Corte costituzionale

Sentenza n. 238/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1975 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 659 e 665

del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17

aprile 1973 dal pretore di Cavarzere nel procedimento civile vertente

tra Stoppa Romolo e Cappello Luigi, iscritta al n. 360 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n.276 del 24 ottobre 1973.

Udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore

Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto in data 24 marzo 1973 Stoppa Romolo, titolare di una

azienda agricola, intimava a Cappello Luigi, già alle sue dipendenze

in qualità di salariato agricolo, lo sfratto da una casa di

abitazione, assumendo che il godimento della medesima era stato

concesso in relazione ad una prestazione di lavoro ormai cessata da

tempo. L'intimato non contestava quanto dedotto ex adverso ma si

limitativa ad affermare di non poter rilasciare l'immobile non essendo

ancora riuscito a trovare un'abitazione diversa.

Il giudice a quo, dovendo pronunciarsi sulla convalida dello

sfratto, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 2 e 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 659

e 665 del codice di procedura civile, sotto il profilo dell'irrazionale

disparità di trattamento (in relazione alla tutela dell'interesse

primario a disporre di una casa di abitazione) che essi

determinerebbero a danno del prestatore d'opera, cui in considerazione

dell'attività svolta sia stato concesso il godimento di una

abitazione, rispetto alla generalità degli altri conduttori che,

invece, possono beneficiare delle proroghe previste dalla disciplina

vincolistica delle locazioni.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 24 ottobre 1973, Non vi

è stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Si è

invece costituito Stoppa Romolo, ma oltre il termine consentito dalla

legge onde la sua costituzione è stata con separata ordinanza

dichiarata inammissibile. Considerato in diritto :

1. - L'art. 659 del codice di procedura civile prevede che se il

godimento di un immobile costituisce il corrispettivo, anche parziale,

di una prestazione d'opera può essere intimato lo sfratto o la licenza

quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa ed il sucessivo

art. 665 dispone, tra l'altro, che, se l'opposizione dell'intimato non

è fondata su prova scritta e se non sussistono gravi motivi in

contrario, il pretore pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio

con riserva delle eccezioni del convenuto. Il giudice a quo (chiamato

ad applicare dette norme in sede di convalida di uno sfratto intimato

dal titolare di una azienda agricola ad un salariato suo ex dipendente

che, pur essendosi licenziato ed avendo trovato occupazione altrove, si

opponeva al rilascio della casa di abitazione a suo tempo concessagli

in godimento in dipendenza del lavoro espletato, e ciò allegando di

non aver ancora trovato un'altra abitazione) prospetta il dubbio che le

norme in oggetto contrastino, singolarmente e nel loro combinato

disposto, con i principi di cui agli artt. 2 e 3, comma primo, della

Costituzione.

2. - Si assume nell'ordinanza che il principio sancito nell'art.

659 può apparire sorretto da una valida giustificazione in quei casi

in cui il lavoro ed il godimento dell'immobile sono talmente

compenetrati da costituire un tutto inscindibile ma non anche se il

collegamento tra i due elementi è meramente estrinseco ed accidentale

o quando il godimento dell'immobile assume un'importanza preminente

rispetto alla prestazione di lavoro.

La norma impugnata detterebbe, invece, una disciplina uniforme per

tutti i casi di connessione tra prestazione d'opera e godimento di un

immobile, senza distinguere tra le varie e diverse ipotesi che possono

presentarsi nella realtà economica e sociale: ed, in particolare,

senza distinguere tra l'ipotesi in cui sia prevalente l'elemento lavoro

e quella in cui preminente sia, viceversa, il godimento dell'immobile;

nonché tra l'estinzione del rapporto di lavoro per scadenza del

termine finale e la cessazione del medesimo per risoluzione o per altra

causa.

Di qui i dubbi del giudice a quo sulla compatibilità dell'art. 659

c.p.c. con gli artt. 2 e 3, comma primo, Cost. per l'irrazionale

disparità di trattamento (in relazione all'interesse primario a

disporre di una casa di abitazione) che esso determinerebbe in danno di

soggetti che si trovano a godere di un immobile in dipendenza

dell'attività di lavoro da essi svolta e, soprattutto, in danno di

conduttori-prestatori d'opera esposti al rischio di dover rilasciare

senza indugio l'immobile alla cessazione del rapporto di lavoro, anche

per cause ad essi non imputabili; e ciò in confronto della generalità

degli altri conduttori, che possono invece beneficiare del regime ben

più favorevole della proroga legale. Ed i dubbi, sempre secondo

l'ordinanza riguarderebbero, anche l'art. 665 c.p.c., in considerazione

dell'ulteriore pregiudizio che la particolare speditezza del

procedimento in esso previsto potrebbe arrecare alla posizione del

conduttore-prestatore d'opera sottoposto all'intimazione di licenza di

sfratto ai sensi del già citato art. 659 c.p.c.

