Art. 415 c.p.c. — Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. Leggi il testo vigente →

[1]Le parti possono d'accordo chiedere la decisione della controversia con ricorso sottoscritto da tutte e contenente le indicazioni di cui all'articolo precedente.

[2]La domanda puo' anche essere proposta verbalmente dalle parti, d'accordo, al presidente della magistratura del lavoro. Di essa si redige processo verbale.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973

LavoroVersione 0.4

Ricorso al giudice del lavoro

Ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. con più domande nello stesso atto — licenziamento e reintegrazione, inquadramento, differenze retributive, straordinario, TFR, contributi — fatto a paragrafi titolati, istanze istruttorie a blocchi e conclusioni per gruppi.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

LavoroVersione 0.1

Memoria difensiva nel rito del lavoro

Costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.: eccezioni tipiche già scritte dai fatti (incompetenza, legittimazione, decadenza, prescrizione, pagamento), presa di posizione fatto per fatto, difese sulle domande del ricorso, riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e procura in calce.

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LavoroVersione 0.1

Ricorso per l’impugnazione del licenziamento

Ricorso del lavoratore ex artt. 414 e 441-bis c.p.c.: regime secondo la data di assunzione e le dimensioni del datore, licenziamento disciplinare, per motivo oggettivo, senza motivi, orale o nullo, impugnazione stragiudiziale dell’art. 6 della l. 604/1966, tutele graduate come le prevedono l’art. 18 dello Statuto, l’art. 8 della l. 604/1966 e il d.lgs. 23/2015.

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Corte costituzionale

10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/2019

    Questione inammissibile
    17 aprile 2019

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa descrizione della fattispecie di causa e il carattere astratto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 414, 415 e 416 cod. proc. civ., nella parte in cui nelle controversie individuali di lavoro non prevedono, a differenza di quanto sancito per il rito ordinario dall'art. 163 cod. proc. civ., l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 416 cod. proc. civ. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dei fatti di causa e non indica neppure l'oggetto concreto della decadenza, così impedendo di verificare l'effettiva esistenza di un rapporto di strumentalità tra la risoluzione delle questioni e la decisione del giudizio a quo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 191 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018 ).

    Art. 414 c.p.c. · Art. 415 c.p.c. · Art. 416 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 280/2008

    Questione inammissibile
    16 luglio 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Alcamo, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pal…

    Art. 3 Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 415 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 334/2007

    Questione inammissibile
    27 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, 415, 447- bis e 641 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sull'assunto che tali norme prevedrebbero che, nel rito del lavoro, l'opposizione al decreto ingiuntivo debba essere depositata in cancelleria nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, e, quindi, anteriormente alla scadenza del termine entro il quale sarebbe possibile procedere alla notificazione dell'atto al creditore opposto, così impedendo all'opponente di usufruire per intero dell'ultimo giorno utile, in quanto la denunciata illegittimità costituzionale è frutto della erronea ricostruzione normativa operata dal giudice rimettente, il quale ha omesso di considerare che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti al rito del lavoro, l'opponente è tenuto esclusivamente a depositare il ricorso in opposizione entro il termine di decadenza di quaranta giorni decorrente dalla notificazione dell'atto opposto, e non anche a provvedere entro il medesimo termine alla notificazione dell'opposizione.

    Art. 147 c.p.c. · Art. 415 c.p.c. · Art. 447-bis c.p.c. · Art. 641 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art415 · fonte del testo

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