Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1992 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 825 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1991

dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la s.p.a.

Technicolor e la s.p.a. Telecolor, iscritta al n. 614 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Technicolor e della

s.p.a. Telecolor, nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Uditi gli avvocati Vittorio Colesanti per la s.p.a. Technicolor,

Dario Di Gravio per la s.p.a. Telecolor e l'Avvocato dello Stato

Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 1 giugno 1991 il Pretore di Roma - adito

con ricorso ex art. 617 c.p.c. della società Technicolor S.p.A. che

aveva proposto opposizione agli atti esecutivi lamentando la

regolarità dell'apposizione della formula esecutiva al lodo

arbitrale emesso nei suoi confronti ed in favore della società Telecolor S.p.A. - ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 825 c.p.c., come modificato dalla legge 9

febbraio 1983 n. 28, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il

giudice della previa convocazione delle parti per sospetta violazione

dell'art. 24 Cost.

Secondo il giudice rimettente, la prescrizione dell'art. 825 cit.,

che contempla che il lodo viene dichiarato esecutivo dal pretore con

decreto emesso inaudita altera parte, ancorché fosse compatibile con

l'art. 24 Cost. nella precedente formulazione della norma perché

prevedeva altresì un termine breve (di cinque giorni dalla data

della sottoscrizione) per il deposito del lodo a cura di uno degli

arbitri, tale non sarebbe più dopo la cit. novella n. 28 del 1983

perché il nuovo testo della norma non solo rimette alle stesse parti

la scelta del momento in cui depositare il lodo, ma anche prescrive

un termine ben più lungo (di un anno) per il deposito stesso. In

questo diverso contesto normativo il diritto della difesa - secondo

il giudice rimettente - non appare più garantito con conseguente

contrasto con l'art. 24 Cost. atteso che, non essendo prevista la

previa convocazione delle parti, "la possibilità della difesa di far

valere in quella sede le eccezioni di cui intende farsi portatrice

sono pressoché nulle". Il decreto di esecutività quindi - che assume un particolare rilievo perché conferisce al lodo efficacia di

sentenza - può essere emesso senza che la parte soccombente possa in

concreto interloquire in alcun caso (neppure ove venga depositato, in

ipotesi, un lodo falso).

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a

mezzo dell'Avvocatura di Stato, concludendo per la non fondatezza

della questione di costituzionalità.

Osserva l'Avvocatura che il controllo del lodo, quale operato dal

Pretore, è meramente estrinseco, sommario e formale, nonché privo

di ogni carattere definitorio, ed assume la forma del decreto, tipica

degli atti emanati in assenza di contraddittorio e preordinati ad

un'omologa su base meramente documentale.

Il diritto di difesa è poi pienamente salvaguardato perché

l'ordinamento appresta adeguati strumenti di impugnazione. Ed

infatti, contro il decreto che (illegittimamente) rifiuta

l'esecutorietà è dato reclamo al presidente del Tribunale, che

provvede sentite le parti con ordinanza ricorribile in Cassazione.

Altresì l'(illegittima) omologazione del lodo da parte del pretore

può costituire oggetto dell'impugnazione per nullità della sentenza

arbitrale, impugnazione la quale può assumere a suo specifico motivo

proprio l'assenza della regolarità formale del lodo medesimo (art.

829 n. 5 c.p.c.); inoltre l'eventuale tardività del deposito del

lodo dichiarato esecutivo può essere fatta valere come vizio

specifico del decreto di esecutorietà in sede di opposizione

all'esecuzione. Né rileva la circostanza che sia previsto il reclamo

al presidente del tribunale contro il decreto di diniego

dell'esecutorietà e non contro il decreto che la concede, perché

mentre l'atto negativo di controllo mantiene una propria

individualità che lo rende possibile oggetto di autonoma censura,

l'atto positivo di controllo si salda con il lodo nella complessa

fattispecie avente efficacia di sentenza suscettibile delle

impugnazioni di cui all'art. 827 c.p.c.

