Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1973 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 665

del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 novembre 1970 dal pretore di Pisa nel

procedimento civile vertente tra la società immobiliare B. Gandolfo e

C. e Testai Cirano, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 140 del 3

giugno 1971

2) ordinanza emessa il 25 ottobre 1911 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Motta Virgilio e Rivolta Giancarlo,

iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972.

Visti gli atti di costituzione di Rivolta Giancarlo e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Giuseppe Celona, per il Rivolta, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile promosso dalla soc. immobiliare "B.

Gandolfo" nei confronti di Testai Cirano, ed avente ad oggetto

intimazione di licenza per finita locazione, il pretore di Pisa, con

ordinanza del 9 novembre 1970, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 665 c.p.c., per preteso contrasto con gli

artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione.

Il giudice a quo osserva nell'ordinanza, quanto al primo rilievo di

illegittimità, che, secondo la norma impugnata, se il conduttore

intimato compare all'udienza e si oppone alla richiesta di rilascio del

locatore senza fondare l'opposizione su prova scritta, il giudice, a

richiesta del locatore, a meno che non ricorrano gravi motivi e previa

cauzione se del caso, deve emettere ordinanza di rilascio,

immediatamente esecutiva e non impugnabile, con riserva delle eccezioni

del convenuto, che potranno essere svolte solo nel normale processo di

cognizione conseguente all'opposizione. Si creerebbe in tal modo una

disparità di trattamento fra il convenuto in un qualunque processo di

cognizione e quello nel processo che abbia per oggetto la risoluzione

di un contratto di locazione, poiché, nel primo caso, la pronunzia

segue alla valutazione di qualunque specie di prova addotta dal

convenuto a dimostrazione delle proprie eccezioni, mentre, nel secondo,

il conduttore è condannato sommariamente, anche se ha da far valere

prove fondate, ma non scritte, in virtù di una sorta di provvisoria

esecuzione che anticiperebbe in modo anomalo la pronuncia definitiva. E

ciò con pregiudizio irreparabile, dato che il risarcimento del danno e

la eventuale restitutio in integrum conseguenti al successivo

riconoscimento della infondatezza della pretesa del locatore non

varrebbero in ogni caso a ripagare il conduttore del disagio subito con

l'esecuzione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, in considerazione

anche della possibile incidenza del provvedimento su un contratto

soggetto a proroga legale.

La disparità, inoltre, si configurerebbe anche in relazione alla

posizione di ingiustificato privilegio che si evidenzierebbe, poi,

anche nei confronti del trattamento riservato ai soggetti di altri

rapporti di scambio.

Né varrebbe opporre l'esistenza di altre ipotesi di procedimenti

speciali che, come quelli possessori o d'urgenza, prevedono

provvedimenti esecutivi adottati in base a cognizione sommaria, poiché

si tratterebbe anzitutto di provvedimenti non vincolati nell'an e

sempre revocabili, mentre la specialità dei procedimenti stessi

sarebbe giustificata comunque da particolari e attendibili motivi, che

non sarebbe dato rinvenire invece nella specie, non potendo

ragionevolmente ritenersi accettabile la descritta discriminazione a

danno del convenuto conduttore rispetto al convenuto tipo, in

disaccordo, oltre tutto, con l'attuale politica legislativa in materia

di locazione, rivolta, come è noto, piuttosto a tutelare il conduttore

di fronte al locatore.

Per quanto riguarda la pretesa violazione del diritto di difesa, il

giudice a quo afferma che il ricollegare effetti ostativi alla

emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio solo ad eccezioni

fondate su prova scritta costituirebbe una limitazione della detta

garanzia costituzionale, attraverso la ingiustificata preferenza

accordata a tale strumento probatorio. Né la denunziata violazione

sarebbe temperata dalla possibilità che il giudice, secondo quanto

pure dispone la norma impugnata, neghi l'ordinanza di rilascio per

"gravi motivi", perché la genericità della disposizione potrebbe

risolversi in un arbitrio senza possibilità di controllo, data la non

impugnabilità dell'ordinanza neppure in base all'art. 111 della

Costituzione.

Nel procedimento civile promosso da Motta Virgilio contro Rivolta

Giancarlo, avente oggetto analogo al precedente, il pretore di Milano,

con ordinanza 25 ottobre 1971, ha pure sollevato questione di

legittimità dell'art. 665 c.p.c. per motivi simili a quelli come sopra

esposti, osservando in particolare che la disciplina in esame sarebbe

altresì intrinsecamente contraddittoria, perché, mentre da un lato,

in presenza dell'opposizione del conduttore, il legislatore avrebbe

sancito la trasformazione del procedimento da speciale in ordinario,

dall'altro, mediante la limitazione probatoria in esame, avrebbe

mostrato di ritenere ancora come non avvenuta tale trasformazione, al

fine evidente di favorire il locatore.

