Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1967 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo

comma, ultima parte, del Codice di procedura civile, promosso con

ordinanza emessa il 28 novembre 1965 dal Pretore di Fermo nel

procedimento di esecuzione mobiliare contro Minervini Renato, iscritta

al n. 9 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione

del Giudice Nicola Jaeger.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con verbale in data 23 novembre 1965 l'ufficiale giudiziario

Antonio Vitolo, addetto all'ufficio esecuzioni del Tribunale di Fermo,

attestava che egli si era recato alla abitazione di certo Renato

Minervini a Porto S. Giorgio, per eseguirvi un pignoramento, in

relazione ad un credito spettante alla cancelleria della Pretura di

Civitanova Marche per spese di giustizia e pena pecuniaria dovute

all'Erario dello Stato; che egli aveva appreso sul luogo, però, che il

debitore non risultava reperibile nella sua abitazione nelle ore

indicate nell'art. 519 del Codice di procedura civile (il quale

richiama l'art. 147 del Codice stesso), ma soltanto a tarda ora e nei

giorni festivi. Pertanto l'ufficiale giudiziario faceva istanza al

Pretore di Fermo, quale giudice della esecuzione, per essere dispensato

dai termini di cui al suddetto art. 519 ed autorizzato a pignorare beni

da ricercare sulla persona del debitore ai sensi dell'art. 513 del

Codice di procedura civile.

In seguito a tale istanza, il Pretore pronunciava il 28 novembre

successivo una ordinanza, con la quale elevava d'ufficio l'"eccezione

di incostituzionalità del disposto dell'art. 513, alinea ultima parte

(scilicet del Cod. proc. civ.), che recita: "l'ufficiale giudiziario

può anche ricercarle (le cose da pignorare) sulla persona del

debitore...", in riferimento all'art. 13, alinea e primo capoverso,

della Costituzione, sospendendo la procedura in corso". Disponeva

quindi l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale

per il giudizio di sua competenza.

Si osserva nell'ordinanza che l'art. 513, primo comma, del Codice

di procedura civile, consente all'ufficiale giudiziario di ricercare le

cose da pignorare sulla persona del debitore, e che siffatta ricerca si

sostanzia in una perquisizione personale, e comunque in una costrizione

o limitazione alla libertà personale. Si aggiunge che l'art. 13 della

Costituzione, concernente le guarentigie supreme dell'habeas corpus,

fondamento della convivenza civile in un regime democratico, afferma il

principio della inviolabilità della libertà personale, e stabilisce

che non è ammessa forma alcuna di ispezione o perquisizione personale,

né qualsiasi altra restrizione, se non per atto motivato

dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Vi si legge quindi che nella specie l'ufficiale giudiziario ha

manifestato il proposito di procedere alla ricerca dei beni pignorabili

sulla persona del debitore, e all'uopo ha chiesto di essere autorizzato

ad agire "fuori orario ed in giorni festivi", sicché concedergli

l'invocata dispensa dall'osservanza dei termini equivarrebbe di fatto

ad accordare "diritto di cittadinanza" anche nel nuovo ordinamento

vigente alla norma che attribuisce agli ufficiali giudiziari, in sede

di pignoramento, il potere di coercizione e perquisizione personale,

potere svincolato dal preventivo atto motivato dell'Autorità

giudiziaria; e ciò "in contrasto, come sembra, con il richiamato

disposto della Carta costituzionale".

Si legge infine nella stessa ordinanza che "spetta al Pretore

dirigere, quale giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 484, 174

e 175 del Codice di procedura civile, l'espropriazione mobiliare, in

modo che essa si svolga nell'ambito del principio di stretta legalità,

e garantire, quale autorità giudiziaria, il rispetto delle

fondamentali libertà costituzionali" e che "si impone la risoluzione

dell'insorta questione di legittimità costituzionale, a cui sono

subordinati la concessione all'ufficiale giudiziario della "dispensa

dai termini" (che rimuoverebbe nella fattispecie un impedimento

materiale all'esercizio da parte dell'ufficiale giudiziario del potere

di perquisizione personale, della cui legalità si discute) e lo

svolgimento e definizione della procedura esecutiva in esame".

