L'articolo 819- bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, si applica ai procedimenti arbitrali in corso, salvo che non sia intervenuta pronunzia di incompetenza per motivi di connessione tra la controversia deferita agli arbitri ed una causa pendente davanti al giudice. I reclami proposti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, nel testo in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dal presidente del tribunale. Qualora il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 196 delle disposizioni d'attuazione e transitorie del codice di procedura civile, abrogato dall'articolo 17, comma 2, della presente legge, sia ancora in corso, il termine stesso e' prorogato sino al trentesimo giorno. I lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono impugnabili a norma della legge precedente. Tuttavia, ai procedimenti di impugnazione relativi, come a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 830 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 22 della presente legge. Le disposizioni di cui al capo VI del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 24 della presente legge, si applicano anche qualora il compromesso o la clausola compromissoria siano stati stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' non sia gia' iniziato il procedimento arbitrale in base alla legge precedente. Si applica in ogni caso l'articolo 833 del codice di procedura civile, sempreche' ricorrano le condizioni di cui all'articolo 832 del medesimo codice. Il disposto degli articoli 839 e 840 del codice di procedura civile si applica anche ai lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' non ne siano stati ancora richiesti il riconoscimento o l'esecuzione a norma della legislazione in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 17 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-05;25~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari