Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso intervenuta in prossimità dell'udienza, pur precludendo la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, non giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, quando, in ragione della sua tardività, abbia comunque costretto la controparte ad approntare le proprie difese.
Nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi, di cui all'art. 380-bis c.p.c., in caso di pronuncia del decreto di estinzione del giudizio per la mancata istanza di decisione del ricorso, e di successiva tardiva istanza del ricorrente di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., venendo meno ogni effetto del decreto presidenziale, al Collegio è affidata la decisione sia sull'estinzione che sulle spese, in relazione anche alla maggiore attività eventualmente espletata dalla controparte, esclusa l'applicabilità del comma 3, secondo periodo, del medesimo art. 380-bis c.p.c.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi in cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2 e 391, comma 3, c.p.c., può essere proposta, ai sensi di quest'ultima disposizione, istanza per la verifica della regolarità della statuizione adottata, sicché l'esame del ricorso per cassazione ha ingresso nei soli casi di accertata insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, è ammissibile l'istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. per contestare la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., e, ove tale istanza sia proposta, la Corte procede all'esame nel merito del ricorso nel solo caso in cui accerti la non regolarità della declaratoria di estinzione. (Nella specie la S.C. , adita ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., ha confermato il decreto di estinzione, ritenendo infondata la dedotta inapplicabilità, ratione temporis, del nuovo rito).
La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato; e, dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
In tema di impugnazioni in cause inscindibili, la rinuncia al ricorso per cassazione da parte di alcuni soltanto fra più ricorrenti, o nei confronti di alcuni soltanto dei controricorrenti, è senza effetto e non comporta l'estinzione del processo neppure limitatamente ai rinuncianti, non essendo ipotizzabili, in presenza di un litisconsorzio necessario, un'estinzione parziale o una cessazione parziale della materia del contendere. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio con riguardo ad un giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari di una comunione ad opera di una pluralità di comunisti, rispetto ai quali si era determinata una situazione di litisconsorzio processuale fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti sulla legittimità delle predette delibere).
In forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. in l. n. 108 del 2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 dell'art. 1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (cd rottamazione quater), l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione - da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate- Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore - della dichiarazione di adesione, di cui al medesimo comma 235, della comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte del concessionario, ex art. 1, comma 241, della medesima l. n. 197 del 2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, lettera c), del citato d.l. n. 202 del 2024, e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
Il ricorso per la correzione di errore materiale di un decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. non dev'essere notificato alle parti costituite nel procedimento concluso con il decreto stesso, in quanto alla correzione provvede la Corte a norma dell'art. 391-bis c.p.c., previa comunicazione alle parti della fissazione della relativa adunanza, senza che sia prevista l'instaurazione di specifico contraddittorio.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), se nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione non è avanzata l'istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazione dell'udienza, formulata ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., non è idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, all'istanza di cui al citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
In tema di procedimento ex art. 380-bis c.p.c., ove la Corte dichiari l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., per rinuncia tacita conseguente all'omessa presentazione dell'istanza di decisione, ha il potere discrezionale, e non l'obbligo, di statuire sulle spese, fermo restando che le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. non rientrano tra quelle di cui è possibile liquidazione, non attenendo al procedimento di cassazione.
In caso di decreto di estinzione emesso ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c. (rinuncia tacita per decorso del termine ivi previsto), l'istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. è ammissibile per la sola deduzione di error in procedendo incidente sulla formazione della fattispecie estintiva e non anche per l'istanza di esame nel merito del ricorso per cassazione, cui si può procedere solo per la verifica della soccombenza virtuale ai fini delle spese.
Il decreto di estinzione ex art. 391, comma 1, c.p.c., ha la stessa funzione ed i medesimi effetti riconosciuti alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti di tali provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., il rimedio avverso il decreto presidenziale è costituito, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., dalla proposizione di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso, che è priva di carattere impugnatorio e va depositata nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo contenga o meno una pronuncia sulle spese.
Nel caso in cui la rinuncia al ricorso per cassazione non sia stata accettata dall'altra parte, spetta al giudice, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 391 c.p.c., il potere di porre a carico del ricorrente - in tutto o in parte - le spese sostenute dal resistente ovvero di compensarle, con l'unico limite di non far gravare su quest'ultimo il costo dell'attività processuale svolta.
L'emissione del provvedimento di correzione degli errori materiali contenuti nel decreto di estinzione, adottato in esito a proposta di definizione del giudizio non opposta, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., spetta al collegio della sezione nell'ambito della quale il decreto da correggere è stato pronunciato, in virtù dell'esplicita menzione contenuta nell'art. 391-bis c.p.c., per il quale "il decreto di cui all'articolo 380-bis c.p.c." è accomunato alla sentenza e all'ordinanza ai fini della disciplina del procedimento per la correzione degli errori materiali.
Il passaggio in giudicato delle sentenze oggetto di ricorso per cassazione, in caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia avviene decorsi dieci giorni dalla comunicazione del relativo decreto senza che le parti chiedano la fissazione dell'udienza.
Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio di legittimità per cessata materia del contendere a seguito di condono fiscale comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle domande proposte, determinando, in virtù della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, in quanto non più attuali in ragione del venire meno del contrasto tra le parti.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., nel testo antecedente la modifica ex d.lgs. n. 164 del 2024, se l'istanza di decisione è avanzata fuori termine, il giudizio deve essere dichiarato estinto ex art.391, comma 1, c.p.c., salva la possibilità di proporre istanza, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata, anche in ordine alla tempestività dell'istanza medesima.
(nel testo antecedente alla modifica ex d.lgs. 164 del 2024) - Istanza di decisione priva di procura speciale successiva alla proposta - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi cui si applica la formulazione dell'art. 380-bis c.p.c. antecedente alla modifica ex d.lgs. 164 del 2024, se l'istanza di decisione risulta priva di procura speciale successiva alla proposta, il giudizio dev'essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c. - con possibilità di proporre istanza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata - per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) e non va applicato il disposto dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 380-bis c.p.c., non potendosi ritenere che la causa sia stata definita "in conformità alla proposta", atteso che l'esito del giudizio prescinde dalle ragioni di questa.
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (c.d. rottamazione ter), la rinuncia al giudizio - presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione - è revocabile quando la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non si perfeziona.
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 17 novembre 1977. 6 parole tolte.
L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia,tolto: dispone la restituzione del deposito e condanna il rinunciante alle spese.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art391 · fonte del testo
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