Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 168 del codice

di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 novembre 1983 dal Tribunale di Genova

nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Bruzzese

Nicodemo, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 29 maggio 1984 dal Tribunale di Genova

nel procedimento penale a carico di Dentello Maurizio, iscritta al n.

1018 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 34- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che Bruzzese Nicodemo ha proposto incidente di esecuzione

avverso l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della

Repubblica di Genova, lamentando "la irregolarità della notifica...

del decreto di citazione a giudizio eseguita ai sensi dell'art. 169

ultimo comma c.p.p., per essere stata la raccomandata ricevuta da

Bruzzese Maria il 13 maggio 1983, data in cui il Bruzzese Nicodemo

era detenuto per altra causa";

che il Tribunale di Genova - accertato che effettivamente a

quella data il Bruzzese risultava detenuto e che "anche l'estratto

contumaciale della sentenza è stato notificato nelle stesse forme,

sempre durante lo stato di detenzione del Bruzzese per altra causa,

stato di detenzione non risultante dagli atti" - con ordinanza del 28

novembre 1983 ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 168, secondo comma,

del codice di procedura penale, "nella parte in cui subordina

l'obbligatorietà delle notificazioni a mani dell'imputato detenuto

per altra causa al fatto che lo stato di detenzione risulti dagli

atti";

e che un'identica questione lo stesso Tribunale di Genova ha

sollevato con ordinanza del 29 maggio 1983, "decidendo

sull'impugnazione tardiva proposta da Dentello Maurizio", cui

l'estratto contumaciale della sentenza di condanna era stato

notificato a norma dell'art. 169, primo comma, del codice di

procedura penale, mediante consegna "a mani della madre convivente";

e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e

vanno, quindi, riuniti;

che, con sentenza n. 25 del 1970, la Corte, nel dichiarare

l'illegittimità costituzionale dell'art. 168, secondo comma, del

codice di procedura penale, "nella parte in cui, subordinando

l'obbligo della notificazione in mani proprie dell'imputato alla

condizione che lo stato di detenzione risulti dagli atti del

procedimento, consente che all'imputato detenuto la notifica possa

venire effettuata anche nelle forme di cui all'art. 170 dello stesso

codice", ha precisato (punto 2 del "Considerato in diritto") che la

"notifica nelle forme ordinarie, nei confronti di chi sia detenuto

per altro processo, non importa menomazione del suo diritto di difesa

fin quando viene eseguita alle persone e nei luoghi con cui è

ragionevole presumere che l'imputato conservi, nonostante il suo

stato di detenzione, contatti e rapporti", mediante "consegna della

copia nei luoghi ove l'imputato ha residenza o dimora", dovendosi

ritenere che "le persone cui la copia è consegnata, o per i vincoli

e i rapporti che esse hanno con l'imputato e sono dalla legge

indicati, o per la scelta fiduciaria che egli stesso ebbe a farne...

inoltreranno a lui l'atto notificato";

che, in base alla ratio decidendi della suddetta pronuncia, la

questione ora proposta è da ritenersi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 168, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal

Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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