Art. 513 c.p.c. — Ricerca delle cose da pignorare

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[1]L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, puo' ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo' anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

[2]Quando e' necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.

[3]Il pretore, su ricorso del creditore, puo' autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli puo' direttamente disporre.

[4]In ogni caso l'ufficiale giudiziario puo' sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998

EsecuzioneVersione 0.1

Precetto per consegna o rilascio

Precetto per il rilascio di un immobile o per la consegna di beni mobili, con il titolo descritto nei suoi estremi, la descrizione sommaria dei beni, il termine fissato nel titolo, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce, relate, richiesta di esecuzione all’ufficiale giudiziario e schema del preavviso di rilascio.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 513 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14200/2026

    14 maggio 2026

    In tema di esecuzione forzata, il trasferimento della titolarità dei titoli PAC (diritti agli aiuti comunitari in agricoltura) tra soggetti privati ha natura consensuale e, ai sensi dell'art. 1376 c.c., produce effetti reali immediati tra le parti al momento della conclusione del contratto, mentre le procedure di comunicazione, presentazione o registrazione della cessione presso l'AGEA non costituiscono elementi integrativi o costitutivi della validità del trasferimento sul piano civilistico, ma assolvono alla sola finalità di rendere l'atto opponibile alla Pubblica Amministrazione, ai fini dell'erogazione dei contributi nell'annualità di riferimento; ne consegue che, laddove l'atto di cessione dei titoli sia intervenuto in data certa anteriore al pignoramento, i beni devono considerarsi già usciti dal patrimonio del debitore, rendendo il pignoramento inefficace, a nulla rilevando che gli adempimenti amministrativi presso l'organismo pagatore siano stati completati in epoca successiva.

    Art. 513 c.p.c. · Art. 1376 c.c. · Art. 556 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 151 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24053/2025

    28 agosto 2025

    Nell'ordinamento di uno Stato di diritto, l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, di modo che il suo inadempimento, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che è, di per sé, fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza necessità per il danneggiato di provare il dolo o la colpa del personale di volta in volta intervenuto.

    Art. 513 c.p.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 608 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 265 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 21/1998

    Questione inammissibile
    18 febbraio 1998

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 621 del codice di procedura civile, non essendo la questione più rilevante, giacché il Pretore rimettente, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha già ritenuto che sussistessero giusti motivi per sospendere il processo esecutivo, e in quanto la questione stessa, con riferimento alla cognizione del merito dell'opposizione, è anticipata rispetto al relativo giudizio, che non risulta neppure sospeso. - Cfr. S. n. 336/1995, O. nn. 301/1997 e 300/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 513 c.p.c. · Art. 621 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 189/1994

    Questione infondata
    19 maggio 1994

    Nell'ambito della procedura di pignoramento, sulla nozione di "casa del debitore", come desumibile dall'art. 513 cod. proc. civ., si è - con consolidata giurisprudenza condivisa da conforme dottrina - reiteratamente affermato che pure se l'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare anche nella casa in cui abita l'esecutato che non sia proprietario o locatario dell'immobile, tuttavia a tal fine sempre comunque si richiede un connotato di "abituale e di tendenziale stabilità" della così valorizzata relazione fattuale tra il debitore ed il luogo di ubicazione delle cose da pignorare, non essendo sufficiente - come ritenuto del giudice 'a quò - per l'identificazione del luogo materiale in cui l'ufficiale giudiziario può legittimamente procedere, senza autorizzazione del pretore e a sua discrezione, alla apprensione esecutiva, un rapporto meramente precario come quello nascente da una semplice relazione di temporanea dimora, per ragioni di ospitalità od altre analoghe. Va quindi respinta la censura di incostituzionalità avanzata su tale inesatto presupposto, in riferimento al principio di libertà domiciliare del terzo, estraneo al titolo esecutivo. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 13 e 14 Cost., dell'art. 513, primo e secondo comma, cod. proc. civ.). red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 513 c.p.c. · Art. 13 cost. · Art. 14 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 67/1967

    Questione infondata
    9 giugno 1967

    La ricerca di beni da pignorare sulla persona del debitore da parte dell'ufficiale giudiziario è un atto di istruzione del pignoramento, che, essendo già autorizzato dal titolo esecutivo, non richiede una speciale autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 13 secondo comma della Costituzione. Del resto contro ogni possibile abuso garantisce da un lato l'obbligo fatto all'ufficiale di aver rispetto del decoro della persona e, dall'altro lato, la responsabilità, anche penale, che su lui grava quando va oltre i limiti di ciò che gli è consentito.

    Art. 13 cost. · Art. 513 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art513 · fonte del testo

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