del quale viene effettuata la notificazione, prescrive

che sia lasciato avviso presso il destinatario del deposito del plico

stesso presso l'ufficio postale per un periodo di giacenza di dieci

giorni, ma stabilisce altresì che, fatta menzione del rifiuto

sull'avviso di ricevimento, subito recapitato al mittente, la

notificazione si ha per eseguita.

5. - Non spetta a questa Corte stabilire quale normativa e a quale

effetto vada applicata per il recapito della lettera raccomandata

prevista dall'art. 169, terzo comma, cod. proc. pen. Il giudice a quo

dà conto dei diversi orientamenti sin qui manifestati dalla Corte di

cassazione, che ha ritenuto applicabili talvolta le disposizioni

regolanti il recapito della corrispondenza ordinaria, tal'altra quelle

disciplinanti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del

servizio postale.

Spetta invece a questa Corte verificare se l'inoltro delle

raccomandate di cui all'art. 169, terzo comma, cod. proc. pen., quale

che sia la disciplina normativa ritenuta pertinente, quando non sia

possibile la consegna del plico per assenza del destinatario e delle

altre persone idonee a riceverlo, di talché la raccomandata stessa

viene restituita all'ufficiale giudiziario mittente, integri la

notificazione avvenuta mediante consegna di copia al portiere, in modo

costituzionalmente corretto.

La risposta deve essere positiva, in aderenza ai principi sopra

richiamati al punto due. Invero, la disposizione di legge denunziata

vuole integrare la notificazione effettuata a mani del portiere dando

"al destinatario una maggiore possibilità di conoscenza dell'avvenuta

consegna" (sent. n. 77 del 1972).

L'uso del mezzo postale, con le particolari garanzie che circondano

la distribuzione dei plichi raccomandati, è tutto quanto il

legislatore può fare, perché abbia a verificarsi il maggior numero di

probabilità che la notizia della notificazione avvenuta a mani del

portiere giunga nella sfera di effettiva conoscibilità

dell'interessato. Non si può fare carico al legislatore di ovviare

all'assenza del destinatario e degli altri soggetti idonei a ricevere

il plico, mentre se la validità di una notificazione effettuata a mani

del portiere fosse condizionata dalla presenza o meno nei luoghi

previsti dall'art. 169 delle persone cui può essere consegnata la

raccomandata, si rimetterebbe alla discrezionalità degli interessati

l'integrazione o meno della notificazione stessa.

Del resto, se si volesse accedere all'opposta tesi, il risultato

non sarebbe certo tale da offrire maggiori garanzie difensive, perché

all'imputato che risultasse e venisse dichiarato irreperibile le

notificazioni andrebbero effettuate nel modo previsto dall'art. 170

cod. proc. pen.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 169, primo e terzo comma, cod. proc. pen. sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal pretore di Milano

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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