Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1994 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo e

secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 23 agosto 1993 dal Pretore di Benevento nel procedimento

civile vertente tra Viola Marinella e Muccillo Pasquale ed altro,

iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto In un giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. -

promosso per far valere la nullità di un pignoramento eseguito su

beni esistenti nella abitazione dell'opponente, ove il debitore era

stato "rinvenuto" al momento dell'esecuzione, pur ivi non abitando

né avendo la sua residenza anagrafica - l'adito Pretore di Benevento

ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento

agli artt. 13 e 14 della Costituzione, ed ha perciò sollevato, con

ordinanza del 23 agosto 1993, questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 513, primo e secondo comma, c.p.c. nella

parte in cui - a suo avviso - consente che l'ufficiale giudiziario,

senza provvedimento autorizzativo del Pretore, ed a sua discrezione,

ricerchi le cose da pignorare fuori della residenza anagrafica del

debitore, "anche in luoghi in cui il debitore dimori soltanto

temporaneamente ed ove altri ne siano proprietari o esercitino

diritti reali o di godimento".

Secondo il Pretore rimettente, l'esercizio, in alcun modo limitato

dalla legge, di siffatto potere di ricerca da parte dell'ufficiale

giudiziario comporterebbe violazione della libertà domiciliare del

terzo, estraneo al titolo esecutivo.

Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri per eccepire l'inammissibilità per

irrilevanza e l'infondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Benevento dubita della legittimità dell'art.

513, primo e secondo comma, c.p.c. "nella parte in cui consente

all'ufficiale giudiziario di ricercare le cose da pignorare anche in

luoghi appartenenti a terzi, in cui il debitore non abbia residenza

anagrafica ma solo temporanea dimora". E ne ipotizza il contrasto con

gli artt. 13 e 14 della Costituzione.

2. - L'Avvocatura ha eccepito l'inammissibilità per irrilevanza

e, in subordine, l'infondatezza della questione.

3. - Preliminarmente osserva la Corte che, come emerge dalla

stessa ordinanza di rimessione, il giudizio a quo concerne un

pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario "non ostante che" il

terzo, dichiaratosi titolare dell'abitazione e proprietario dei beni

in essa esistenti, "avesse dichiarato che (il debitore esecutato),

pur ivi rinvenuto, non vi abitasse".

Il Pretore non ha affatto contestato la rispondenza al vero della

circostanza così affermata dall'opponente, particolarmente in ordine

al diniego che il debitore "abitasse" in quella casa. Deve quindi

desumersene che egli abbia ritenuto l'art. 513 applicabile anche

nella situazione di fatto come sopra rappresentata.

E ciò trova, del resto, conferma nella direzione impressa alla

censura di costituzionalità, che investe proprio la presupposta

equiparazione tra "temporanea dimora" e "casa del debitore", ai fini

individuativi della relazione spaziale che legittima il pignoramento

ex art. 513 cit.

4. - Questi essendo i termini della questione devoluta all'esame

della Corte, deve conseguentemente escludersene l'irrilevanza - come

eccepita dall'Avvocatura - perché, nell'interpretazione datane

dall'autorità rimettente, la norma denunciata è, in tesi,

puntualmente applicabile alla fattispecie sub iudice.

5. - Peraltro, proprio la palese erroneità ed implausibilità di

quella interpretazione conduce ad escludere la fondatezza della

questione stessa.

Ed invero sulla nozione di "casa del debitore", dopo il

superamento dell'iniziale e risalente indirizzo che intendeva come

tale solo quella che formasse oggetto di un diretto reale o personale

di godimento dell'esecutato, si è - con consolidata giurisprudenza

condivisa da conforme dottrina - reiteratamente affermato che pur se

l'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare anche

nella casa in cui abita l'esecutato che non sia proprietario o

locatario dell'immobile, tuttavia a tal fine sempre comunque si

richiede un connotato di "abitualità e di tendenziale stabilità"

della così valorizzata relazione fattuale tra il debitore ed il

luogo di ubicazione delle cose da pignorare.

Per cui è insufficiente, per l'identificazione del luogo

materiale in cui l'ufficiale giudiziario può legittimamente

procedere alla apprensione esecutiva, un rapporto meramente precario,

come quello appunto che nasce da una semplice relazione di temporanea

dimora, per ragioni di ospitalità od altre analoghe.

Questa interpretazione dell'art. 513 c.p.c. che individua, sul

punto, senza incertezze il diritto vivente non viene del resto

neppure indirettamente criticata dal giudice a quo, che si limita

semplicemente ad ignorarla.

La questione sollevata si innesta così su una premessa esegetica

assolutamente arbitraria che la vizia in radice: e ciò ne impone la

declaratoria di non fondatezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 513, primo e secondo comma, del codice di procedura civile

sollevata, in riferimento agli artt. 13 e 14 della Costituzione, dal

Pretore di Benevento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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