Art. 665 c.p.c. — Opposizione, provvedimenti del giudice
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[1]Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.
[2]L'ordinanza e' immediatamente esecutiva, ma puo' essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese.
[3]In caso d'intimazione di sfratto per morosita', se e' possibile a norma del codice civile concedere una dilazione, il giudice, prima di pronunciare il provvedimento di cui ai commi precedenti, con ordinanza non impugnabile puo' concedere al convenuto un termine non superiore a venti giorni per il pagamento.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942
