Corte costituzionale

Ordinanza n. 142/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della

legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare

l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), promosso con

ordinanza emessa il 10 aprile 1989 dal Pretore di Torre Annunziata

nel procedimento civile vertente tra Panariello Santo e Castellano

Alfonso, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che, in sede di opposizione all'esecuzione per rilascio

di un immobile locato per uso abitativo, esecuzione promossa da

Alfonso Castellano sulla base di sentenza che aveva accertato la

legittimità del recesso per necessità, il Pretore di Torre

Annunziata, con ordinanza emessa il 10 aprile 1989, su eccezione del

conduttore-opponente, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30

dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale

carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni,

nella legge 21 febbraio 1989, n. 61;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della

questione;

Considerato che il decreto-legge n. 551 del 1988, da un lato

sospende l'esecuzione dei provvedimenti (sentenze, convalide di

licenza o di sfratto, ordinanze di rilascio di cui all'art. 665

c.p.c.), indicati dall'art. 1, primo comma, che abbiano accertato la

cessazione del contratto alla scadenza (salvi i casi di cui all'art.

2), e dall'altro dispone (art. 3, primo comma) che l'assistenza della

forza pubblica sia concessa secondo criteri stabiliti dal prefetto in

relazione alle indicazioni della commissione di cui all'art. 4 e che

(art. 3, secondo comma), nell'ambito di tali criteri, sia data la

priorità, oltre che ai titoli a esecuzione non sospesa - fra i quali

devono annoverarsi le sentenze che abbiano accertato la legittimità

del recesso per necessità del locatore di cui all'art. 59 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 - anche ad alcuni titoli a esecuzione

sospesa, purché il locatore che agisce in base ad uno di essi

dichiari, nelle forme previste, di avere urgente necessità di

adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, del

genitore o dei figli;

che ad avviso del giudice a quo la normativa denunciata determina

ingiustificata discriminazione del conduttore e lesione del suo

diritto di difesa, in quanto, mentre consente al locatore di far

valere, al fine di ottenere la priorità nell'esecuzione, una

situazione di necessità, peraltro non contemplata dal titolo, non

consente al conduttore di far valere, al fine di opporsi

all'esecuzione di sentenza fondata sulla necessità del locatore

(art. 59 legge n. 392 del 1978), il successivo venir meno della

necessità;

che la mancata previsione da parte della normativa impugnata -

normativa concernente l'ipotesi che il locatore faccia valere la

propria necessità come causa di priorità, nell'ottenimento della

forza pubblica ai fini dell'esecuzione del proprio titolo, rispetto

ad altri locatori richiedenti del pari la detta assistenza -

dell'ipotesi che il conduttore esecutato intenda far valere la non

persistenza della necessità del locatore, accertata nel giudizio di

cognizione fra le dette due parti, per opporsi all'esecuzione

promossa dal locatore, non può ritenersi in violazione dei parametri

suindicati;

che, invero, tra le due ipotesi non vi è alcuna omogeneità,

trattandosi, nel primo caso, di un conflitto di interessi tra il

locatore richiedente la forza pubblica e gli altri locatori

richiedenti, i soli controinteressati e suscettivi di essere

danneggiati direttamente da una scorretta risoluzione del conflitto,

e nel secondo caso, di una controversia fra conduttore esecutato e

locatore esecutante;

che, d'altra parte, la normativa impugnata non ignora l'esigenza

del conduttore di far valere la non persistenza della necessità

addotta in sede di richiesta della forza pubblica dal locatore,

giacché, se questi non utilizzi l'immobile recuperato entro un

termine, riconosce al conduttore stesso, in relazione al danno

indiretto da lui riportato per effetto della priorità male acquisita

dal locatore nei confronti degli altri locatori, il risarcimento del

danno e il rimborso delle spese (quarto comma dell'art. 3

decreto-legge n. 551 del 1988);

che, comunque, il conduttore, il quale intenda far valere - come

nel caso - la non persistenza della necessità addotta dal locatore

nei suoi confronti nel giudizio di cognizione, anche se non può

farne motivo di opposizione all'esecuzione, non è privo neanche esso

di tutela, giacché, se il locatore non utilizzi l'immobile

recuperato entro un termine, fruisce del più incisivo rimedio

apprestato dall'art. 60 della legge n. 392 del 1978, vale a dire,

oltre al rimborso delle spese, il ripristinamento della locazione in

alternativa al mero risarcimento del danno;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988,

n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di

disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, nella legge

21 febbraio 1989, n. 61, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal Pretore di Torre Annunziata con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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