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale (n. 64 del 12 marzo 1966).

Non essendovi stati atti di costituzione di alcuna parte, la causa

è stata rimessa dal Presidente della Corte alla camera di consiglio. Considerato in diritto :

La questione sollevata dal Pretore di Fermo è priva di fondamento.

La ricerca dei mobili da pignorare è un atto di istruzione del

pignoramento e si inserisce nel processo di espropriazione mobiliare

come una fase essenziale al suo effetto utile. La ricerca sulla persona

del debitore è una modalità di tale istruttoria, connaturale alla

funzione del procedimento esecutivo al pari della ricerca nella casa

del debitore. Come non può ammettersi che questi impedisca l'ingresso

nella sua abitazione all'ufficiale giudiziario, nemmeno può ammettersi

che egli sottragga le cose da pignorare alla apprensione esecutiva,

ponendole addosso a sé o addosso a sé occultandole: si ammetterebbe

che il debitore sia libero di sottrarsi alla responsabilità

patrimoniale.

Quello di ricercare sulla persona del debitore ciò di cui questi

deve essere espropriato è allora un potere dell'ufficiale giudiziario

che si pone sullo stesso piano del potere che ha di operare nella casa

del debitore. Il relativo esercizio non richiede un'autorizzazione

speciale, perché l'autorizzazione è nel titolo esecutivo; il quale

abilita a compiere tutti gli atti coattivi che sono necessari alla

realizzazione forzata dell'obbligazione. L'ipotesi rimane distinta

dalle altre in cui la coazione sulla persona del debitore deve essere

espressamente autorizzata o convalidata dal giudice: in codeste

ipotesi, la speciale autorizzazione o la convalida è richiesta perché

manca un qualsiasi titolo giudiziario preventivo che riconosca la

necessità di compiere l'atto o abiliti a compierlo, mentre

nell'espropriazione forzata, preesistendo quel titolo, si rendono

inutili interventi singoli del giudice.

Né la norma che affida ad un giudice la direzione

dell'espropriazione forzata (art. 484, primo comma, del Cod. proc.

civ.) apporta limitazioni ai poteri dell'ufficiale giudiziario: si

richiede l'autorizzazione del pretore per l'esecuzione del pignoramento

fuori orario (art. 519, secondo comma, del Cod. proc. civ.), perché il

tempo entro cui l'atto si può compiere non ne è una modalità. Ma

l'art. 517 del Codice suddetto, ove il debitore non esibisca cose di

sua scelta, impone all'ufficiale giudiziario di preferire il

pignoramento di danaro contante, di oggetti preziosi e di titoli di

credito che ritiene di sicura realizzazione; le due prime specie di

cose, non di rado, possono ritrovarsi soltanto sulla persona del

debitore, e la possibilità di ricercarvele è un modo di assolvere al

dovere di quella scelta, e nello stesso tempo è un modo di soddisfare

all'esigenza cui è coordinata l'imposizione di tale dovere, rendere

cioè possibile un sollecito e fruttuoso rendimento dell'esecuzione.

Garantisce, del resto, contro ogni abuso, da un lato, l'obbligo

fatto all'ufficiale di aver rispetto del decoro della persona del

debitore e, dall'altro lato, la responsabilità, anche penale, che su

lui grava quando va oltre i limiti di ciò che gli è consentito di

fare sulla base del titolo esecutivo, nell'osservanza del procedimento

apprestato dalla legge; ed è certo che l'ufficiale dovrà tener conto,

per le sue determinazioni, di tutte le circostanze che facciano

ritenere opportuno l'esercizio del potere di cui si tratta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della norma contenuta nell'art. 513, ultima parte del primo comma, del

Codice di procedura civile, in riferimento alla norma contenuta

nell'art. 13, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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