Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1973 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale, promossi con due

ordinanze emesse il 20 aprile 1971 dalla sezione istruttoria della

Corte d'appello di Bologna nei procedimenti penali rispettivamente a

carico di Giannini Domenico e La Bella Vittorio, iscritte ai nn. 371 e

420 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1971 e n. 323 del 22 dicembre

1971.

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1973 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Risulta dall'ordinanza del 20 aprile 1971 della sezione

istruttoria presso la Corte di appello di Bologna che Giannini

Domenico, sorpreso in flagrante furto di un'autovettura ed arrestato,

s'abbandonò ad atti di violenza, onde si rese necessario il di lui

ricovero nel manicomio giudiziario di Reggio Emilia. Sottoposto a

perizia psichiatrica con ordinanza comunicata al difensore di ufficio,

nominato dopo che egli aveva revocato la prima nomina del difensore di

fiducia, il Giannini veniva ritenuto totalmente infermo di mente.

Avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento dell'imputato,

giudicato non imputabile per incapacità assoluta di intendere o di

volere, proponeva appello il procuratore generale presso la Corte

d'appello di Bologna, il quale, tra l'altro, eccepiva l'illegittimità

costituzionale degli artt. 88, 134 e 305 del codice di procedura

penale, assumendone il contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 27 della

Costituzione, in quanto non prevedono la partecipazione nel processo

penale di un legale rappresentante dell'imputato infermo di mente per

l'esercizio del diritto di difesa.

Con la citata ordinanza del 20 aprile 1971 la sezione istruttoria,

in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., ha sollevato dubbi sulla

legittimità degli artt. 134 e 304 cod. proc. pen., nella parte in cui

non dispongono che, ai fini della nomina del difensore di fiducia,

l'imputato infermo di mente sia rappresentato dal tutore eventualmente

già nominato o assistito da un curatore speciale, nonché degli artt.

169 e 266 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che la

copia dell'atto notificando sia consegnata anche al tutore o al

curatore suddetti.

2. - Identiche questioni di legittimità costituzionale sono state

sollevate dalla stessa sezione istruttoria con ordinanza in pari data,

nel corso del procedimento penale a carico di La Bella Vittorio.

Questi, ricoverato presso l'Ospedale psichiatrico di Rieti, veniva

sottoposto a perizia psichiatrica e riconosciuto infermo di mente.

Avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento dell'imputato,

giudicato non imputabile per incapacità assoluta d'intendere o di

volere, proponeva appello il procuratore generale con le medesime

argomentazioni surriferite, cui seguiva la correlativa decisione della

sezione istruttoria, anch'essa nei medesimi termini.

3. - Nei giudizi innanzi a questa Corte non vi è stata

Costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze di cui in epigrafe della sezione istruttoria

presso la Corte d'appello di Bologna sono sollevate identiche

questioni, che possono essere decise con unica sentenza, previa

riunione dei relativi giudizi.

2. - Nel corso di due procedimenti penali a carico di soggetti, per

i quali si rese opportuno, dopo la cattura in esecuzione di appositi

mandati, l'accertamento della capacità d'intendere o di volere, la

sezione predetta prospetta il dubbio che gli artt. 134 e 304 cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevedono che, ai fini della nomina del

difensore di fiducia, l'imputato che si assuma infermo di mente, sia

legalmente rappresentato dal tutore, nel caso che questi risulti già

nominato, o da un curatore speciale, contrastino con i principi di cui

agli artt. 2, 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. E ciò in

analogia con le disposizioni degli artt. 155, quarto comma, cod. pen. e

14, terzo comma, cod. proc. pen., che disciplinano l'intervento del

rappresentante legale dell'imputato all'atto di accettazione della

remissione della querela, nonché sul presupposto che dalla normativa

impugnata derivi una ingiustificata disparità di trattamento nei

confronti dell'imputato pienamente capace, nel concreto esercizio del

diritto di difesa personale.

La sezione istruttoria inoltre denunzia, sotto profili analoghi,

anche gli artt. 169 e 266 cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevedono, per l'ipotesi predetta, che la copia dell'atto da

notificarsi all'imputato sia consegnata anche al legale rappresentante,

tutore o curatore speciale.

3. - Occorre preliminarmente precisare che, in aderenza ai limiti

che all'attuale giudizio di costituzionalità sono segnati dalle

fattispecie di merito ed atteso che in entrambi i procedimenti non

risulta essere stata previamente dichiarata l'interdizione degli

imputati, impropriamente nelle ordinanze si profila l'esigenza della

partecipazione del tutore a taluni atti processuali penali.

Il "thema decidendum" resta in tal guisa limitato alla sola

problematica concernente l'interposizione di uno speciale

rappresentante legale nell'atto di nomina del difensore o nella

ricezione degli atti notificandi all'imputato che si assuma essere

infermo di mente.

Le questioni così prospettate ed intese non sono fondate.

