Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1981 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 cod.

proc. pen., in relazione all'art. 1248 del codice della navigazione,

promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977 dal pretore di

Sorrento, nel procedimento penale a carico di Gargiulo Lauro ed altro,

iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Gargiulo Lauro e Raffaele,

imputati, rispettivamente, dei reati di cui agli artt. 80 e 135,

nonché all'art. 79 del Codice stradale, il Pretore di Sorrento, con

ordinanza 4 luglio 1977, dato atto che gli imputati non erano comparsi

al dibattimento e che al Gargiulo Raffaele, imbarcato in qualità di

marittimo su una nave mercantile, il decreto di citazione a giudizio

era stato notificato ai sensi dell'art. 169 c.p.p., ha sollevato, in

relazione agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità

costituzionale del detto articolo nella parte in cui consente che, al

marittimo imbarcato, la notifica di atti processuali venga effettuata

nella casa di abitazione mediante consegna a persona convivente.

A sostegno della censura il Pretore si richiama anzitutto alla

giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la tutela del diritto di

difesa esigerebbe che la notifica fondata su presunzione legale di

conoscenza sia collegata ad idonei strumenti che garantiscano il

massimo grado di probabilità che l'imputato venga effettivamente a

conoscenza dell'atto notificatogli.

Ciò posto, e ricordando che, secondo l'art. 1248 del codice della

navigazione, ai fini delle notificazioni la nave è considerata casa

di abitazione dei passeggeri e delle persone dell'equipaggio, il

giudice a quo afferma che la procedura regolata dall'art. 169 c.p.p.'

in quanto divergente dalle forme previste dal citato art. 1248 cod.

navigazione, concreterebbe una lesione del diritto di difesa perché la

lontananza in mare ostacolerebbe l'effettiva conoscenza dell'atto da

parte dell'interessato. E sarebbe così leso anche il principio di

eguaglianza giacché la denunziata limitazione del diritto di difesa

comporterebbe una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie

di cittadini garantiti più efficacemente, come gli irreperibili, i

latitanti, i detenuti ed i militari, i quali, pur trovandosi in

condizioni obiettivamente più favorevoli ai fini in esame, sarebbero

tuttavia meglio tutelati in virtù delle norme che stabiliscono nei

loro riguardi particolari cautele nella notificazione (artt. 170, 173,

174 c.p.p.).

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 320 del 3 novembre 1977.

In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che, secondo la costante giurisprudenza della

Corte di cassazione, la notifica all'imputato imbarcato in qualità di

marittimo su una nave mercantile è da considerare perfetta se

effettuata nelle forme di cui all'art. 169 c.p.p., mediante consegna

della copia nella casa di abitazione dell'interessato a persona con lui

convivente. Tale forma di notifica sarebbe alternativa a quella

prevista dall'art. 1248 cod. navigazione, giacché l'imputato potrebbe

avere più di una casa di abitazione, e la notifica, quindi, potrebbe

indifferentemente eseguirsi tanto nella forma ordinaria prevista

dall'art.169 c.p.p., quanto nella forma speciale indicata dall'art.

1248 cod. navigazione. Con ciò la giurisprudenza ordinaria, d'altra

parte, si sarebbe attenuta al principio generale, costantemente

applicato in materia di notifica di atti penali, secondo cui l'assenza

dell'imputato è irrilevante, ancorché dovuta a motivi di lavoro,

quando la notifica risulti puntualmente effettuata secondo le norme

relative, versandosi in tal caso in una tipica ipotesi di presunzione

assoluta di conoscenza. Trattandosi dell'applicazione di un principio

di tale natura, dovrebbe escludersi la fondatezza della censura

riferita alla pretesa violazione del principio di eguaglianza, e ciò

anche in riferimento all'allegata esistenza delle speciali procedure

ricordate nell'ordinanza, che non potrebbero avere rilievo in

relazione, appunto, ad una norma ispirata ad un principio di carattere

generale e riguarderebbero, comunque, situazioni diverse da quelle

considerate.

Dovrebbe altresì escludersi la violazione del diritto di difesa

perché, mentre la giurisprudenza tenderebbe ad escludere la validità

delle notifiche eseguite nella casa di abitazione quando i familiari

facciano presente che l'imputato si è allontanato da tempo senza dare

più notizie di sé, in ogni caso potrebbe sempre farsi luogo, anche

in dibattimento, all'accertamento dell'eventuale legittimo impedimento

a comparire. Considerato in diritto :

1) La Corte è chiamata a stabilire se l'art. 169, primo comma

c.p.p., consentendo che la notifica possa essere effettuata, nelle

forme ivi previste, anche nei confronti di imputato imbarcato su nave

mercantile, violi l'art. 24, commi secondo e terzo Cost.

