Art. 447-bis c.p.c. — Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]((Le controversie di cui all'articolo 8, secondo comma numero 3) sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 e 421 primo comma 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428 e 429 primo e secondo comma 430, 433, 434 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.

[2]Per le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), e' competente il guidice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

[3]Il giudice puo' disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo, di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

[4]Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stessa possa derivare l'altra parte gravissimo danno)). 67

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994

Sfratto e licenzaVersione 0.1

Intimazione di licenza per finita locazione

Intimazione al conduttore prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, il diritto scritto secondo il regime della locazione, l’indennità di avviamento per gli usi diversi, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Sfratto e licenzaVersione 0.1

Intimazione di sfratto per finita locazione

Intimazione al conduttore che non rilascia l’immobile dopo la scadenza, quando la tacita riconduzione è esclusa, con la contestuale citazione per la convalida, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 447-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27853/2025

    20 ottobre 2025

    L'applicazione del principio di ultrattività del rito - in base al quale il giudizio deve proseguire, nel grado di impugnazione, nelle stesse forme in cui è stato trattato in primo grado, le quali condizionano anche la valutazione sull'ammissibilità del gravame - trova il suo presupposto non in un formale provvedimento di mutamento o conversione del rito ma nella circostanza che, in concreto, il giudice abbia trattato la causa seguendo un determinato rito, quantunque errato. (Nella specie, a fronte di un giudizio per il quale, benché afferente alla materia locatizia, era stato erroneamente utilizzato, in primo grado, il modulo decisionale proprio del rito ordinario, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso - e notificato dopo lo spirare del termine ex art. 327 c.p.c. -, sul presupposto che anche in grado d'appello si sarebbe dovuto seguire il rito ordinario, in applicazione del principio di ultrattività).

    Art. 447-bis c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 327 c.p.c. · Art. 342 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 95 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 334/2007

    Questione inammissibile
    27 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, 415, 447- bis e 641 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sull'assunto che tali norme prevedrebbero che, nel rito del lavoro, l'opposizione al decreto ingiuntivo debba essere depositata in cancelleria nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, e, quindi, anteriormente alla scadenza del termine entro il quale sarebbe possibile procedere alla notificazione dell'atto al creditore opposto, così impedendo all'opponente di usufruire per intero dell'ultimo giorno utile, in quanto la denunciata illegittimità costituzionale è frutto della erronea ricostruzione normativa operata dal giudice rimettente, il quale ha omesso di considerare che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti al rito del lavoro, l'opponente è tenuto esclusivamente a depositare il ricorso in opposizione entro il termine di decadenza di quaranta giorni decorrente dalla notificazione dell'atto opposto, e non anche a provvedere entro il medesimo termine alla notificazione dell'opposizione.

    Art. 147 c.p.c. · Art. 415 c.p.c. · Art. 447-bis c.p.c. · Art. 641 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 152/2000

    Questione infondata
    24 maggio 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447 bis (in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile, denunziati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il decreto ingiuntivo, emesso nelle materie soggette al rito del lavoro, di cui all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile (locazione, comodato e affitto), debba indicare che l'opposizione si propone con ricorso da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto. La carenza di tale espressa indicazione - che il giudice 'a quò vorrebbe emendare con una pronunzia additiva per rendere più agevole al debitore ingiunto l'individuazione delle forme della opposizione in materie in cui il collegamento con il rito speciale è meno evidente che in quella del lavoro - nulla, infatti, ha a che vedere con il principio di imparzialità e buon andamento della amministrazione (v. massima A), ne' con i precetti della eguaglianza e della difesa, venendo qui invece in rilievo il principio della legale conoscenza delle norme, tanto più perché la parte è tenuta ad avalersi, per l'opposizione al decreto ingiuntivo del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di individuare il rito applicabile in relazione alla 'causa petendì della domanda. Per di più, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 447 bis c.p.c., anche in materia di locazione, è applicabile l'orientamento, già consolidatosi in materia di controversie di lavoro, per cui l'opposizione erroneamente proposta con citazione, invece che con ricorso, produce gli stessi effetti se depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 stesso codice. - v. l'ordinanza n. 936/1988 sulla diversità di disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello del lavoro; cfr. le sentenze n. 347/1987 e 61/1980, sul principio di legale conoscenza delle norme. A.M.M.

    Art. 641 c.p.c. · Art. 645 c.p.c. · Art. 447-bis c.p.c. · Art. 8 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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