Art. 391 c.p.c. — Pronuncia sulla rinuncia

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[1]Sulla rinuncia la corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede con ordinanza.

[2]((L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese)).

[3]L'ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo.

[4]La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

Testo in vigore dal 17 novembre 1977 al 2 marzo 2006

Corte di cassazione

19 pronunce che riguardano l’art. 391 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16814/2026

    28 maggio 2026

    Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso intervenuta in prossimità dell'udienza, pur precludendo la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, non giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, quando, in ragione della sua tardività, abbia comunque costretto la controparte ad approntare le proprie difese.

    Art. 391 c.p.c. · Art. 92 c.p.c. · Art. 96 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 178 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14603/2026

    17 maggio 2026

    Nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi, di cui all'art. 380-bis c.p.c., in caso di pronuncia del decreto di estinzione del giudizio per la mancata istanza di decisione del ricorso, e di successiva tardiva istanza del ricorrente di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., venendo meno ogni effetto del decreto presidenziale, al Collegio è affidata la decisione sia sull'estinzione che sulle spese, in relazione anche alla maggiore attività eventualmente espletata dalla controparte, esclusa l'applicabilità del comma 3, secondo periodo, del medesimo art. 380-bis c.p.c.

    Art. 391 c.p.c. · Art. 380-bis c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 160 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10614/2026

    21 aprile 2026

    In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi in cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2 e 391, comma 3, c.p.c., può essere proposta, ai sensi di quest'ultima disposizione, istanza per la verifica della regolarità della statuizione adottata, sicché l'esame del ricorso per cassazione ha ingresso nei soli casi di accertata insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione.

    Art. 391 c.p.c. · Art. 380-bis c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 170 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8298/2026

    2 aprile 2026

    In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, è ammissibile l'istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. per contestare la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., e, ove tale istanza sia proposta, la Corte procede all'esame nel merito del ricorso nel solo caso in cui accerti la non regolarità della declaratoria di estinzione. (Nella specie la S.C. , adita ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., ha confermato il decreto di estinzione, ritenendo infondata la dedotta inapplicabilità, ratione temporis, del nuovo rito).

    Art. 391 c.p.c. · Art. 380-bis c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 150 ↗

Tutte le 21 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 17 novembre 1977. 6 parole tolte.

L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, tolto: dispone la restituzione del deposito e condanna il rinunciante alle spese.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art391 · fonte del testo

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