3. - Si è costituita la società Telecolor S.p.A. chiedendo che

la questione sollevata dal giudice rimettente sia ritenuta fondata

per le ragioni indicate dal giudice remittente e quindi

essenzialmente perché il procedimento che conduce all'emissione del

decreto di esecutività si svolge senza l'instaurazione di un

contraddittorio tra le parti, non essendo prevista alcuna

comunicazione o convocazione delle stesse.

Inoltre la difesa della società richiama il regime

dell'impugnativa del decreto stesso, sottolineando che contro il

provvedimento che nega l'esecutorietà del lodo è proponibile il

reclamo al presidente del tribunale che provvede dopo aver sentito le

parti con ordinanza non impugnabile ma soggetta a ricorso per

cassazione, ex art. 111 Cost., mentre contro il decreto del pretore

che illegittimamentedichiara l'esecutività del lodo non è previsto

reclamo alcuno.

Pertanto l'art. 825 c.p.c., nella parte in cui non prevede alcuna

forma di impugnativa contro il decreto del pretore con il quale è

attribuita esecutività al lodo, si pone in contrasto con l'art. 24

Cost., perché non viene assicurato il diritto di azione e di difesa

"in ogni stato e fase del processo". È infatti illogico che la

convocazione delle parti sia prevista soltanto nella fase del reclamo

innanzi al Presidente del Tribunale e non anche in sede di emissione

del decreto di esecutività. In tal modo la parte soccombente nella

procedura arbitrale non ha la possibilità di far valere i vizi

tipici di ogni atto processuale o negoziale, né l'eventuale

incompetenza per territorio del giudice (o in ipotesi la sua

ricusazione), né ogni altra eccezione attinente al lodo, ai

documenti richiesti e agli atti del procedimento, nonché il

carattere irrituale (anziché rituale) dell'arbitrato stesso.

4. - Si è costituita anche la società Technicolor S.p.A.

sostenendo pregiudizialmente il difetto di rilevanza della questione

incidentale di legittimità costituzionale, atteso che il ricorso in

opposizione agli atti esecutivi della società Telecolor S.p.A. è

fondato unicamente sull'eccezione di incostituzionalità dell'art.

825 c.p.c. in quanto tale, sicché, quand'anche fosse riconosciuta

l'illegittimità costituzionale della norma censurata, la pronuncia

non sortirebbe alcun effetto nel giudizio a quo.

La difesa della società poi ha mosso altre censure preliminari

attinenti alla ritualità del giudizio a quo, sostenendo

l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi,

l'incompetenza del giudice adito, l'irritualità dell'atto

introduttivo del giudizio.

Nel merito ha sostenuto essere infondata la questione di

costituzionalità perché il procedimento tendente alla dichiarazione

di esecutività del lodo non ha natura contenziosa ed è quindi

coerente che il legislatore non abbia previsto l'immediata

instaurazione del contraddittorio, né l'abbia differito ad una fase

successiva.

5. - In prossimità dell'udienza entrambe le parti private hanno

depositato memorie scritte, in cui hanno ribadito le rispettive tesi

e conclusioni. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 825 c.p.c. nella parte in cui, prevedendo la

dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale con decreto del pretore inaudita altera parte, non contempla per il giudice l'obbligo

della previa convocazione delle parti per sospetta violazione del

diritto di difesa (art. 24 Cost.) non essendo altrimenti la parte

soccombente posta in condizione di far valere, in quella sede, le sue

eccezioni.

2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di

rilevanza della questione di costituzionalità, sollevata dalla

difesa della società Technicolor S.p.A.

Ed infatti deve considerarsi sia che la parte che subisce

l'esecuzione del lodo ha la possibilità di dolersi dell'(assunta)

illegittimità del decreto pretorile di esecutività soltanto dopo la

sua emissione talché non è preclusivo della rilevanza della

questione di costituzionalità in esame l'esaurimento della fase

procedimentale che all'emissione di tale decreto è preordinata; sia

che - in tale contesto processuale - l'eventuale illegittimità della

norma censurata per la mancata previsione dell'obbligo della previa

audizione delle parti comporterebbe il vizio del decreto pretorile e

quindi risulterebbe verificato l'assunto posto a fondamento della

doglianza della società Telecolor.

