Art. 819 c.p.c. — Questioni pregiudiziali di merito

[1]Gli arbitri risolvono senza autorita' di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge.

[2]Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato e' subordinata alla richiesta di tutte le parti.

Testo vigente dal 2 marzo 2006

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 207/2004

    Questione infondata
    6 luglio 2004

    Deve essere escluso che il giudice statuale abbia la facoltà di sospendere il giudizio per mere ragioni di opportunità, poiché non sussiste una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitatile dal giudice fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 819, secondo comma, del codice di procedura civile, in quanto non consente agli arbitri, come, invece, è consentito al giudice dall’art. 295 del codice di procedura civile, di disporre la sospensione del giudizio arbitrale nel caso in cui il giudice dello Stato deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della controversia arbitrale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione.

    Art. 819 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 71/1991

    Questione infondata
    8 febbraio 1991

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 26 e seguenti, 60, 62, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata - in connessione con gli artt. 806 e 819 del codice di procedura civile, 19 del codice di procedura penale, 28 e 30 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (…

    Art. 806 c.p.c. · Art. 819 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006. 111 parole tolte, 90 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non puo' costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimentoaggiunto: Gli arbitri risolvono senza autorita' di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge.

tolto: Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.

tolto: Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, e' prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorniaggiunto: Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato e' subordinata alla richiesta di tutte le parti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art819 · fonte del testo

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