Entrambe le suddette ordinanze sono state ritualmente notificate,

comunicate e pubblicate.

Nella causa proveniente dal pretore di Milano si è tempestivamente

costituito il Rivolta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo

Moschella e Giuseppe Celona, che hanno depositato deduzioni difensive

con cui sviluppano le tesi svolte nell'ordinanza di rinvio.

In particolare la difesa, dopo avere insistito sulla sostanziale

equiparazione dell'ordinanza di rilascio ad una sentenza di condanna

con riserva, afferma che sarebbe arbitraria la preferenza data dalla

norma impugnata alla prova scritta poiché la stessa non potrebbe

considerarsi più probante di quella orale ed aggiunge che la

disposizione sarebbe discriminatoria a favore del locatore, cui non è

richiesta la prova scritta e sarebbe altresì discriminatoria

nell'ambito della stessa categoria dei locatori, in quanto subordina la

emissione della ordinanza di rilascio alla possibile imposizione di una

cauzione per i danni, ingiustamente gravatoria a danno di coloro che,

in ipotesi, non siano in grado di versarla.

L'irrazionalità della discriminazione apparirebbe poi innegabile

di fronte alle finalità sociali di difesa delle parti contraenti più

deboli che anche la giurisprudenza della Corte avrebbe espressamente

riconosciuto degne di tutela in materia di locazione.

Ed anche in ordine alla lamentata violazione del diritto di difesa,

si rileva nelle deduzioni che limitazioni al riguardo possono

ammettersi solo ove non contrastino con l'effettiva possibilità di

esercizio del diritto stesso, che invece nella specie sarebbe

conculcata per la drastica limitazione probatoria e la non

obbligatorietà della cauzione per i danni.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi illegittima la norma

impugnata.

Nella causa proveniente dal pretore di Pisa è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato nei termini le

proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che la norma impugnata non sarebbe del tutto

singolare nel nostro ordinamento, potendosi ravvisare situazioni

analoghe nell'art. 65 della legge cambiaria, e negli artt. 35, 648,

689, 700 e 703 c.p.c., e risponderebbe comunque ad una razionale

esigenza in quanto la cessazione della locazione implicherebbe la

detenzione abusiva della cosa altrui onde, ovviamente, dovrebbe

spettare al conduttore dimostrare l'esistenza di un suo eventuale

diritto di seguitare a detenere la cosa. Tale posizione processuale

delle parti evidenzierebbe anche la diversità della loro situazione,

il che escluderebbe per altro verso ogni incostituzionale disparità di

trattamento fra di loro.

Irrilevanti sarebbero poi i riferimenti al preteso contrasto della

norma impugnata con la politica legislativa di tutela del conduttore,

dato che tratterebbesi, se mai, di contrasto fra leggi ordinarie che

non potrebbe costituire vizio di illegittimità costituzionale. Detto

contrasto comunque non sussisterebbe perché le leggi vincolistiche in

materia di locazione, pur prorogando il contratto, non farebbero

tuttavia venir meno l'obbligo del conduttore di restituire la cosa

locata alla scadenza, obbligo alla cui osservanza la norma impugnata

appunto tenderebbe.

Infine, secondo l'Avvocatura, sarebbe anche infondata la questione

sollevata sotto il profilo della pretesa violazione del diritto di

difesa. Invero l'ordinanza di rilascio sarebbe concessa "se l'intimato

comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta", cioè in

un momento in cui si sarebbe istaurato il contraddittorio ed il

conduttore potrebbe esercitare la sua difesa, la quale, anche nei

limiti in esame, non potrebbe mancare di essere presa in considerazione

dal giudice, che può rifiutare l'ordinanza, quando, pur difettando la

prova scritta delle eccezioni, sussistano tuttavia gravi motivi, e

può, comunque, nel suo prudente apprezzamento, imporre una cauzione

che valga a garantire il conduttore per i danni e la restituzione del

bene, in caso di riconosciuta fondatezza delle eccezioni riservate.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondate le questioni come

sopra sollevate.