3. - Altresì va respinta l'eccezione di inammissibilità della

questione di costituzionalità sollevata in via gradata dalla difesa

della società Technicolor S.p.A. che sotto vari profili ha opposto

l'irritualità del giudizio promosso dalla controparte. Il giudice

rimettente ha infatti ritenuto (con valutazione allo stato degli

atti) non sussistenti i denunciati vizi del giudizio (riguardanti

l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, la competenza

dello stesso giudice adito, la ritualità dell'atto introduttivo del

giudizio). Tale valutazione delle eccezioni pregiudiziali e

preliminari - che non impediscono di ritenere la questione di

costituzionalità sollevata nel corso di un giudizio, ancorché

assertivamente non instaurato nel rispetto del codice di rito - non

è sindacabile da questa Corte.

4. - Nel merito la questione non è fondata.

La norma impugnata - modificata, ma non nella parte che interessa,

dall'art. 3 legge 9 febbraio 1983 n. 28 (Modifica della disciplina

dell'arbitrato) - prevede che la parte che intende far eseguire il

lodo in Italia è tenuta a depositarlo in originale, unitamente al

compromesso (o ad altro atto equipollente), nella cancelleria della

pretura del luogo in cui è stato deliberato nel termine (perentorio)

di un anno dal ricevimento del lodo.

Su tale lodo il pretore opera un duplice controllo, essendo

chiamato ad accertare sia la tempestività del deposito, sia la

regolarità formale del lodo stesso. All'esito di tale verifica, se

positiva, dichiara esecutivo il lodo con decreto, emesso inaudita

altera parte, ed in tal modo gli conferisce efficacia di sentenza.

Il procedimento che conduce al decreto pretorile di esecutività

è quindi estremamente snello ed è ben circoscritto il controllo

operato dal pretore; sicché in questa fase processuale così

configurata, la norma non prevede un obbligo del pretore della previa

audizione delle parti; né è prevista la previa instaurazione del

contraddittorio.

5. - C'è però da rilevare innanzi tutto che l'atto di impulso

del procedimento che sfocia nella dichiarazione di esecutività del

lodo è rappresentato dalla determinazione di una delle parti

espressa con il mero atto di deposito del lodo (e del compromesso)

senza che sia prevista alcuna attività difensiva ancorché volta

unicamente ad illustrare le ragioni della ritenuta tempestività del

deposito e della regolarità del lodo. Il sindacato del pretore è

quindi operato sugli atti e pertanto, come non sente la parte che ha

promosso il procedimento, analogamente non è tenuto a sentire la

controparte, giustificandosi tale disciplina - ispirata a finalità

di semplificazione e di celerità - per il fatto che il decreto

pretorile si colloca, come appendice terminale, dopo la procedura

arbitrale nel corso della quale il contraddittorio tra le parti ha

avuto possibilità di estrinsecarsi (arg. ex art. 816, 3° comma,

c.p.c. che fa salvo in ogni caso il diritto delle parti ad avere un

termine per presentare documenti e memorie e per esporre le loro

repliche).

D'altra parte l'ordinamento appresta adeguati strumenti

processuali per instaurare successivamente all'emanazione del decreto

pretorile il contraddittorio delle parti sulla sussistenza, o meno,

dei presupposti per la declaratoria di esecutività del lodo.

Infatti, in caso di decreto del pretore che (illegittimamente)

nega l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso al

presidente del tribunale che è tenuto a sentire le parti prima di

provvedere con ordinanza (art. 825, u. co., c.p.c.).

Nel caso, invece, del decreto che (illegittimamente) dichiara

l'esecutività del lodo, così facendo venire ad esistenza la

sentenza arbitrale (art. 825, 5 comma, c.p.c.), è vero che il

legislatore sia del codice di rito del 1940, sia della riforma del

1983 - sulla scorta di risalenti sollecitazioni della dottrina che

aveva ritenuto ridondante la previsione del reclamo contro il decreto

pretorile che dichiara l'esecutività (com'era previsto nel

previgente codice di procedura civile) - non ha contemplato uno

specifico mezzo di impugnazione che consenta di aggredire il solo

decreto pretorile, essendo questo assorbito nella sentenza arbitrale

di cui segue le sorti (analoghe ragioni si rinvengono nella relazione

al disegno di legge n.1686 di ulteriore riforma della disciplina

dell'arbitrato, presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e

comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 10 aprile

1989). È anche vero però che nei confronti della sentenza arbitrale

è esperibile l'impugnazione per nullità nei casi previsti dall'art.

