Art. 825 c.p.c. — Deposito del lodo

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[1]((La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

[2]Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma.

[3]Contro il decreto che nega o concede l'esecutorieta' del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.))

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore dal 2 marzo 2006 al 26 novembre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 825 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19724/2025

    16 luglio 2025

    In tema di invenzione del dipendente, il procedimento, previsto dall'art. 64, comma 4, c.p.i., per la liquidazione dell'equo premio ha natura di arbitrato e non di arbitraggio, essendo volto non a determinare un elemento del negozio già concluso, ma a dirimere la controversia, insorta tra le parti in ordine al relativo ammontare, attraverso una decisione cui si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 806 e ss. c.p.c.

    Art. 825 c.p.c. · Art. 64 c.p.i. · Art. 806 c.p.c. · Art. 816 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 55 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 80/1992

    Questione infondata
    4 marzo 1992

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 825 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA…

    Art. 825 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 2 marzo 2006. 88 parole tolte, 33 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

La parte che intende tolto: far aggiunto: fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica tolto: e' tenuta a depositarlo in originale aggiunto: ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto tolto: di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente aggiunto: contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria tolto: della tribunale nella cui circoscrizione aggiunto: del tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato.

Il tribunale, accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione aggiunto: o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione aggiunto: o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti tolto: nell'articolo aggiunto: dell'articolo 133, secondo comma.

Contro il decreto che nega aggiunto: o concede l'esecutorieta' del lodoaggiunto: , e' ammesso reclamo aggiunto: mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazionetolto: , mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegioaggiunto: ; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza tolto: non impugnabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art825 · fonte del testo

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