Art. 155 c.g.c. — Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso

[1]1. ((Il giudice monocratico)) fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.

[2]2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89.

[3]3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, ((con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.))

[4]4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione ((intercorrono non meno di centoventi giorni)).

[5]5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)).

[6]((5-bis. Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.))

[7]6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione ((intercorre un termine non minore di novanta giorni)).

[8]7. Il termine di cui al comma 6 e' elevato a ((centoventi giorni)) e quello di cui al comma 4 e' elevato a ((centocinquanta giorni)) nel caso in cui la notificazione prevista dal ((comma 3)) debba effettuarsi all'estero.

[9]8. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce e il ((giudice)) rileva un vizio che importi nullita' della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

[10]9. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma dell'articolo 93.

[11]10. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e' eseguito, il ((giudice)) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 47 parole tolte, 90 parole aggiunte in 9 capoversi.

1. Il giudice tolto: unico aggiunto: monocratico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.

3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, tolto: che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione aggiunto: con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.

4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione tolto: non intercorrono piu' di sessanta aggiunto: intercorrono non meno di centoventi giorni.

5. tolto: Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.

aggiunto: 5-bis. Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione tolto: deve intercorrere aggiunto: intercorre un termine non minore di tolto: trenta aggiunto: novanta giorni.

7. Il termine di cui al comma 6 e' elevato a tolto: quaranta aggiunto: centoventi giorni e quello di cui al comma 4 e' elevato a tolto: ottanta aggiunto: centocinquanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma tolto: 5 aggiunto: 3 debba effettuarsi all'estero.

8. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce e il tolto: collegio aggiunto: giudice rileva un vizio che importi nullita' della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

10. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e' eseguito, il tolto: collegio aggiunto: giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art155 · fonte del testo

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