Corte costituzionale

Ordinanza n. 355/1987

Altra decisione · depositata il 29/10/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169, commi

primo e quinto, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 24 marzo 1980 dal Pretore di Piacenza, iscritta

al n. 425 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Piacenza, con ordinanza del 24 marzo

1980, ha denunciato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 169, primo e quinto comma,

del codice di procedura penale, in quanto "le notifiche - come quella

de qua - basate sul principio del rifiuto tacito a ricevere la

raccomandata da parte dell'imputato assente dalla sua abitazione,

contrastano in modo evidente con l'essenzialità della ricezione

reale dell'avviso raccomandato in questione", ricollegandosi a tale

premessa "la conseguenza di reputare come perfezionativo della

notifica o il solo periodo di giacenza" ovvero "assieme a quello

l'avviso di giacenza", "secondo quanto prescritto dalle norme

dell'ordinamento postale";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrata in vigore la legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni

di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con

la notificazione di atti giudiziari), il cui art. 15 ha sostituito il

terzo ed il quinto comma del codice di procedura penale, che

risultano ora, rispettivamente, del seguente tenore: "Il portiere o

chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto

notificato, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario

dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata

con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono

dal ricevimento della raccomandata" (art. 169, terzo comma, del

codice di procedura penale); "Se le persone indicate nella prima

parte di questo articolo mancano o non sono idonee o si rifiutano di

ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa è

depositata nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o,

in mancanza di questa, del comune dove egli abitualmente esercita la

sua attività professionale. Avviso del deposito stesso è affisso

alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta

del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività

professionale. L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, dare

all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera

raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della

notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata" (art.

169, quinto comma, del codice di procedura penale);

che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua

della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora

rilevante;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Piacenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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