Corte costituzionale

Sentenza n. 159/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/11/1972 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 del

codice di procedura penale, in relazione agli artt. 506-510 dello

stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1972 dal

pretore di Brunico nel procedimento penale a carico di Crazzolara

Ernst, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1972 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un incidente di esecuzione di quattro decreti penali

di condanna a carico di Ernst Crazzolara, i quali, nella precaria

assenza di questi, erano stati notificati a mani del padre convivente,

il pretore di Brunico, con ordinanza del 22 gennaio 1972, ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità

costituzionale dell'art. 169 del codice di procedura penale, per quanto

concerne il giudizio per decreto, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione.

Ad avviso del pretore, sussisterebbe disparità di trattamento tra

l'imputato irreperibile, che non può essere condannato per decreto

(sent. n. 90 del 1963), e l'imputato assente, il quale, pur trovandosi

nella stessa posizione di fatto del primo, quando si sia allontanato

senza una meta prefissa o senza averla comunicata ai conviventi, è,

invece, assoggettabile a tale forma di giudizio.

Tenuto, poi, conto che l'opposizione al decreto può essere

proposta - ed entro breve termine - soltanto dall'interessato

personalmente o per tramite di procuratore speciale, la norma

denunziata - nella parte concernente la notificazione dello stesso

decreto a mani del consegnatario convivente o, in mancanza, del

portiere o di chi ne fa le veci - opererebbe, nel procedimento

monitorio, in contrasto con il principio dell'inviolabilità del

diritto di difesa.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale riguarda l'art.

169 del codice di procedura penale, nel caso di sua applicazione al

procedimento per decreto penale, in relazione agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

2. - La Corte ha già esaminato sotto diversi profili alcune

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 169 cod. proc. pen.,

ritenendo fondata solo la denunzia mossa all'ultimo capoverso (nel

senso che i termini, anziché dalla data di spedizione, ad opera

dell'ufficiale giudiziario, della comunicazione dell'avvenuto deposito

dell'atto presso la casa comunale, debbano decorrere dalla data di

ricevimento della raccomandata: sent. n. 77 del 1972).

3. - Tenendo conto degli argomenti posti a base di precedenti

sentenze (n. 170 del 1963, n. 27 del 1966 e n. 48 del 1969), con le

quali questa Corte ha disatteso le censure attinenti al procedimento

per decreto penale nelle sue peculiarità processuali (artt. 506-510

cod. proc. pen.), la questione ora proposta, in riferimento agli artt.

3 e 24 Cost., va risolta nel quadro più generale dei principi

affermati a proposito della prima notifica all'imputato non detenuto,

nella già citata sentenza n. 77 del 1972.

4. - Senza dubbio, la relativa brevità del termine si inserisce

nel sistema del codice.

Nel prefissare il termine per l'opposizione al decreto penale, il

legislatore ha operato una sua scelta tipicamente discrezionale, che

sarebbe illegittima solo se - nell'assenza di un metro, a livello

costituzionale, per la congruità del termine stesso - quest'ultimo

vanificasse, sul piano dell'id quad plerumque accidit, l'azione

difensiva: ciò che può dirsi qui escluso dai dati dell'esperienza.

Tale congruità "deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse

del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare

i propri diritti, quanto in relazione alla funzione assegnata

all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento giuridico" (Corte

cost. 1962, n. 93; vedansi anche le sentenze n. 59 del 1969, n. 10 del

1970 e n. 136 del 1971).

Va aggiunto, per completezza e di passaggio, che l'art. 192,

secondo comma, cod. proc. pen. introduce un'eccezione all'art. 509,

primo comma, facultando sia i genitori per i figli minori sottoposti

alla loro potestà - soggetti penalmente capaci, se ultradiciottenni

(art. 98 cod. pen.), e processualmente capaci, se ultraquattordicenni

(art. 120, terzo comma, cod. pen.; art. 159, n. 1, e art. 169, quarto

comma, cod. proc. pen.) - sia il tutore per le persone sottoposte a

tutela, a proporre l'impugnazione che spetta ad imputati meno atti a

prevedere e a provvedere, cioè a predisporre idonee misure per

l'eventualità di una notifica in loro assenza. E, come è noto,

l'opposizione al decreto monitorio rientra nella categoria dei mezzi di

impugnazione, pur con caratteristiche che la differenziano dai mezzi

ordinari.

