Art. 641 c.p.c. — Accoglimento della domanda

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1995 al 7 novembre 2002. Leggi il testo vigente →

[1]Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di ((quaranta giorni,)) con l'espresso avvertimento che nello stesso termine puo' essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procedera' a esecuzione forzata.

[2]((Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.)) Se l'intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranita' italiana, il termine non puo' essere minore di trenta, ne' maggiore di centoventi giorni.

[3]Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento. 48

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

48

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303 (in G.U. 1a ss. 9 gennaio 1987, n. 2) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della L. 10 maggio 1976, n. 358 (che ha modificato il comma 3 del presente articolo).

Testo in vigore dal 21 dicembre 1995 al 7 novembre 2002

Decreto ingiuntivoVersione 0.3

Ricorso per decreto ingiuntivo

Ricorso monitorio per una somma di danaro, con premesse e diritto già scritti secondo la prova del credito, termine dell’art. 641, esecuzione provvisoria e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo

Istanza al giudice che ha pronunciato il decreto perché lo dichiari esecutivo, per mancata opposizione nel termine o per mancata costituzione dell’opponente, con gli estremi della notificazione e gli allegati.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 641 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11447/2026

    28 aprile 2026

    Il termine per proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 641 c.p.c., è dettato a tutela del diritto di difesa del debitore ingiunto sicché, mentre è causa di nullità la fissazione immotivata di un termine minore di quello legale, la fissazione di un termine maggiore, quand'anche immotivata, non costituisce causa di nullità del decreto ingiuntivo né impone al debitore ingiunto di proporre opposizione nel minor termine di legge.

    Art. 641 c.p.c. · Art. 633 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 277 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29694/2025

    10 novembre 2025

    Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ex art. 650 c.p.c., non è sufficiente la mera nullità della notifica, essendo l'ingiunto tenuto a provare altresì che, proprio a causa di quel vizio, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto e non sia stato in grado di proporre, in tempo utile, un'opposizione che sviluppasse in modo adeguato le proprie difese. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di inammissibilità dell'opposizione tardiva atteso che l'ingiunta, al momento della notifica del decreto, perfezionatasi per compiuta giacenza, non si trovava ancora in regime di ricovero ospedaliero né le sue condizioni fisiche erano tali da impedirle di avere contezza delle comunicazioni pervenute al suo indirizzo).

    Art. 641 c.p.c. · Art. 650 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 72 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22032/2025

    31 luglio 2025

    Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c..

    Art. 641 c.p.c. · Art. 41 c.p.c. · Art. 633 c.p.c. · Art. 645 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 20 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19814/2025

    17 luglio 2025

    In caso di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, il termine perentorio per proporre opposizione, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., decorre dalla successiva notifica eseguita in rinnovazione della precedente nulla. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del Tribunale - in funzione di giudice del gravame - secondo il quale la nuova notifica del decreto ingiuntivo e del precetto era circoscritta all'esigenza di rinnovazione della mera intimazione di pagamento, in ragione della sopravvenuta inefficacia del precedente precetto).

    Art. 641 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 138 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 303/1986

    Ha colpito questo articolo
    31 dicembre 1986

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio 1976, n. 358 (Modifiche degli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 653 co. 3 c.p.c. come sostituito dall'art. 3 l. 10 maggio 1976…

    Art. 495 c.p.c. · Art. 641 c.p.c. · Art. 653 c.p.c. · Art. 2 Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 159/1969

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1969

    Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, i commi terzo e settimo dell'art. 32 del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi e notevolmente più brevi di quelli stabiliti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo (10 e 5 giorni anziché 20). Le finalità sociali cui attendono gli Istituti per le case popolari valgono a legittimare un procedimento coattivo di più rapida definizione; i termini assegnati per l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo e per sanare la mora sono però così ristretti da rendere estremamente difficile la possibilità per l'assegnatario di approntare un'utile difesa specie se si considera che destinatari degli stessi sono soggetti di modeste possibilità economiche, per la cui tutela potrà rendersi necessario il ricorso al gratuito patrocinio, e se si tien conto dell'estrema gravità della conseguenza che discende dall'inutile decorso di detti termini - e che non può essere in nessun caso evitata non essendo prevista l'opposizione tardiva - e cioè la perdita dell'abitazione.

    Art. 641 c.p.c. · Art. 32 Testo unico sull'edilizia popolare ed economica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 334/2007

    Questione inammissibile
    27 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, 415, 447- bis e 641 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sull'assunto che tali norme prevedrebbero che, nel rito del lavoro, l'opposizione al decreto ingiuntivo debba essere depositata in cancelleria nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, e, quindi, anteriormente alla scadenza del termine entro il quale sarebbe possibile procedere alla notificazione dell'atto al creditore opposto, così impedendo all'opponente di usufruire per intero dell'ultimo giorno utile, in quanto la denunciata illegittimità costituzionale è frutto della erronea ricostruzione normativa operata dal giudice rimettente, il quale ha omesso di considerare che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti al rito del lavoro, l'opponente è tenuto esclusivamente a depositare il ricorso in opposizione entro il termine di decadenza di quaranta giorni decorrente dalla notificazione dell'atto opposto, e non anche a provvedere entro il medesimo termine alla notificazione dell'opposizione.

    Art. 147 c.p.c. · Art. 415 c.p.c. · Art. 447-bis c.p.c. · Art. 641 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Se ne mostrano 11 su 12, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1995

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1976 al 21 dicembre 1995. 7 parole tolte, 6 parole aggiunte in 2 capoversi.

… chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di tolto: venti aggiunto: quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine puo' essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procedera' a esecuzione forzata.

Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere ridotto tolto: fino a cinque aggiunto: sino a dieci giorni oppure aumentato tolto: fino a trenta aggiunto: a sessanta. Se l'intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranita' italiana, il termine non puo' essere minore di trenta, ne' maggiore di centoventi giorni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art641 · fonte del testo

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