Le controversie concernenti la misura dei canoni di locazione, i diritti di rivalsa del locatore, la misura dei canoni di sublocazione e ogni altro corrispettivo, nonche' le controversie previste nell'art. 41 sono devolute al pretore del luogo dove e' situato l'immobile. Nel caso di coabitazione di persone o di famiglie diverse, determinata dalle leggi speciali concernenti il blocco delle locazioni, sono inoltre devolute al pretore del luogo in cui e' situato l'immobile, le controversie concernenti l'uso comune e promiscuo di locali e servizi. Il pretore potra' pure statuire, in contraddittorio del proprietario dell'immobile e con l'assistenza di consulente tecnico, sulla possibilita' di provvedere alla divisione dei locali stessi, qualora questa possa essere compiuta, a spese dei richiedenti, mediante opere di non rilevante importanza.

Testo vigente dal 26 maggio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-05-23;253~art29 · fonte del testo

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