Non è, pertanto, vulnerato il diritto di difesa (art. 24, secondo

comma, Cost.): questa Corte ha più volte affermato che non sono

richieste identiche modalità per il suo esercizio, potendo esso venire

diversamente regolato ed adattato alle speciali esigenze dei singoli

procedimenti, purché non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni

(vedansi le sentenze n. 46 del 1967 e n. 16 del 1970; e, per qualche

accostamento, n. 108 del 1963).

5. - Neppure sussiste la violazione del principio di eguaglianza

(art. 3 Cost.) - come assume, invece, il pretore di Brunico - per

l'incompatibilità tra la procedura per decreto penale - che consente

solo all'imputato personalmente o per mezzo di procuratore speciale di

interporre opposizione (articolo 509, primo comma, cod. proc. pen.) - e

la dichiarazione di irreperibilità dell'imputato (art. 170 cod. proc.

pen.: vedasi la sentenza n. 90 del 1963 di questa Corte), la quale

attribuisce al difensore il potere di impugnazione. La posizione

dell'irreperibile è ben diversa da quella del precariamente assente,

sicché appare del tutto giustificato il differente trattamento

processuale, che all'uno e all'altro è riservato.

All'opposto, la compatibilità violerebbe l'art. 3 Cost., dato che

- essendo il decreto penale opponibile solo dall'interessato o da un

suo procuratore speciale - verrebbe meno il trattamento processuale

unitario della categoria degli irreperibili; d'altronde, sarebbe

irragionevole pretendere, ai fini dell'osservanza del precetto

costituzionale, che sia notificato a mani proprie un decreto penale

emesso nei confronti di chiunque si sia allontanato anche

momentaneamente dalla sua abitazione o dal luogo in cui abitualmente

esercita la sua attività professionale.

Di converso, un utile rimedio è stato escogitato dal prudente

magistero della Cassazione, secondo la quale, per l'imputato da tempo

assente, che non abbia dato notizie del suo nuovo recapito, occorre

procedere alla notificazione con il rito degli irreperibili. Ne

discende che l'imputato erroneamente ritenuto assente e, in effetti,

irreperibile, cui sia stato notificato il decreto di condanna, ben può

eccepire la nullità della notificazione e la conseguente mancata

istituzione del rapporto processuale.

6. - L'espresso obiettivo dell'ordinanza è di rendere

obbligatoria, nel caso particolare del decreto penale, la notifica a

mani proprie; ma è ovvio che si tratta di riforma che non spetta alla

Corte di attuare, anche a prescindere dal rilievo che ciò andrebbe

contro le necessità pubblicistiche del potere punitivo e del sollecito

svolgimento del processo, imposte dal carattere e dai fini della

pretesa punitiva in generale e del rito per decreto penale in ispecie;

necessità che vanno contemperate con l'osservanza delle garanzie della

difesa e non, da questa, vanificate.

E qualora l'ordinanza, lamentando la brevità del termine (che già

una Commissione ministeriale di studio propose di portare a dieci

giorni: Progetto di modificazioni per l'aggiornamento del codice di

procedura penale, Roma, 1950), ne volesse un allargamento, ciò non

eliminerebbe l'eventualità che l'interessato non ne abbia tempestiva

contezza.

Rilievi critici, se mai, vanno spostati dall'art. 169 all'articolo

509, primo comma, cod. proc. pen., il quale, per altro, non è oggetto

di discussione: problema di cui, de iure condendo, aveva proposto una

soluzione, per quanto parziale ed insufficiente, la citata Commissione

ministeriale di studio, prevedendo che la richiesta dell'ordinario

giudizio in contraddittorio mediante l'opposizione potesse essere

avanzata anche dal difensore che l'imputato avesse nominato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 169 del codice di procedura penale, per quanto riguarda la

sua applicazione al procedimento monitorio (articoli 506-510 dello

stesso codice), sollevata dal pretore di Brunico con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari