Art. 641 c.p.c. — Accoglimento della domanda
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 20 giugno 1976. Leggi il testo vigente →
[1]Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine puo' essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procedera' a esecuzione forzata.
[2]Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere ridotto fino a cinque giorni oppure aumentato fino a trenta. Se l'intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranita' italiana, il termine non puo' essere minore di trenta, ne' maggiore di centoventi giorni.
[3]Nel decreto il giudice liquida le spese e ne ingiunge il pagamento.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 20 giugno 1976
