Corte costituzionale

Sentenza n. 170/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1976 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 169,

terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con tre ordinanze

emesse il 12 febbraio 1975 dal pretore di Terracina nei procedimenti

penali a carico di Cicchetti Luzio ed altri e di Tabellini Adelmo,

iscritte ai nn. 104, 105 e 106 del registro ordinanze 1975 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 14 maggio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1976 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Terracina, con tre ordinanze emesse il 12 febbraio

1975 in un procedimento penale a carico di Cicchetti Luzio ed altri ed

in due procedimenti penali a carico di Tabellini Adelmo, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, terzo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede quale

parte integrante della prima notificazione all'imputato non detenuto la

comunicazione per lettera raccomandata che l'ufficiale giudiziario,

dopo aver consegnato l'atto al portiere, o a chi ne fa le veci, deve

dare in proposito all'interessato.

Il pretore, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, afferma

il principio secondo cui, nel caso di notifica per deposito ed

affissione disciplinata dall'ultimo comma dello stesso art. 169 c.p.p.,

la comunicazione che, anche in quel caso, l'ufficiale giudiziario deve

dare per lettera raccomandata all'interessato sarebbe parte integrante

della notificazione, e ne desume una ingiustificata disparità di

trattamento, con lesione dei diritti della difesa, per quanto riguarda

la disposizione impugnata, in forza della quale la comunicazione resta

invece una operazione successiva alla notifica che si intende come

avvenuta con la consegna dell'atto al portiere. Invero, la presunzione

che questi, in ossequio ai suoi obblighi funzionali, consegni

effettivamente e tempestivamente l'interessato l'atto notificato

dall'ufficiale giudiziario sarebbe contraddetta dalla pratica, che

offrirebbe numerosi esempi di mancata osservanza di tali doveri.

Per le esposte condizioni il pretore ha ritenuto la norma impugnata

in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Nessuno si è costituito nel presente giudizio e la causa è stata

assegnata in camera di consiglio per la decisione. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze del pretore di Terracina, indicate in

narrativa, hanno per oggetto identica questione: sicché è da disporre

la riunione dei rispettivi giudizi ai fini di contestuale decisione.

2. - La questione sollevata dal pretore concerne l'art. 169, terzo

comma, del codice di procedura penale, che, nel caso di prima

notificazione all'imputato non detenuto, eseguita con atto consegnato

nelle mani del portiere o di chi ne fa le veci, prescrive bensì il

successivo invio di lettera raccomandata all'interessato, ma non quale

parte integrante della notificazione, da considerarsi già espletata

mediante la consegna al portiere. Secondo le ordinanze, ciò

contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost. perché irrazionalmente il

caso sarebbe regolato diversamente dal caso analogo previsto

dall'ultimo comma dello stesso art. 169 (deposito nella casa comunale e

successiva affissione) in cui la comunicazione successiva, mediante

lettera raccomandata all'interessato, perfeziona sostanzialmente la

notificazione stessa: ciò con l'effetto, nel primo caso, di una

potenziale menomazione dei diritti di difesa.

3. - La questione è fondata.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'avviso che

l'ufficiale giudiziario è tenuto a dare con lettera raccomandata a

norma del terzo comma dell'art. 169 c.p.p., non incide né

sull'esistenza né sulla validità della notificazione, che si deve

considerare già eseguita mediante la consegna dell'atto al portiere o

a chi ne fa le veci. Onde, se alla notifica è collegato un termine,

esso decorre dalla data di consegna al portiere e non già da quello di

ricezione della lettera raccomandata. Ciò in quanto la comunicazione

in parola è prescritta soltanto a scopo informativo, al fine cioè che

l'interessato abbia un ulteriore mezzo di notizia e di controllo della

notifica effettuata.