3. - Le questioni non sono fondate sotto alcun profilo.

Va considerato, innanzi tutto, che l'art. 659 c.p.c., secondo

l'opinione comunemente seguita, può ricevere applicazione solo quando

la cessazione del rapporto di prestazione d'opera non è più

controversa. Pertanto non v'è ragione di dolersi della mancata

distinzione tra le varie ipotesi di scioglimento del rapporto, e

segnatamente tra quella di scadenza del termine prefissato e quella di

licenziamento illegittimo, ipotizzate dal giudice a quo, dal momento

che in entrambi i casi il rilascio dell'immobile, osservandosi la

speciale procedura di cui all'articolo 659, può essere ordinato solo

quando relativamente allo scioglimento non sussista più contestazione.

Si ricava poi dai lavori preparatori e dal testo della norma

impugnata che il legislatore ha inteso riferirsi a quelle situazioni in

cui il godimento dell'immobile non trova la sua fonte in un distinto

contratto di locazione ma in un contratto di lavoro; a quelle ipotesi,

cioè, nelle quali la concessione del godimento di un immobile non è

fine a se stessa ma riveste nell'economia del contratto, che appunto

per questo è caratterizzato da una diversa funzione economico-sociale,

una rilevanza accessoria e non primaria, ricollegata alla prestazione

d'opera.

Al contrario, la disciplina vincolistica delle locazioni presuppone

- come è noto - proprio l'esistenza di un tipico contratto di

locazione, e quindi di un contratto nel quale la concessione del

godimento dell'immobile verso corrispettivo costituisce l'oggetto

essenziale delle pattuizioni delle parti.

Le situazioni sono quindi diverse. E ciò è sufficiente, secondo i

principi costantemente affermati da questa Corte, per escludere che

l'applicazione dell'art. 659 c.p.c., razionalmente interpretato in

riferimento alle singole fattispecie, la cui identificazione è

riservata al giudice, comporti violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

4. - Per quanto concerne in modo specifico l'art.665 c.p.c. (che

peraltro è stato impugnato non tanto separatamente quanto per i suoi

riflessi sull'art. 659) è agevole osservare che se, per quanto si è

detto, l'esclusione della proroga legale e la correlativa previsione

del potere di intimare lo sfratto e la licenza per finita locazione

sono giustificate nelle ipotesi previste dall'art. 659 c.p.c., non può

poi ritenersi che il procedimento che dall'esercizio di quel potere

trae origine determini, di per sé, tra il prestatore d'opera, cui è

applicabile l'articolo predetto ed i titolari di un rapporto locatizio,

destinatari della disciplina vincolistica, una disparità di

trattamento tale da violare l'art. 3 della Costituzione.

E ciò tanto più se si considera che questa Corte con reiterate

pronuncie ha, sia pure sotto profili parzialmente diversi, riconosciuto

che detto procedimento è adeguatamente giustificato dalla specialità

della materia e che le sue caratteristiche non ledono il diritto alla

difesa, tutelata dall'art. 24 della Costituzione; ciò sul riflesso che

le norme del procedimento ordinario non sono le sole che assicurino la

tutela giurisdizionale e che quindi è da ritenere legittima la

creazione di un sistema che abbia riguardo alle particolarità del

rapporto da regolare ai fini della salvaguardia d'interessi ritenuti

degni di protezione giuridica (sent. n. 89 del 1972; n. 94 del 1973 e

n. 171 del 1974).

5. - Gli artt. 659 e 665 c.p.c. sono impugnati anche con

riferimento all'art. 2 Cost., ma senza alcun collegamento immediato e

diretto con altre norme della Costituzione.

Anche tale questione è pertanto infondata posto che, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, l'art. 2 si limita a proclamare in via

generale l'inderogabile valore di quei diritti che formano il

patrimonio inalienabile della persona umana, mentre è nelle norme

successive che essi sono poi presi singolarmente in considerazione e,

come tali, garantiti e tutelati (sent. n. 33 del 1974 e n. 37 del

1969).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 659 e 665 del codice di procedura civile sollevate in

riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione dal pretore di

Cavarzere con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO

ANTONIO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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