829 c.p.c. (e segnatamente, in riferimento alla regolarità formale

del lodo, nel caso contemplato dal n.5 della norma), come anche è

possibile, ricorrendone i presupposti, l'opposizione all'esecuzione.

In entrambi i casi è altresì approntata la possibilità di una

tutela immediata potendo richiedersi la sospensione dell'esecuzione

della sentenza arbitrale, rispettivamente ex artt. 830, 2 co., e 624

c.p.c.. Ove poi si ritenga ammissibile l'opposizione agli atti

esecutivi - come afferma il giudice rimettente - è comunque

possibile l'emanazione di provvedimenti "indilazionabili" ex art. 618

c.p.c., i quali secondo un'accreditata opinione dottrinale, fatta

propria dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione,

comprendono anche la facoltà di sospendere l'esecuzione. In dottrina

si ritiene ammissibile anche un'ordinaria azione di accertamento.

Inoltre, nel caso particolare dell'errore commesso dal pretore nel

valutare come rituale (e quindi omologare) un lodo che invece è

irrituale la giurisprudenza ritiene ammissibile l'impugnativa

negoziale del lodo stesso e non già l'azione di nullità della

sentenza arbitrale.

Ciò che comunque in questa sede rileva è che il diritto di

difesa, sancito dall'art. 24 Cost., vuole che il provvedimento del

pretore che ha controllato i presupposti per la dichiarazione di

esecutività del lodo trasformandolo in sentenza arbitrale sia - come

in effetti è - esso stesso sindacabile anche se successivamente.

Tanto è sufficiente al fine dell'esame della questione di

costituzionalità per poter riconoscere che il contraddittorio tra le

parti si instaura in termini costituzionalmente adeguati dopo

l'emanazione del decreto pretorile anche nell'ipotesi in cui esso sia

dichiarativo dell'esecutività del lodo.

6. - Versandosi quindi in fattispecie di mero differimento

dell'instaurazione del contraddittorio, questa Corte ritiene di

confermare la propria giurisprudenza in ordine alla ritenuta

compatibilità di siffatta posticipazione con la garanzia del diritto

di difesa sancito dall'art. 24 Cost.

Così, con riferimento al decreto con cui il giudice liquida il

compenso al consulente tecnico, decreto che costituisce titolo

esecutivo contro la parte a carico della quale è posto il pagamento

ed è pronunciato senza la previa instaurazione del contraddittorio

(art. 24, disp. att. c.p.c.), la Corte (sent. n. 125 del 1972) -

nell'assimilare tale provvedimento al decreto ingiuntivo con

conseguente ritenuta ammissibilità dell'opposizione della parte

interessata - ha affermato che in tale fattispecie non è precluso il

contraddittorio, ma ne è differita l'attuazione alla fase

processuale di opposizione ed è in questa successiva fase che trova

esplicazione la garanzia del diritto di difesa, che "non resta

infirmato dalla legge che ne adegua le modalità di esercizio alle

speciali caratteristiche di struttura dei singoli procedimenti". E

tale indirizzo ha trovato conferma anche con riferimento al

procedimento per ingiunzione e alla possibilità di iscrizione

dell'ipoteca giudiziale sulla base del decreto provvisoriamente

esecutivo (ord. n. 37 del 1988).

Solo allorché nel procedimento che precede l'instaurazione del

contraddittorio si sia formato un titolo dotato di provvisoria

esecutività, non suscettibile di sospensione nella successiva fase

in cui il contraddittorio viene instaurato, risulterebbe gravemente

inciso il diritto di difesa (sent. n. 141 del 1970); ma nella specie

- come già posto in evidenza - l'esecuzione della sentenza

arbitrale, formatasi sulla base di un illegittimo decreto pretorile

dichiarativo dell'esecutività del lodo, è in ogni caso suscettibile

di sospensione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 825 del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Roma con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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