La difesa del Rivolta ha depositato una memoria illustrativa con

cui svolge ampiamente le argomentazioni già proposte a sostegno della

fondatezza delle questioni sollevate e, inoltre, prospetta un nuovo

profilo di illegittimità della norma impugnata. Si afferma infatti

nella memoria il contrasto della disciplina in esame con il principio

della autonomia della funzione giurisdizionale sancito dall'art. 104

della Costituzione, in quanto la norma stessa costituirebbe "un vero e

proprio ordine impartito dal legislatore al giudice di emettere il

provvedimento" in esame, inibendogli "la libera valutazione" della

fattispecie sottopostagli.

Tale questione secondo l'esplicita richiesta della difesa dovrebbe

essere sollevata dalla Corte d'ufficio. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di cui in epigrafe, emesse, rispettivamente, dai

pretori di Pisa e di Milano, sottopongono alla Corte, in base a motivi

coincidenti, la stessa questione di legittimità costituzionale

dell'art. 665 del codice di procedura civile.

Si rende, pertanto, opportuna la riunione dei due giudizi, onde dar

luogo a pronuncia di un'unica sentenza.

2. - Secondo l'ordinanza del pretore di Pisa, l'illegittimità

dell'art. 665 c.p.c. sarebbe prospettabile sotto due rilievi.

Anzitutto, il procedimento per convalida di sfratto porrebbe il

conduttore intimato in posizione di disparità nel confronto del

convenuto in ordinario processo di cognizione avente per oggetto la

risoluzione del contratto di locazione, limitando la prova delle

eccezioni a quella scritta e sancendo la non impugnabilità e, quindi,

l'irrevocabilità, sino a conclusione del successivo giudizio di

merito, secondo l'art. 667, del provvedimento di sfratto emanato previa

cognizione del tutto sommaria. Questa non razionale tutela privilegiata

accordata al proprietario locatore darebbe luogo a violazione dell'art.

3 della Costituzione. Secondo altro rilievo, connesso al precedente, la

restrizione dei mezzi di prova e le drastiche conseguenze esecutive

costituirebbero altresì violazione dei diritti di difesa, secondo

l'art. 24 della Costituzione.

Agli stessi concetti è informata l'ordinanza del pretore di

Milano, con l'aggiunta di una particolare considerazione, basata sul

fatto che la specialità del procedimento verrebbe meno all'atto della

comparsa dell'intimato e della sua opposizione, per dar luogo, in

quello stesso momento, all'apertura di un procedimento ordinario, le

cui regole non consentirebbero eccezioni ingiustificate.

3. - Le questioni non sono fondate.

La dedotta disparità di trattamento, con la conseguenza di

ritenere violato l'art. 3 Cost., muove dal presupposto che la tutela

giurisdizionale riservata al locatore nei confronti del conduttore, sia

e debba essere soltanto quella disponibile mediante l'esercizio della

normale azione contrattuale.

Il presupposto non si adegua, anzitutto, al principio d'ordine

generale, già riconosciuto da questa Corte, nel senso che è da

considerare legittima una differenziazione con adattamento della tutela

giurisdizionale, mediante la creazione di un sistema che abbia riguardo

alla particolarità del rapporto da regolare ai fini della salvaguardia

di interessi ritenuti razionalmente degni di protezione giuridica.

Il presupposto non si adegua, poi, all'applicazione dell'ora

cennato principio, che la Corte ha già compiuto, proprio in tema di

procedimento per convalida di sfratto, nel punto riguardante gli

effetti della mancata comparizione dell'intimato. In rapporto a tale

situazione, allora impugnata come contrastante con gli stessi artt. 3 e

24 Cost. in quanto supposta irrazionalmente derogativa dei principi del

processo contumaciale, la Corte (sentenza n. 89 del 1972) ha ritenuto

che le norme del procedimento ordinario non sono le sole che assicurino

la tutela giurisdizionale e che, qui, trattasi "di un procedimento

speciale predisposto dal legislatore per determinate finalità, fra le

quali quella di evitare che, attraverso l'abuso del diritto di difesa,

il conduttore possa protrarre, anche per lungo tempo, il godimento del

bene locato".

Tali considerazioni valgono, in via di principio, a giustificare

sotto ogni aspetto il sistema di legge che, data la specialità della

materia, prevede, accanto al procedimento ordinario, un procedimento

che, ove ricorrano determinate condizioni, consente un assetto del

rapporto, vuoi definitivo nel caso di mancata comparizione o

opposizione (salvo l'opposizione successiva ai sensi dell'art. 668

c.p.c.) vuoi temporaneo, sino alla decisione del merito, secondo l'art.

667.