4. - La peculiare natura del processo penale e degli interessi in

esso coinvolti implica necessariamente la diretta e personale

partecipazione dell'imputato al compimento degli atti che involgono

l'esercizio della di lui difesa in ordine a circostanze di fatto e

situazioni che lo riguardano. Si pone, quindi, come eccezionale la

possibilità che in rappresentanza dell'imputato intervenga altro

soggetto. Ed anzi, anche nel caso di giudizio per reato che la legge

punisce soltanto con la multa o con l'ammenda, nel quale è ammesso che

l'imputato possa, con mandato speciale, farsi rappresentare dal

difensore, il giudice ha potestà di ordinare che egli compaia

personalmente (art. 125, secondo comma, cod. proc. pen.), quando ne

ritenga opportuna la presenza ai fini degli accertamenti processuali.

In particolare, in omaggio ai principi della difesa, la vigente

disciplina del processo penale non consente che siano eseguite nei

confronti di alcun rappresentante le notificazioni degli atti, la cui

legale conoscenza si richiede sia acquisita dall'imputato

personalmente, né che altri si sostituisca all'imputato nella nomina

del difensore di fiducia.

Siffatta disciplina, secondo unanime dottrina e giurisprudenza, ha

fondamento nell'affermata coincidenza nel sistema positivo tra la

capacità di essere imputato e la capacità di agire nel processo

penale, salve le eccezioni specificamente previste dalla legge (artt.

155, terzo e quarto comma, cod. pen.; 192, secondo comma, e 193, primo

comma, cod. proc. pen.). Essa trova d'altronde puntuale riscontro nella

garanzia costituzionale del diritto all'autodifesa sancito dall'art.

24, secondo comma, della Costituzione quale diritto inviolabile

dell'imputato, distinto dal parallelo diritto di difesa tecnica (sent.

ns 205 del 1971 di questa Corte).

L'autodifesa, nell'ambito del principio del contraddittorio ha

riguardo ad un complesso di attività mediante le quali l'imputato,

come protagonista del processo penale, ha facoltà di eccitarne lo

sviluppo dialettico contribuendo all'acquisizione delle prove ed al

controllo della legalità del suo svolgimento.

A tali fini sono specialmente preordinati così il diritto

dell'imputato di designare il difensore di fiducia, come il requisito

della personalità delle notificazioni degli atti a lui diretti, in

quanto volti a renderlo edotto dell'accusa contestatagli, ai fini

dell'autodifesa. E ciò senza pregiudizio per l'imputato, ancorché

l'organo giudiziario procedente ignori quale sia l'effettivo stato

mentale di lui, attesi i poteri-doveri che a riguardo sono conferiti

all'organo predetto, in sede di accertamento critico della verità nel

processo. Accertamento cui in nessun caso, per effetto di

interposizione rappresentativa, può impedirsi all'imputato di

partecipare, indicando quegli elementi e quelle circostanze di fatto

che egli ritenga utili.

Non può d'altra parte dubitarsi che anche l'incapace d'intendere e

di volere può, con le sue dichiarazioni e con i suoi comportamenti,

contribuire all'accertamento della verità ed alla realizzazione

pratica degli scopi del processo penale.

5. - L'esigenza di assicurare il diritto di difesa materiale anche

all'imputato che si assuma incapace d'intendere o di volere, esclude

quindi che le norme impugnate creino una irrazionale disparità di

trattamento, a causa del pregiudizio di fatto che possa eventualmente

derivare all'imputato dall'omesso o non avveduto esercizio della

propria difesa, e siano pertanto in contrasto con gli artt. 2, 3 e 24

della Costituzione. Va osservato al riguardo che gli inconvenienti

connessi all'eventuale carenza di una responsabile valutazione, da

parte dell'imputato non pienamente capace d'intendere o di volere,

delle conseguenze del suo comportamento processuale trovano congruo

rimedio nella tempestiva nomina del difensore, da parte dell'organo

procedente: difensore che, anche se nominato d'ufficio, deve essere

informato degli atti riguardanti il suo assistito, onde possa

pienamente espletare, sotto i profili deontologico e

giuridico-processuale, le funzioni inerenti al mandato conferitogli.

Né va trascurato il potere-dovere dell'organo giudiziario di

procedere scrupolosamente agli accertamenti che si rendano opportuni

vagliando criticamente la fondatezza delle dichiarazioni dell'imputato,

particolarmente quando, o nel corso dell'interrogatorio o per

informative da parte di autorità o di soggetti che vi abbiano

interesse, vengano posti in evidenza anormalità psichiche o

comportamenti tali da esigere che siano disposte indagini

medico-legali.

Alla tematica del diritto di auto-difesa è infine ispirato il

disposto dell'art. 88 cod. proc. pen., inteso ad evitare, nell'ambito

della razionale interpretazione di esso, ovviamente demandata al

giudice del merito, che l'imputato rimanga pregiudicato, nell'esercizio

dei suoi diritti, dalla circostanza che non sia in grado di attendere

consapevolmente ed efficacemente alla propria difesa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale,

sollevate dalla sezione istruttoria presso la Corte d'appello di

Bologna con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3 e

24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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