Codice di procedura civile

Art. 817 c.p.c. — Eccezione d'incompetenza

[1]Se la validita', il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza.

[2]Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidita' o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non puo' per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.

[3]La parte, che non eccepisce nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non puo', per questo motivo, impugnare il lodo.

Testo vigente dal 2 marzo 2006

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006. 13 parole tolte, 94 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La parte,aggiunto: Se la validita', il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza.

aggiunto: Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidita' o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non puo' per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.

aggiunto: La parte, che non eccepisce nel corso tolto: del procedimento arbitrale aggiunto: dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti tolto: del compromesso o della clausola compromissoria aggiunto: della convenzione arbitrale, non puo', per questo motivo, impugnare tolto: di nullita' il lodo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art817 · fonte del testo

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