Corte costituzionale

Sentenza n. 303/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/12/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.2 della legge 10

maggio 1976, n.358 (Modifiche degli articoli 495, 641 e 653 del

codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento

ed al decreto d'ingiunzione), promosso con ordinanza emessa il 27

aprile 1979 dal Tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente

tra s.r.l. Immobiliare Morbegno Casa e la s.p.a. Banca Provinciale

Lombarda, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.8 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 27 aprile 1979 (notificata il 21

maggio e comunicata il 16 settembre successivi, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 gennaio 1979 e iscritta al n. 801

R.O.1979), il Tribunale di Cremona,

investito dell'opposizione al decreto 15 luglio 1977 con il quale il

Presidente dello stesso Tribunale sulla base di titoli cambiari

aventi efficacia esecutiva di cui era munita la ricorrente, aveva

ingiunto alla s.r.l. Immobiliare Morbegno-Casa di pagare alla

ricorrente Banca Provinciale Lombarda s.p.a. la somma di lire

40.000.000, oltre le spese di procedimento liquidate in L. 238.200,

ivi compresi diritti ed onorari di difesa, respinse l'eccezione

d'incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, e giudicò

rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non

manifestamente infondata l'eccezione, dalla opposta Banca sollevata,

di illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio 1976, n.

385, per il quale nel decreto ingiuntivo emesso sulla base di titoli

già aventi efficacia esecutiva non vengono liquidate le spese e le

competenze.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si

è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri con atto depositato il 28 gennaio 1980 con il quale

l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso per

l'inammissibilità e, comunque, per la infondatezza della proposta

questione.

2.2. - Nell'adunanza del 12 dicembre 1986 in camera di consiglio

il giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto

3.1. - Il Tribunale di Cremona ha giudicato non manifestamente

infondata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione

d'illegittimità costituzionale dell'art.2 l. 10 maggio 1976, n. 385

(rectius 358) per il quale l'ultimo comma dell'art. 641 del codice di

procedura civile è sostituito dal seguente: Nel decreto, eccetto per

quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva

secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le

competenze e ne ingiunge il pagamento, sotto il duplice riflesso che

I) è addossato al creditore il costo del processo monitorio

necessario al fine di conseguire il titolo valido per l'iscrizione di

ipoteca giudiziale, in contrasto con l'art. 24 Cost., II) è violato

l'art. 3 Cost. per essere consentito al creditore di conseguire sulla

base delle cambiali in giudizio ordinario con la sentenza avente

efficacia di giudicato la condanna nelle spese del convenuto laddove

sono le spese poste a carico del creditore il quale ottenga sulla

base di cambiale il decreto ingiuntivo al fine d'iscrivere ipoteca

giudiziale. Ha poi il Tribunale giudicato rilevante la questione in

quanto il giudizio de quo, per quanto attiene alla liquidazione delle

spese nella fase monitoria, non può essere definito

indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione.

3.2. - L'irrazionalità della novellazione, cui l'art. 2 l.

358/1976 ha assoggettato l'ultimo comma dell'art. 641, deriva da ciò

che l'esecutorietà provvisoria del decreto giustificata dall'essere

il creditore munito di titolo esecutivo non cessa di essere

legittimata dall'accoglimento della domanda, di cui è normale

complemento la liquidazione delle spese e delle competenze in difetto

della quale il diritto di agire in giudizio, per antico insegnamento

sarebbe in guisa monca garantito. La violazione degli artt. 3 e 24

co. 1 Cost. coinvolge la procrastinazione sancita dall'art. 3 l.

358/1976 che ha aggiunto all'art. 653 il terzo comma ("Con la

sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il

decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia

esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche

le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo"); art. 3 del quale, ai

sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata

l'illegittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio

1976, n. 358 (Modifiche degli articoli 495, 641 e 653 del codice di

procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al

decreto d'ingiunzione), ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n.

87;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 653 co. 3

c.p.c. come sostituito dall'art. 3 l. 10 maggio 1976, n. 358.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore di cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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