Corte costituzionale

Ordinanza n. 546/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 202, secondo

comma, 169, ultimo comma, e 175 del codice di procedura penale del

1930 promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dalla Corte di

cassazione sul ricorso della parte civile Colacioppo Antonio nel

procedimento penale a carico di Giacomini Giovanni ed altro iscritta

al n. 557 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che con ordinanza del 6 giugno 1989, pervenuta alla Corte

costituzionale il 6 settembre 1990, la Corte di cassazione ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 202, secondo comma, 169, ultimo comma, e 175 del codice di

procedure penale del 1930, nella parte in cui anche per le

impugnazioni di una sentenza o di un altro provvedimento penale

proposte per i soli interessi civili, quando siano notificate nelle

forme di cui all'art. 169, ultimo comma, considera perfezionata la

notificazione nel momento del recapito al destinatario della

raccomandata recante l'avviso di deposito nella casa comunale di

copia dell'atto;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che sulla medesima questione questa Corte si è già

pronunciata con la sentenza n. 461 del 1990, la quale ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.

169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice di procedura

penale del 1930, nella parte in cui prevede che la notificazione

nelle forme stabilite dall'art. 169, ultimo comma, dell'impugnazione

di una sentenza o di un altro provvedimento penale per i soli

interessi civili si perfeziona al momento del recapito dell'avviso

raccomandato al destinatario, anziché al momento della spedizione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 169,

ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice di procedura

penale del 1930, perché già dichiarato illegittimo in parte qua con

sentenza n. 461 del 1990, questione sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:546 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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