L'ordinanza di rimessione rileva che la norma anzidetta, non

disponendo che la notificazione al marittimo imbarcato sia eseguita

nei modi stabiliti dall'art. 1248 cod. nav. - che considera, ai fini

delle notificazioni, la nave come casa di abitazione - determinerebbe,

per la difficoltà dell'interessato di venire a conoscenza dell'atto,

un serio ostacolo alla possibilità di una adeguata difesa, con

conseguente violazione dell'art. 24, secondo comma Cost. Inoltre,

verrebbe a realizzarsi a danno dello stesso una ingiustificata

disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di imputati,

quali gli irreperibili, i latitanti e i detenuti, che sarebbero

garantiti in modo più efficace, attraverso la previsione di forme

particolari di notificazione nei loro confronti.

2) Le proposte questioni non sono fondate. Occorre innanzi tutto

chiarire che il riferimento all'art. 1248 cod. nav. appare del tutto

irrilevante ai fini della indagine sulla legittimità costituzionale

della norma denunziata. Invero, secondo la giurisprudenza della Corte

di cassazione, la notificazione eseguita nella casa di abitazione di

un imputato durante il periodo di imbarco dello stesso in qualità di

marittimo non è in contrasto con l'art. 1248 del codice della

navigazione giacché, non essendo escluso che il notificando possa

avere più di una casa di temporanea abitazione, e poiché la citata

norma non fa che equiparare la nave alla casa di abitazione, la

notificazione può eseguirsi tanto nei modi ordinari di cui

all'art.169 c.p.p. quanto nella forma speciale di cui all'art.1248

cod. navigazione. L'alternatività delle due forme di notificazione

esclude ovviamente la pertinenza del proposto raffronto fra le

menzionate disposizioni processuali.

3) Per quanto concerne gli altri aspetti della complessa censura,

va ricordata la giurisprudenza di questa Corte, la quale, nel

verificare la legittimità costituzionale delle norme che regolano la

notificazione degli atti all'imputato, pur non ritenendo appagante la

presunzione di conoscenza degli atti medesimi come conseguenza

dell'adempimento delle formalità stabilite dalla legge, confermando

così l'esigenza che siano poste in essere le migliori condizioni per

la conoscibilità dell'atto da parte dell'interessato, ha, tuttavia,

considerato valida la notificazione stessa, ove sussistano condizioni

adeguate per rendere possibile la conoscenza dell'atto da parte del

destinatario di esso (cfr. sent. 125/1970; 170/1976); qualora cioè

la presunzione risulti collegata ad elementi di fatto ben precisi e

sintomatici, tali da rendere sufficientemente sicuro il conseguimento

dello scopo della notificazione.

E tali condizioni ricorrono nella specie in esame, in quanto la

notifica deve considerarsi idonea a raggiungere l'imputato, essendo

verosimile che le persone legittimate a ricevere l'atto, per i vincoli

ed i rapporti che hanno con l'interessato, portino a sua conoscenza il

contenuto dell'atto stesso, sicché la notificazione in quella forma

effettuata può realizzare il suo scopo.

Né vale opporre la difficoltà dell'informazione ove la nave sia

in corso di navigazione, in quanto i mezzi attuali di comunicazione

consentono di raggiungere la nave anche in mare aperto.

Se poi difetti ogni collegamento dell'interessato con il luogo

della sua precedente dimora e le persone ivi rinvenute si rifiutino

per tale ragione di ricevere la copia dell'atto, la notificazione non

può ritenersi avvenuta.

Inoltre, qualora venga accertata la impossibilità dell'interessato

a comparire in giudizio alla data statilita, dovrà darsi atto di tale

legittimo impedimento, adottando i provvedimenti previsti dall'art.

497 c.p.p.

4) Le esposte considerazioni valgono ad escludere ogni pregiudizio

alle possibilità di difesa dell'imputato e dimostrano, altresì, la

infondatezza della dedotta disparità di trattamento rispetto alle

altre categorie di imputati innanzi menzionate.

Questi ultimi, infatti, non ricevono un trattamento più favorevole

ai fini dell'esercizio del diritto di difesa ma per essi il

legislatore ha soltanto dettato norme particolari, che tengono conto

della speciale situazione in cui si trovano i soggetti interessati al

procedimento di notificazione.

Le censure di incostituzionalità vanno pertanto disattese.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 169 del Codice di procedura penale sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Pretore di Sorrento con

ordinanza del 4 luglio 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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