Art. 52 codice privacy — Dati identificativi degli interessati

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato puo' chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, ((...)) l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalita', l'autorita' che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorita' puo' disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignita' degli interessati. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalita' e gli altri dati identificativi di....". In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, e' omessa l'indicazione delle generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalita', altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali puo' desumersi anche indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte puo' formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi ((dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,)) provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

Testo vigente dal 19 settembre 2018

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 52 codice privacy, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 34217/2025

    26 dicembre 2025

    In tema di protezione dei dati personali, l'annotazione di deindicizzazione prevista dall'art. 64- ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. (introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022), apposta su uno dei provvedimenti ivi indicati ai sensi e nei limiti dell'art. 17 del reg. UE n. 679 del 2016, non comporta una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza, né preclude al destinatario della misura ogni potere di valutazione, sicché l'esame delle relative domande deve fondarsi, anche nel vigore della nuova disciplina, su un bilanciamento in concreto tra la tutela dell'interessato al diritto all'oblio e i diritti all'informazione, di cronaca e gli altri diritti connessi di interesse pubblico. (Principio applicato con riferimento alla domanda volta a ottenere dal Garante l'ordine, nei confronti della società che gestisce il motore di ricerca, di rimozione o deindicizzazione degli articoli online relativi a un procedimento penale a carico del ricorrente).

    Art. 52 codice privacy · Art. 2 cost. · Art. 1 codice privacy

    Rassegna di dicembre 2025, p. 49 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16998/2025

    24 giugno 2025

    In tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, i "motivi legittimi", richiesti dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 per l'accoglimento della domanda di oscuramento dei dati personali desumibili dalla sensibilità o particolare delicatezza, in re ipsa, della materia, devono intendersi quali "motivi opportuni". (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza di oscuramento dei dati relativa ad un giudizio di opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle entrate, in quanto, in difetto di elementi in ricorso sulla natura della causa petendi, la materia della controversia non poteva, di per sé, definirsi sensibile, né caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza).

    Art. 52 codice privacy

    Rassegna di giugno 2025, p. 106 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, decr. n. 1697/2025

    23 gennaio 2025

    In tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, i "motivi legittimi", richiesti dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 per l'accoglimento della domanda di oscuramento dei dati personali presentata dall'interessato, devono intendersi quali "motivi opportuni". (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza di oscuramento dei dati in quanto, in difetto di elementi in ricorso sulla natura della causa petendi, la materia della controversia non poteva, di per sé, definirsi sensibile, né caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza).

    Art. 52 codice privacy · Art. 4 codice privacy

    Rassegna di gennaio 2025, p. 87 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. 23 parole tolte, 15 parole aggiunte.

… volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, tolto: per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,aggiunto: ... l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla … collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo tolto: 32 della legge 11 febbraio 1994 aggiunto: 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. tolto: 109 aggiunto: 50, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte. Fuori dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art52 · fonte del testo

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