La notificazione prevista dall'ultimo comma dello stesso art. 169,

in casi analoghi a quello del terzo comma, è stata, invece, ritenuta

dalla giurisprudenza ordinaria perfezionata solo quando l'ufficiale

giudiziario abbia ottemperato a tutte le formalità ivi previste, tra

cui, quindi, anche la spedizione della raccomandata di avviso

all'imputato. Ed a proposito di tale ultima norma, la Corte

costituzionale con la sentenza n. 77 del 1972 ha anche posto in luce

che la comunicazione può risultare vana, sia in via generale, per la

ristrettezza dei termini di impugnazione e di opposizione, sia per

motivi contingenti collegati alla eventuale disfunzione del servizio

postale, sì da ostacolare l'esercizio del diritto di difesa ed ha

conseguentemente dichiarato l'illegittimità dell'ultimo comma

dell'art. 169 c.p.p. nella parte in cui considera effettuata la

notificazione per deposito nella casa comunale alla data di inoltro

dell'avviso al destinatario anziché alla data di ricezione.

In ottemperanza al principio che la garanzia della difesa non può

ritenersi osservata quando, pur essendo possibile adottare una forma di

notificazione tale da portare il contenuto dell'atto nell'effettiva

sfera di conoscibilità dell'interessato, si faccia ricorso ad altra

forma di notifica dalla quale deriva una presunzione legale di

conoscenza, questa Corte, con la citata sentenza n. 77 del 1972, ai

fini del controllo dell'osservanza della garanzia di difesa, ha

sostanzialmente riconosciuta l'esigenza di accertare se, comunque, la

notifica fondata su presunzione legale risponda a criteri tali da

realizzare il maggior numero possibile di probabilità che si verifichi

la conoscenza reale dell'atto da parte del destinatario.

4. - Ciò posto, anche a prescindere dalla peraltro diffusa

statuizione giurisprudenziale secondo cui nel caso di cui all'articolo

169, terzo comma, l'atto è validamente notificato anche se la consegna

viene effettuata a mani del sostituto di fatto del portiere, con le

implicazioni evidenti che dalla precarietà della posizione di tale

soggetto derivano in senso contrario alla piena affidabilità allo

stesso della cura di interessi così incisivi come quelli legati alla

notifica di un atto penale, deve, comunque, constatarsi che, in ogni

caso, la notifica al portiere rimane un mezzo alquanto incerto riguardo

agli scopi da raggiungere. Anche se i portieri, ai fini dell'art. 169

c.p.p. si vogliano identificare soltanto in quelle persone alle quali

è affidata stabilmente la sorveglianza degli immobili secondo le norme

vigenti in materia, (artt. 62 t.u. leggi di ps. e 111 e 113 del

relativo regolamento) deve, tuttavia, tenersi presente che, per la

brevità dei termini di impugnazione già espressamente posta in

evidenza dalla Corte, con la citata sentenza n. 77 del 1972, e la

gravità delle conseguenze di eventuali e sempre possibili omissioni o

ritardi, il loro intervento presenta aspetti peculiari, rappresentando

esso, nell'ambito della situazione corrispondente alla norma impugnata,

l'unico tramite o strumento previsto dalla legge ai fini

dell'osservanza della primaria esigenza di porre comunque in essere le

migliori condizioni per la conoscibilità dell'atto da parte

dell'interessato. È, pertanto; da considerare che la natura formale

della notificazione non può mai escludere il riscontro della

sussistenza delle migliori condizioni per rendere possibile la

conoscenza reale dell'atto da parte dell'interessato, dovendo la

esigenza di certezza degli atti processuali, cui la detta natura della

notifica corrisponde, accompagnarsi alle fondamentali garanzie della

difesa nel processo penale poste dall'art. 24 della Costituzione.

5. - La mera notificazione al portiere o a chi ne fa le veci,

considerata dalla disposizione impugnata, come unico elemento

costitutivo e sufficiente della notificazione stessa, va di conseguenza

riconosciuta in contrasto con entrambe le norme costituzionali di

riferimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 169, comma

terzo, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede,

quale elemento integrante e sostanziale della prima notificazione,

presso il portiere o chi ne fa le veci, all'imputato non detenuto, che

l'ufficiale giudiziario debba darne notizia al destinatario a mezzo di

lettera raccomandata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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