Corte costituzionale

Ordinanza n. 142/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/05/1985 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 658 e 665

cod. proc. civ. e 1180 cod. civ., promosso con ordinanza emessa il 12

febbraio 1977 dal Pretore di Biancavilla nel procedimento civile

vertente tra Gennaro Vincenzo e Cacia Angelo ed altri, iscritta al n.

207 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 148 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che con ordinanza del 12 febbraio 1977 il Pretore di

Biancavilla - chiamato a pronunciarsi, nel corso di un procedimento di

convalida di sfratto per morosità, sull'istanza del locatore volta ad

ottenere, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ., ordinanza di

rilascio dell'immobile locato con riserva delle eccezioni avanzate dal

convenuto sulla morosità (istanza della quale il conduttore aveva

chiesto il rigetto "in quanto, trattandosi di locali adibiti ad

industria di manufatti, ove lavorano diversi operai, il provvedimento

potrebbe produrre gravi danni... anche agli operai i quali saranno

costretti a subire il licenziamento") - ha sollevato, in riferimento

agli artt. 1 e 35 Cost., questione di legittimità:

a) dell'art. 658 cod. proc. civ., "in quanto non prevede che la

intimazione di sfratto per morosità, concernente immobili in cui

vengono svolte attività industriali, artigianali ecc. con diversi

lavoratori dipendenti, debba essere portata, con mezzi idonei, a

conoscenza di uno o più lavoratori dipendenti";

b) dell'art. 665 cod. proc. civ., "in quanto non prevede che il

lavoratore dipendente dal locatario, venuto a conoscenza dello sfratto,

possa comparire in giudizio ed opporre eccezioni o sanare

immediatamente la mora";

c) dell'art. 1180 cod. civ., "in quanto non prevede che il

lavoratore dipendente dal locatario, venuto a conoscenza dello stato di

morosità di quest'ultimo, possa adempiere l'obbligazione senza che il

creditore - locatore ed il debitore - locatario possano opporsi";

e che nel presente giudizio è intervenuta la Presidenza del

Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale

dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non

fondata;

considerato che le censure in esame sono state proposte senza il

previo accertamento da parte del giudice a quo dell'esistenza -

prospettata dal conduttore - dei "gravi motivi" che, ex art. 665 cod.

proc. civ., avrebbero potuto determinare il rigetto dell'istanza di

rilascio dell'immobile;

e che, quindi, risulta carente nella specie il requisito della

rilevanza, il quale implica necessariamente che la questione dedotta

abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente

eventuale (v. sentenza n. 300 del 1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 658 e 665 cod. proc. civ. e

1180 cod. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 1 e 35 della

Costituzione, dal Pretore di Biancavilla con ordinanza del 12 febbraio

1977.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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