Art. 46 — (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:

  • a)data e il luogo di nascita;
  • b)residenza;
  • c)cittadinanza;
  • d)godimento dei diritti civili e politici;
  • e)stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • f)stato di famiglia;
  • g)esistenza in vita;
  • h)nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • i)iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • l)appartenenza a ordini professionali;
  • m)titolo di studio, esami sostenuti;
  • n)qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • o)situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • p)assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • q)possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • r)stato di disoccupazione;
  • s)qualita' di pensionato e categoria di pensione;
  • t)qualita' di studente;
  • u)qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • v)iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • z)tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • aa)di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • bb)di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • bb-bis)di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • cc)qualita' di vivenza a carico;
  • dd)tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • ee)di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R) 321
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

3

Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale.

21

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 31 dicembre 2016.

Testo vigente dal 27 febbraio 2016

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2003 al 27 febbraio 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 31 dicembre 2016.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art46 · fonte del testo

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