Corte costituzionale

Ordinanza n. 89/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177- bis del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22

ottobre 1987 dal Tribunale di Vigevano nel procedimento penale a

carico di Bernard Andrè ed altri, iscritta al n. 60 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Vigevano, con ordinanza del 22

ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 177-bis

del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che

l'avviso ivi indicato sia redatto nella lingua propria del

destinatario, qualora straniero";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la questione proposta non coinvolge solo

l'istituto delle notificazioni degli atti processuali, ma, più in

generale, il regime della lingua degli atti nel procedimento penale,

con conseguente necessità di individuare esattamente il presupposto

al quale ricollegare il diritto dell'imputato straniero a vedersi

notificare in una lingua per lui accessibile gli atti processuali che

lo riguardano: presupposto in ipotesi ravvisabile non soltanto, come

sembrerebbe suggerire l'ordinanza di rimessione attraverso la

denuncia dell'art. 177-bis del codice di procedura penale, nella

qualità di straniero il cui luogo di dimora all'estero risulti con

precisione dagli atti processuali, ma anche nella semplice qualità

di straniero senza ulteriori specificazioni; ovvero nella

constatazione che dagli atti non emerga la conoscenza della lingua

italiana da parte dell'imputato straniero (v., in tal senso, l'art.

169, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale, approvato con

d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) o che, più semplicemente, la

lingua italiana non sia a lui comprensibile (v., in tal senso, la

più recente giurisprudenza della Corte di cassazione);

e che il petitum avuto di mira dal giudice a quo richiederebbe,

da parte di questa Corte, un intervento additivo, non univoco né

costituzionalmente obbligato, implicante, quindi, scelte

discrezionali riservate al legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 177- bis del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vigevano con ordinanza

del 22 ottobre 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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