Non è, quindi, fondato l'assunto che, nel caso, il procedimento

ordinario di cognizione, costituisca un unicum necessitato e

inderogabile. Al contrario, dottrina e giurisprudenza riconoscono la

validità della speciale procedura, inquadrandola nella categoria delle

pronunce con riserva, cioè interinali, con anticipo della esecutività

rispetto al giudicato: ciò, nello stesso modo col quale sono regolate

situazioni affini, come l'eccezione di compensazione di un credito

contestato (art. 35 cod. proc. civ.) o come la sentenza provvisoria di

condanna nei giudizi cambiari (art. 65 R.D. n. 1669 del 1933).

4 - Parimenti non fondata è la questione basata sulla dedotta

violazione del diritto alla difesa, tutelato dall'art. 24 della

Costituzione.

Si assume che, restringendo alla sola prova scritta, la

possibilità per l'intimato di far valere la fondatezza delle sue

eccezioni, se ne comprimerebbe senza ragione il diritto ad usufruire

altrimenti del mezzo ordinario della prova orale.

Ma va osservato, in via di principio, che, secondo giurisprudenza

di questa Corte "il solo fatto della esclusione di un mezzo di prova,

come quello della testimonianza, non costituisce di per se stesso

violazione del diritto di difesa, ben potendo il legislatore in piena

discrezionalità limitarne o escluderne l'ammissibilità" (sentenza n.

128 del 1972). In particolare (sentenza n. 112 del 1970 con richiamo

dei precedenti) "l'esercizio del diritto di difesa deve sottostare alle

delimitazioni suggerite, in relazione a singoli tipi di procedimento,

dal coordinamento di norme dirette ad armonizzare reciprocamente la

protezione di contrapposti diritti sostanziali". In altre parole,

occorre che tali delimitazioni trovino nel sistema una loro razionale

giustificazione. Nel caso in esame, tale giustificazione è data dalle

esigenze di rapidità e di immediatezza, che informano, come si è

detto, lo speciale procedimento e che verrebbero altrimenti eluse,

svuotando il sistema dei suoi caratteri tipologici.

D'altra parte, sono questi caratteri che, considerati nel loro

insieme, escludono che la posizione dell'intimato possa considerarsi

carente di tutela nel caso di mancanza di prova scritta.

Anzitutto, l'intimato rimane, comunque, sempre obbligato a fornire

la prova dei presupposti della sua domanda. Inoltre, resta affidata al

giudice una valutazione obiettiva di complesso sui motivi che,

eventualmente, sconsiglino la convalida, e il concetto di "gravità"

dei motivi, nella sua larga accezione, non può non comprendere anche

quei motivi che attengono alla posizione dell'intimato sfrattando,

prudentemente apprezzati. Aggiungasi, ad escludere vieppiù la

drasticità del sistema, che, nel caso di contestazione sull'ammontare

dei canoni, il successivo art. 666 c.p.c. consente al giudice di

concedere un termine di dilazione per adempimento, previa verifica.

5. - Si assume ancora che la non impugnabilità dell'ordinanza di

rilascio costituirebbe, sotto altro profilo, violazione del diritto di

difesa.

Ma in contrario va osservato che, data la natura del provvedimento,

privo, come si è spiegato, di contenuto decisorio in senso

sostanziale, la tutela del conduttore è assicurata dal fatto che al

provvedimento interinale fa seguito la prosecuzione in forma ordinaria

del giudizio nel merito (art. 667 c.p.c.) a cognizione piena, con

possibilità di svolgimento ampio e integrale di tutte le eccezioni,

secondo il dedotto e il deducibile. Su questo punto, concernente il

momento del passaggio al giudizio di merito, va ritenuto non esatto il

rilievo contenuto nell'ordinanza del pretore di Milano secondo cui

detto momento dovrebbe identificarsi all'atto della comparsa

dell'intimato opponente per esercitarvi ogni mezzo di difesa. Il

rilievo non tiene conto che le due fasi, regolate da diversa normativa,

sono consecutive, e distinte.

6. - Infine, va ritenuta non ammissibile l'istanza avanzata in

memoria illustrativa dalla difesa della parte Rivolta Giancarlo per

ottenere che la Corte sollevi di ufficio questione di legittimità

della norma, sotto il profilo che ne sarebbe leso il principio

dell'autonomia della funzione giurisdizionale sancito dall'art. 104

Cost. in quanto la norma stessa costituirebbe un ordine impartito dal

legislatore al giudice di emettere il provvedimento. Basta, infatti,

appena osservare che manca, per le ragioni sopra sviluppate, ogni

carattere di strumentalità della questione, in tale modo prospettata,

rispetto alla decisione qui adottata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 665 del codice di procedura civile, sollevata con le

ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma,

e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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